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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20396/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La creditrice aveva promosso un'espropriazione presso terzi pignorando crediti del Ministero verso la Banca d'Italia, succursale di Roma. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, ritenendo competente il Tribunale di Palermo in base alle norme sulla contabilità pubblica e al luogo di residenza della creditrice, poiché per il pagamento tramite tesoreria pubblica rileva il luogo della sezione di tesoreria competente. L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. era stata rigettata dal Tribunale di Roma. Con il regolamento necessario di competenza la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 26-bis c.p.c., sostenendo che, nell'espropriazione presso terzi contro la P.A., la competenza va individuata non in base alla sede o domicilio del creditore, ma nel luogo in cui il cassiere/tesoriere svolge in concreto il servizio di pagamento per la P.A.; ha richiamato l'art. 1-bis l. n. 720/1984 e Cass. n. 8172/2018, affermando che, nel caso di credito verso il Ministero e non verso una articolazione territoriale, il foro sarebbe Roma. Ha inoltre dedotto che alcune dichiarazioni di tesoreria dimostrerebbero la disponibilità delle somme in Roma e non a Palermo.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento necessario di competenza, ma ha respinto nel merito il ricorso. Ha affermato che l'art. 26-bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, consente il richiamo alle leggi speciali che incidono sul luogo di pagamento e, per i crediti verso pubbliche amministrazioni, tale richiamo comprende le norme sulla contabilità pubblica e il servizio di tesoreria. La disciplina speciale individua un foro esclusivo collegato al luogo in cui opera la tesoreria competente in concreto, ma il criterio non si esaurisce nella sede della persona giuridica che gestisce il servizio né nella sola articolazione territoriale ove materialmente si rende la dichiarazione. La Corte ha quindi confermato la competenza del Tribunale di Palermo, rigettando il ricorso e dando atto altresì della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 26-bis c.p.c.

    Per l'espropriazione di crediti verso pubbliche amministrazioni vale, salvo leggi speciali, il foro del luogo in cui il terzo debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede; il rinvio alle leggi speciali comprende le norme che incidono sul luogo di pagamento e quindi sulla competenza territoriale.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio per censurare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che affermino o neghino la competenza.

  • art. 42 c.p.c.

    Il provvedimento del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi che statuisce solo sulla competenza del giudice dell'esecuzione si impugna con regolamento necessario di competenza.

  • art. 413, quinto comma, c.p.c.

    Individua le pubbliche amministrazioni cui si applica il foro speciale richiamato dall'art. 26-bis c.p.c.

  • art. 54 R.D. n. 2440/1923

    Norma di contabilità pubblica valorizzata per individuare il foro competente con riguardo al pagamento tramite tesoreria.

  • art. 278, lett. d), R.D. n. 827/1924

    Disposizione richiamata come parte della disciplina speciale della contabilità pubblica rilevante ai fini della competenza territoriale.

  • art. 287 R.D. n. 827/1924

    Richiamata quale ulteriore norma di contabilità pubblica che concorre a determinare il luogo del pagamento.

  • art. 407 R.D. n. 827/1924

    Richiamata quale norma della contabilità pubblica incidente sulla competenza territoriale.

  • art. 1-bis L. n. 720/1984

    La legge speciale è intesa come regola esclusiva di foro per le espropriazioni presso terzi in danno degli enti pubblici cui si applica, individuando il luogo di pagamento nel servizio di tesoreria.

  • art. 1, comma 2, L. n. 104/1991

    La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria tramite sezioni con sedi e competenza territoriale stabilite con decreti ministeriali.

  • art. 6 d.lgs. n. 430/1997

    Il servizio di tesoreria centrale dello Stato è affidato alla Banca d'Italia e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla tesoreria provinciale.

  • art. 167 del decreto ministeriale 29 maggio 2007

    Le singole tesorerie rendono la dichiarazione di quantità solo con riguardo ai conti, titoli di spesa e cespiti giacenti presso la medesima.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in ragione della natura impugnatoria del regolamento di competenza.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Norma richiamata per la definizione camerale del ricorso in sede di regolamento di competenza.

  • art. 1182 c.c., comma 3

    Richiamato in collegamento con la disciplina del luogo di pagamento nei rapporti con la P.A.

Massime di principio

  • Nel foro dell'espropriazione presso terzi contro una pubblica amministrazione, il rinvio dell'art. 26-bis c.p.c. alle "leggi speciali" include non solo norme che prevedano espressamente un diverso foro, ma anche disposizioni di contabilità pubblica che incidano sul luogo in cui il pagamento deve avvenire.
  • La regola speciale sul pagamento tramite tesoreria opera come criterio esclusivo di competenza territoriale: il creditore non può scegliere alternativamente il foro della sede della persona giuridica che gestisce il servizio e quello dell'articolazione territoriale, se la funzione di tesoreria è svolta in concreto in un diverso luogo secondo le regole pubbliche di contabilità.
  • Le regole interne di organizzazione del servizio di tesoreria e la ripartizione delle competenze tra articolazioni territoriali rilevano sul piano delle modalità della dichiarazione del terzo pignorato, ma non spostano automaticamente la competenza dell'ufficio giudiziario davanti al quale la dichiarazione deve essere resa.
  • In tema di impugnazione dei provvedimenti sulla competenza resi nell'esecuzione forzata, la pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi che si limiti a decidere sulla competenza del giudice dell'esecuzione è impugnabile con regolamento necessario di competenza.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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