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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25597/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (risparmiatore)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di un buono postale fruttifero emesso nel 1987. Il titolare del titolo aveva ottenuto in primo grado la condanna dell’emittente al pagamento della differenza tra quanto incassato e quanto risultante dalle tabelle riportate sul retro del buono. La società emittente aveva sostenuto che il rimborso effettuato fosse corretto perché conforme ai parametri di un decreto ministeriale del 23 giugno 1986, ritenendo che quel decreto avesse sostituito, per il titolo in questione, le condizioni stampate sul buono. In cassazione ha dedotto tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per avvenuta sottoscrizione della quietanza a saldo, assumendo che la firma all’incasso valesse come quietanza liberatoria; 2) violazione dell’art. 37 c.p.c. per mancato rilievo d’ufficio del difetto di competenza/giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione tributaria, sostenendo che la lite attenesse alla sostituzione d’imposta sui buoni; 3) violazione della normativa fiscale sui buoni postali e sul regime di ritenuta/imposta sostitutiva, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato la disciplina tributaria che avrebbe giustificato l’importo rimborsato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva indicato in modo specifico quando e come avesse sollevato l’eccezione di quietanza a saldo né ne aveva riprodotto puntualmente il contenuto nel ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per asserita devoluzione alla giurisdizione tributaria, era stata proposta per la prima volta in cassazione, con conseguente formazione di giudicato interno. Il terzo motivo, connesso al secondo, è stato anch’esso dichiarato inammissibile, sia per la stessa preclusione processuale sia perché la questione della tassazione non risultava dedotta nei gradi di merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la controparte non si era costituita.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia integra un error in procedendo che, in cassazione, deve essere dedotto con puntuale autosufficienza e specifica riproduzione dell’eccezione già proposta nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dedotti come eccezione non viene qualificata come vizio motivazionale, ma come omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 37 c.p.c.

    La questione di difetto di giurisdizione/competenza non può essere utilmente prospettata per la prima volta in cassazione se coperta da giudicato interno.

  • art. 1339 c.c.

    Il meccanismo di inserzione automatica delle clausole imposte dalla legge opera indipendentemente da specifici obblighi informativi delle parti.

  • art. 173 D.P.R. 156/1973

    La disciplina consente variazioni del saggio di interesse dei buoni postali, anche estese a serie già emesse, con effetti di conversione nei titoli della nuova serie.

  • art. 7, comma 3, D.Lgs. 284/1999

    La disciplina abrogata resta applicabile al caso concreto secondo la previsione transitoria richiamata dal giudice di merito.

  • art. 6 D.M. 13 giugno 1986

    Il nuovo tasso di interesse decorre dal momento previsto dal decreto, differendo la sua efficacia rispetto all’entrata in vigore.

  • D.L. 556/1956

    Richiamato dalla ricorrente come base del regime di ritenuta fiscale sui buoni postali.

  • L. 759/1986

    Richiamata dalla ricorrente quale conversione del decreto in materia di ritenuta fiscale sui buoni postali.

  • D.Lgs. 239/1996

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi dei buoni postali e il ruolo dell’ente postale nell’applicazione della ritenuta.

  • D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un’omessa pronuncia su un’eccezione richiede autosufficienza: la parte deve indicare in modo preciso quando e dove l’eccezione sia stata proposta e riprodurne il contenuto essenziale.
  • La questione di giurisdizione o competenza non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando sul punto si sia formato giudicato interno per mancata contestazione nei gradi di merito.
  • Le questioni non dedotte nel giudizio di merito non possono essere valorizzate per la prima volta in sede di legittimità come fondamento di cassazione.
  • Quando la regolazione del rapporto è integrata automaticamente da norme imperative o da decreti che modificano le condizioni originarie, la loro operatività dipende dalla disciplina transitoria e dalla decorrenza fissata dall’atto normativo, non da un onere informativo ulteriore delle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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