Cassazione Penale, Sentenza n. 14503/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'utilizzabilita delle dichiarazioni rese da un soggetto chiamato in reita che era concretamente sospettato di avere commesso il reato in concorso con il ricorrente. Tali dichiarazioni erano state ritenute inutilizzabili in un processo separato, con sentenza irrevocabile di proscioglimento per il concorrente perche le dichiarazioni violavano le garanzie contro l'autoincriminazione (art. 63 comma 2 c.p.p.). La Corte di Appello aveva invece utilizzato quelle dichiarazioni e aveva rilevato un presunto riscontro nella somiglianza di un arma rinvenuta nell'abitazione del ricorrente, laddove la somiglianza era riferita a una rapina diversa e non oggetto di imputazione. Si deduceva altresi la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, del giudicato favorevole al coimputato e l'omessa argomentazione circa le ragioni per ritenere utilizzabili le dichiarazioni allora ritenute inutilizzabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha annullato la sentenza impugnata per vizio di motivazione dovuto all'omessa risposta rispetto al giudicato irrevocabile favorevole al coimputato e all'erronea valorizzazione delle dichiarazioni e del presunto riscontro sulla pistola. Ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio. I motivi residui sono stati assorbiti. La Corte ha altresi statuìto che la trattazione orale, una volta tempestivamente opzionalmente richiesta, non è ritrattabile.
Norme richiamate
art. 63 comma 2 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese da soggetti indagabili per il medesimo reato possono violare le garanzie contro l'autoincriminazione e quindi essere inutilizzabili; se tale inutilizzabilita e stata accertata in sentenza irrevocabile, il giudice che intende utilizzare le medesime dichiarazioni deve esplicitare e motivare le ragioni per cui ritiene superabile quell'accertamento
principio del libero convincimento
Pur essendo il giudizio del giudice libero, quando in processi distinti su fatto comune si e gia formato un giudicato liberatorio verso alcuni concorrenti il giudice che perviene a diversa conclusione deve confrontarsi esplicitamente con gli elementi motivazionali che hanno determinato l'assoluzione e indicare gli indizi diversi e ulteriori che giustificano la condanna
giurisprudenza di legittimita citata (Sez. 2, n. 29517/2015 e altre)
La Corte richiama costante orientamento secondo cui il giudice deve motivare specificamente le ragioni del diverso apprezzamento probatorio quando vi siano esiti contrastanti in processi distinti aventi base fattuale comune
Massime di principio
- Se esiste un giudicato irrevocabile che, in un processo separato, ha ritenuto inutilizzabili dichiarazioni di un coimputato, il giudice in un altro processo sul medesimo fatto non puo limitarsi a ignorare quel giudicato: deve esplicitamente confrontarsi con esso e motivare perche le dichiarazioni possono essere ora valorizzate
- Le dichiarazioni rese da persone concretamente indagabili per lo stesso reato sono soggette a scrutinio di ammissibilita sotto il profilo delle garanzie contro l'autoincriminazione (art. 63 c.p.p.); se sono state gia ritenute inutilizzabili in sede irrevocabile, il loro riutilizzo richiede una motivazione chiara e specifica
- Il principio del libero convincimento non esclude l'obbligo motivazionale: decisioni opposte in processi diversi su fatti comuni impongono al giudice di indicare gli elementi nuovi o diversi che giustificano la diversa valutazione
- L'accertamento di una somiglianza probatoria (es. di un'arma) deve riferirsi esattamente al fatto oggetto di imputazione; non e sufficiente richiamare somiglianze relative a eventi diversi
- L'opzione per la trattazione orale, se esercitata tempestivamente dal difensore, e vincolante e non ritrattabile, salvo che non siano rispettate le condizioni per modificare le cadenze del contraddittorio
- La mancata risposta ad argomenti rilevanti posti in sede di merito costituisce un vizio di motivazione che puo determinare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio
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