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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16817/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Ancona e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda della pensionata. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo, rilevando che il principio di diritto applicato si era consolidato solo successivamente alla proposizione del ricorso.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Una lavoratrice/pensionata aveva ottenuto nei giudizi di merito l'accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata prevista per gli invalidi civili in misura non inferiore all'80% ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza applicazione del differimento di decorrenza di un anno introdotto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. L'INPS ha impugnato la decisione sostenendo che il differimento si applica anche a tale forma di pensionamento anticipato, poiché la norma del 2010, con formulazione ampia, estende lo slittamento non solo ai soggetti che maturano i requisiti anagrafici ordinari, ma anche ai casi di accesso alla pensione di vecchiaia secondo specifici ordinamenti. L'unico motivo di ricorso era quindi una censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    costituisce il titolo normativo della pensione di vecchiaia anticipata per invalidi in misura non inferiore all'80%.

  • art. 12, d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010

    il differimento di un anno della decorrenza della pensione di vecchiaia si applica in modo ampio anche ai casi di pensionamento agevolato previsti da specifici ordinamenti, inclusi gli invalidi all'80%.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dopo l'adunanza camerale.

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto da una norma successiva si applica anche alle ipotesi di accesso anticipato previste da discipline speciali, quando il tenore letterale della disposizione comprenda in modo ampio tutti i casi di pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli ordinamenti specifici.
  • Nell'interpretazione di norme previdenziali che incidono sulla decorrenza del trattamento, assume rilievo decisivo il dato testuale della disposizione, specie quando il legislatore abbia formulato un ambito soggettivo generale e non limitato ai soli requisiti anagrafici ordinari.
  • Se il principio di diritto applicabile è già consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito rigettando la domanda originaria.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'orientamento giurisprudenziale decisivo si sia consolidato solo dopo la proposizione del ricorso, integrando giusti motivi di equità processuale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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