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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento del Responsabile Area Amministrativo/Gestionale della Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta prot. CDG.ST TO AAG SEG: REG. UFF. U. 0401962 del 25.05.2023, comunicato a mezzo pec, con il quale ANAS s.p.a.-Area Compartimentale Piemonte: (i) ha confermato i motivi ostativi alla regolarizzazione di tre accessi esistenti in Comune di San Michele Mondovì, via Nazionale n. 13, espressi nella precedente nota prot. 213210 del 21.03.2023; (ii) ha conseguentemente diffidato la ricorrente La Bicocca s.a.s. a predisporre il ripristino dello stato dei luoghi, trasmettendo entro 10 giorni il progetto esecutivo di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi; (iii) ha rappresentato “che il contratto 7000000260446 è stato definitivamente archiviato”; - della nota prot. CDG.ST TO AAG SEG. REG. UFF. U. 0213210 del 21.03.2023 con la quale ANAS s.p.a. ha comunicato alla ricorrente – ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 – che la fase istruttoria relativa all'istanza di regolarizzazione presentata il 23.11.2022 doveva “considerarsi sospesa” per i motivi specificati nella nota medesima; - di ogni atto preordinato, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso con quelli espressamente impugnati.

Giustizia amministrativa202300727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di regolarizzazione di tre accessi carrabili sulla strada statale, con diffida al ripristino dello stato dei luoghi e archiviazione del contratto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore stradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di regolarizzazione di tre accessi prospicienti la strada statale n. 28, nonché la precedente comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. Gli accessi, posti a servizio di una media struttura di vendita, erano preesistenti all'entrata in vigore del d.lgs. 285/1992. Con il primo motivo ha contestato l'applicabilità dell'art. 45, comma 3, d.P.R. 495/1992, sostenendo che il tratto stradale non fosse qualificabile come strada extraurbana secondaria di tipo C, ma come strada locale o comunque come tratto urbanizzato assimilabile a un centro abitato; ha inoltre dedotto l'assenza della classificazione ministeriale prevista dal codice della strada, il limite di velocità di 50 km/h e la contraddittorietà con precedenti provvedimenti. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria e violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, lamentando che ANAS non avesse esaminato le osservazioni relative alla preesistenza degli accessi, al loro arretramento, alle caratteristiche rettilinee e complanari del tratto stradale e al limite di velocità. Con il terzo motivo ha sostenuto che la disciplina sulle distanze degli accessi riguardasse soltanto quelli nuovi e non quelli preesistenti, deducendo inoltre violazione dei principi di proporzionalità e di tutela dell'affidamento e contestando il diniego riferito a tutti e tre gli accessi, anziché la previsione di una riduzione o di una regolarizzazione parziale. Con il quarto motivo ha dedotto violazione dell'art. 234 d.lgs. 285/1992, ritenendo applicabile la disciplina transitoria anche agli accessi esistenti.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della strada statale n. 28 come strada extraurbana secondaria di tipo C, ai sensi dell'art. 2, comma 2, codice della strada. In assenza della classificazione ministeriale, l'ente proprietario o gestore deve comunque classificare la strada sulla base delle sue caratteristiche strutturali e funzionali, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del regolamento di attuazione. La classificazione non può essere effettuata per singoli tratti in ragione delle peculiarità locali e il limite di velocità imposto su un segmento non incide sulla categoria tecnico-funzionale della strada. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 45, comma 3, d.P.R. 495/1992: la distanza ordinaria di 300 metri può essere derogata sino a 100 metri, ma quest'ultima costituisce il limite minimo inderogabile. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, rilevando che ANAS aveva effettuato sopralluoghi e aveva indicato il presupposto di fatto, ossia la collocazione degli accessi su strada extraurbana secondaria, nonché la conseguente applicazione vincolata della distanza minima. Le osservazioni della ricorrente non imponevano una diversa decisione, poiché si limitavano a sostenere la regolarizzazione degli accessi nello stato esistente senza presentare una soluzione progettuale alternativa conforme alle esigenze di sicurezza. Quanto agli accessi preesistenti, il TAR ha affermato che l'art. 22, comma 2, codice della strada impone la regolarizzazione anche degli accessi già esistenti, compresi quelli eventualmente autorizzati secondo la disciplina previgente, mediante verifica di conformità alle nuove regole. Il carattere vincolato della distanza minima esclude l'invocabilità della proporzionalità quale fondamento di soluzioni derogatorie. Non sussiste neppure un legittimo affidamento alla conservazione degli accessi, poiché la loro preesistenza non li sottrae al nuovo controllo di conformità e, comunque, l'affidamento recede rispetto alla sicurezza della circolazione. ANAS non ha imposto necessariamente la conservazione o la rimozione integrale degli accessi, ma ha invitato la proprietaria a presentare una soluzione progettuale idonea a consentirne la riduzione o l'autorizzazione parziale; l'ente non può sostituirsi al privato nella scelta della soluzione tecnica. Infine, l'art. 234 codice della strada, quale disposizione transitoria, riguarda esclusivamente l'art. 20 e non l'art. 22; inoltre, nessuna competenza regolamentare comunale incide sugli accessi alle strade statali extraurbane, la cui sicurezza è rimessa all'ente gestore. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 285/1992

