Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30770/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Reda impugnava l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (e alla confisca per equivalente) di somme e beni ritenuti profitto del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.). I motivi: (i) incompetenza territoriale del giudice di Cosenza in quanto, secondo il ricorrente, il locus commissi delicti sarebbe altrove; (ii) carenza di fumus commissi delicti perché le singole percezioni contestate sarebbero state inferiori alla soglia di 500 euro prevista per il "bonus carta del docente"; (iii) utilizzazione, a fini probatori, di dichiarazioni rese da coindagati senza garanzie difensive. In sede di discussione il Procuratore generale aveva chiesto la riqualificazione del fatto in truffa aggravata (art. 640-bis) o, in subordine, l'annullamento per il terzo motivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la qualificazione dei fatti ex art. 316-ter c.p. fosse corretta (non 640-bis), perché il sistema del "bonus carta del docente" prevede una liquidazione basata prevalentemente sulle autocertificazioni ed un riscontro formale della fattura da parte di CONSAP (la verifica è essenzialmente formale sulla conformità del documento elettronico). Tuttavia la Corte ha censurato la decisione del Tribunale di Cosenza sulla competenza territoriale: il reato di cui all'art. 316-ter si consuma nel luogo in cui l'ente pubblico erogante dispone l'accredito (cioè dove avviene la liquidazione), e non nel luogo di sede della società erogante o di emissione della fattura. Di conseguenza l'ordinanza impugnata e il decreto del GIP del 25/01/2023 sono stati annullati senza rinvio; gli atti sono trasmessi al GIP del Tribunale di Roma per gli eventuali provvedimenti entro i termini di legge. La pronuncia di incompetenza ha determinato l'inefficacia differita del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 27 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    La condotta è stata ritenuta rilevante: il reato si configura quando l'ente erogatore dispone l'accredito delle somme, e non è necessario che l'ente sia indotto in errore con attività accertativa autonoma; si applica al sistema del "bonus carta del docente" nella fattispecie

  • art. 640-bis cod. pen.

    Richiesta di riqualificazione avanzata dal Procuratore generale (truffa aggravata per erogazioni pubbliche), ma la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione ex art. 316-ter alla luce della disciplina del procedimento di erogazione e del riscontro formale operato dall'ente liquidatore

  • art. 27 cod. proc. pen.

    La declaratoria di incompetenza territoriale comporta l'inefficacia differita del sequestro preventivo; applicata dalla Corte con riferimento all'annullamento dell'ordinanza e del decreto del GIP

  • art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107

    "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita (...) la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo... La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui..."

    Descrive il "bonus carta del docente" come contributo annuale nominale di 500 euro destinato all'acquisto di beni e servizi per l'aggiornamento; utile per inquadrare il sistema di erogazione e la soglia richiamata nell'impugnazione

  • DPCM 28 novembre 2016 (Disciplina modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica)

    "In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse" (art. 8, comma 2).

    La norma prevede un riscontro da parte di CONSAP; la Corte ha però ritenuto che tale "riscontro" sia essenzialmente formale e tecnico sulla conformità del documento di fatturazione elettronica, non una verifica sostanziale dei presupposti dell'erogazione

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 2018, n. 148 e relative regole tecniche (D.M. 3/4/2013 n. 55 e Provv. Agenzia Entrate n. 99370/2019)

    La disciplina tecnica della fatturazione elettronica dimostra che il controllo esercitato dalla piattaforma è di conformità formale del file XML e non un controllo sostanziale sul merito dell'operazione; ciò ha influenzato la qualificazione giuridica del fatto come indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter) e non come truffa aggravata

  • art. 81 cod. pen., artt. 321, 63 e altre norme procedurali citate

    Richiami procedurali utilizzati nelle censure dall'imputato (es. valutazione del fumus, utilizzabilità di dichiarazioni di coindagati), in parte ritenuti non decisivi dalla Corte dopo la risoluzione della questione territoriale

Massime di principio

  • Per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) la competenza territoriale è nel luogo in cui l'ente erogatore dispone l'accredito delle somme (luogo della liquidazione), non nel luogo dove è stata emessa la fattura o dove ha sede il soggetto beneficiario
  • La distinzione tra art. 316-ter c.p. e art. 640-bis c.p. dipende dal ruolo attivo di induzione in errore dell'ente erogatore: se l'erogatore esegue la liquidazione sulla base di autocertificazioni e il riscontro è meramente formale, la fattispecie più appropriata è l'art. 316-ter; se invece vi è inganno idoneo a trarre in errore l'ente erogatore nell'esercizio di una sua attività accertativa, può configurarsi la truffa aggravata (640-bis)
  • I controlli tecnici o formali operati da piattaforme di fatturazione elettronica (verifica di conformità del file XML, codice di scarto per errori formali) non valgono, di per sé, a trasformare una percezione indebita in una truffa se l'ente liquidatore non svolge un accertamento sostanziale dei requisiti
  • La declaratoria di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso misure cautelari reali comporta l'inefficacia differita del provvedimento cautelare (art. 27 c.p.p.); gli atti devono essere trasmessi al giudice competente che può eventualmente riesaminare la misura entro termini di legge
  • Le censure relative all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da coindagati senza garanzie difensive possono influire sulla fondatezza dell'atto cautelare, ma possono risultare assorbite se viene pronunciata incompetenza territoriale che determina l'annullamento del provvedimento impugnato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.