Sentenza n. 818/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Lecce il 26 settembre 2024, notificato il 1° ottobre 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dall’extracomunitario ricorrente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce in data 31 luglio 2024 finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, con contestuale avviso al predetto che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I., nonché di tutti gli atti connessi con quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Lecce dell’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, con avviso di possibile espulsione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 21 ottobre 2023 con visto di ingresso di tipo D per lavoro stagionale, rilasciato nell’ambito del decreto flussi, aveva ottenuto il nulla osta all’assunzione, sottoscritto il contratto di lavoro e chiesto il rilascio del permesso di soggiorno. La Questura ha respinto l’istanza, presentata il 31 luglio 2024, rilevando il superamento del periodo massimo di soggiorno e lavoro stagionale autorizzabile. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 5 e 24 del d.lgs. 286/1998, degli artt. 11 e 12 del regolamento di attuazione, della l. 241/1990 e dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, lamentando difetto di istruttoria e carenza motivazionale. Ha sostenuto che egli e il datore di lavoro avevano tempestivamente adempiuto agli obblighi di legge e che il ritardo nella definizione del procedimento, protrattosi oltre la scadenza del visto, non avrebbe potuto essere imputato al privato. Con il secondo motivo ha censurato l’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, la violazione delle norme sull’immigrazione e del diritto di difesa, nonché il difetto di istruttoria. Con il terzo motivo ha dedotto ulteriore carenza motivazionale e istruttoria, oltre alla violazione dell’art. 24 del d.lgs. 286/1998 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha inoltre dichiarato di avere presentato un’istanza di conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario, ma tale istanza risultava formalizzata soltanto il 18 luglio 2025 e non risultava accompagnata dalla richiesta del datore di lavoro di una quota del decreto flussi 2024, comunque indicata come insussistente.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando le ragioni già espresse in sede cautelare. Dalla lettura combinata degli artt. 5, comma 3-bis, lett. a), e 24, commi 7 e 8, del d.lgs. 286/1998 deriva che il permesso e il nulla osta per lavoro stagionale consentono lo svolgimento dell’attività lavorativa per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di dodici mesi. Alla scadenza di tale periodo il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che abbia conseguito un permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro stagionale. Poiché il ricorrente era entrato in Italia il 21 ottobre 2023 con visto stagionale valido per 270 giorni e, al momento dell’adozione del diniego del 26 settembre 2024, aveva già soggiornato in Italia per oltre nove mesi, mancavano i presupposti normativi per il rilascio di un ulteriore permesso stagionale. Il fatto che la definizione dell’istanza fosse intervenuta dopo la scadenza del visto è stato ritenuto irrilevante, poiché il limite temporale massimo discende direttamente dalla legge e non può essere superato in ragione di eventuali ritardi procedimentali. Anche l’eventuale conversione del titolo non incideva sulla legittimità del diniego: l’istanza di conversione risultava presentata solo il 18 luglio 2025 e non risultava che il datore di lavoro avesse richiesto una quota del decreto flussi 2024, comunque insussistente secondo quanto accertato in giudizio. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché l’atto impugnato aveva natura vincolata: l’omesso preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non poteva condurre all’annullamento, così come non sussisteva una carenza motivazionale, essendo il diniego fondato sul superamento del limite legale di nove mesi e sull’assenza dei presupposti per la conversione. Il rigetto è stato pronunciato fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione sull’istanza di conversione presentata nel 2025. Le spese sono state integralmente compensate, con conferma del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro [...] e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi.
La durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può superare complessivamente nove mesi, anche in presenza di uno o più contratti stagionali.
art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
Il nulla osta stagionale autorizza il lavoro e la permanenza lavorativa entro il limite massimo di nove mesi in dodici mesi; al termine del periodo il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo il possesso di un permesso per motivi diversi dal lavoro stagionale.
art. 10-bis l. 241/1990
L’omesso preavviso di rigetto non comporta l’annullamento quando il procedimento è vincolato e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies l. 241/1990
Il vizio procedimentale relativo all’omessa comunicazione dei motivi ostativi non conduce all’annullamento di un provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 13 d.lgs. 286/1998
Richiamato nel provvedimento impugnato quale possibile fondamento della successiva espulsione, senza costituire l’oggetto principale della decisione.
art. 126 d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione al diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza delle pretese.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, anche quando riferito a uno o più contratti con lo stesso o con diversi datori di lavoro, non può avere durata complessiva superiore a nove mesi nell’arco di dodici mesi.
- Il nulla osta e il visto per lavoro stagionale autorizzano lo svolgimento dell’attività lavorativa entro il limite massimo legale di nove mesi in dodici mesi; una volta superato tale limite, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che disponga di un diverso titolo di soggiorno.
- Il ritardo dell’amministrazione nella definizione dell’istanza non consente di superare il limite legale massimo di durata del soggiorno e del lavoro stagionale, né rende illegittimo il diniego quando, al momento della decisione, mancano comunque i presupposti normativi per il rilascio del titolo.
- L’omesso preavviso di rigetto non determina l’annullamento del diniego quando l’amministrazione esercita un potere vincolato e, per il superamento del limite massimo di soggiorno stagionale e l’assenza degli ulteriori presupposti richiesti, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- La successiva presentazione di un’istanza di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario non incide sulla legittimità del precedente diniego di rilascio del titolo stagionale, quando la conversione non era stata tempestivamente richiesta e non risultavano integrati i relativi presupposti, inclusa la disponibilità della quota prevista dal decreto flussi.
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