    La strada statale n. 28 è stata correttamente qualificata come strada extraurbana secondaria di tipo C sulla base delle sue caratteristiche strutturali e funzionali.

  • art. 2, comma 8, d.P.R. 495/1992

    In assenza della classificazione ministeriale, l'ente proprietario o gestore deve procedere all'inquadramento della strada tenendo conto delle sue connotazioni strutturali e funzionali.

  • art. 6, comma 4, lett. b), d.lgs. 285/1992

    Il limite di velocità imposto su un singolo tratto risponde a esigenze di circolazione e non modifica la classificazione tecnico-funzionale della strada.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 285/1992

    Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

    L'obbligo di regolarizzazione secondo il nuovo codice della strada si applica anche agli accessi preesistenti, inclusi quelli autorizzati secondo la disciplina previgente.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 285/1992

    La mancata regolarizzazione degli accessi preesistenti può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria e dall'obbligo di ripristino dei luoghi.

  • art. 45, comma 3, d.P.R. 495/1992

    Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m.

    La distanza di 100 metri costituisce il limite minimo inderogabile tra accessi nelle strade extraurbane secondarie; la disposizione si applica anche agli accessi preesistenti sottoposti a regolarizzazione.

  • art. 234 d.lgs. 285/1992

    La disposizione transitoria riguarda esclusivamente l'art. 20 del codice della strada e non si estende alla disciplina degli accessi prevista dall'art. 22.

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento è adeguatamente motivato anche per relationem quando indica il presupposto di fatto, la disciplina applicabile e la ragione vincolata del diniego, dopo l'esame delle osservazioni procedimentali.

Massime di principio

  • In assenza della classificazione ministeriale delle strade, l'ente proprietario o gestore può e deve procedere all'inquadramento tecnico-funzionale della strada sulla base delle sue caratteristiche strutturali e funzionali; la classificazione non può essere frazionata per singoli tratti in ragione di peculiarità locali.
  • Il limite di velocità imposto su un singolo tratto stradale non incide sulla categoria tecnico-funzionale della strada, poiché risponde a esigenze di circolazione o a caratteristiche locali e non modifica le caratteristiche strutturali e funzionali rilevanti per la classificazione.
  • La distanza minima di 100 metri prevista dall'art. 45, comma 3, d.P.R. 495/1992 per gli accessi sulle strade extraurbane secondarie costituisce un limite inderogabile, una volta applicata la deroga rispetto alla distanza ordinaria di 300 metri.
  • L'obbligo di regolarizzazione previsto dall'art. 22, comma 2, d.lgs. 285/1992 si applica anche agli accessi o alle diramazioni preesistenti all'entrata in vigore del codice della strada, compresi quelli già autorizzati secondo la disciplina previgente.
  • Quando la distanza minima degli accessi è stabilita da una disciplina vincolante posta a tutela della sicurezza della circolazione, non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione dello stato dei luoghi né è possibile derogare al limite invocando genericamente proporzionalità o preesistenza dell'accesso.
  • L'ente gestore, accertata la non conformità degli accessi, può imporre il ripristino e invitare il privato a presentare una soluzione progettuale alternativa, anche finalizzata alla riduzione o alla regolarizzazione parziale degli accessi, senza potersi sostituire al privato nella scelta tecnica.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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