Cassazione Civile, Ordinanza n. 07147/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore istante)
La controversia
Una persona fisica aveva proposto domanda di equa riparazione ex legge Pinto per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare. In fase monitoria la Corte d'appello aveva accolto la domanda, ma il ricorso introduttivo era stato notificato al Ministero dell'economia e delle finanze anziché al Ministero della giustizia, individuato dalla legge come soggetto passivamente legittimato quando il procedimento presupposto si è svolto davanti al giudice ordinario. I due Ministeri avevano quindi proposto opposizione sostenendo, da un lato, che il decreto fosse stato emesso in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio, perché reso nei confronti di un Ministero mai convenuto; dall'altro, che fosse inefficace per mancata notifica al Ministero corretto nel termine di trenta giorni. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo sanabile l'errore di individuazione del Ministero ai sensi dell'art. 4 l. 260/1958 e non decisiva la notifica erroneamente eseguita al Ministero sbagliato. I ricorrenti hanno quindi denunciato violazione degli artt. 101, 112 e 153 c.p.c., dell'art. 3 e dell'art. 5 l. 89/2001 e dell'art. 4 l. 260/1958, sostenendo che non fosse consentito al giudice modificare d'ufficio il soggetto passivo, che l'errore non fosse sanabile nel procedimento Pinto e che non potesse essere dichiarata valida la notifica al Ministero diverso da quello legittimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, nel procedimento per equa riparazione, l'opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 apre una fase a contraddittorio pieno dell'unico procedimento e non un autonomo giudizio di impugnazione limitato ai motivi di censura. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 4 l. 260/1958 in caso di erronea evocazione di un Ministero al posto di un altro, poiché la norma impone al giudice di fissare un termine per la rinnovazione della notificazione e la corretta instaurazione del contraddittorio, senza però consentire la stabilizzazione degli effetti della notifica sbagliata nei confronti del destinatario effettivo. Ha poi escluso che, in sede di opposizione alla legge Pinto, si possa ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto per mera nullità della notificazione: tale vizio rileva solo ai fini dell'opposizione tardiva e non dell'inefficacia, salvo mancanza o inesistenza giuridica della notifica. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 3 l. 89/2001
individua il Ministero della giustizia come soggetto passivamente legittimato nella domanda di equa riparazione quando il procedimento presupposto è svolto davanti al giudice ordinario.
art. 5-ter l. 89/2001
l'opposizione al decreto di equa riparazione non è un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno dell'unico procedimento, con possibilità di riesame ampio della pretesa indennitaria.
art. 5 l. 89/2001
la notifica del decreto deve avvenire nel termine previsto; la nullità della notifica non determina inefficacia del decreto, ma rileva solo secondo i principi dell'opposizione tardiva.
art. 4 l. 260/1958
l'errore di identificazione del Ministero convenuto tra distinte soggettività patrocinate dall'Avvocatura dello Stato comporta la fissazione di un termine per rinnovare la notifica e instaurare correttamente il contraddittorio; non determina inammissibilità automatica della domanda.
art. 101 c.p.c.
richiamato come parametro del principio del contraddittorio, che impone la regolare citazione della parte contro cui la domanda è proposta.
art. 112 c.p.c.
richiamato come corollario del principio della domanda, che vieta al giudice di pronunciare oltre i limiti soggettivi e oggettivi della domanda stessa.
art. 153, comma 2, c.p.c.
la rimessione in termini presuppone l'iniziativa di parte; la Corte esclude che nel caso concreto si fosse verificata una rimessione in termini impropria.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c. è ammissibile la condanna del ricorrente alla somma ulteriore prevista dalla norma quando la decisione è conforme alla proposta.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento accelerato di definizione del ricorso, nel quale la decisione conforme alla proposta consente anche la condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica ai ricorsi in materia di equa riparazione ex l. 89/2001 secondo la Corte.
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione ex legge Pinto, l'opposizione al decreto monitorio non è un'impugnazione vincolata ai soli vizi dedotti, ma una fase pienamente contraddittoria del medesimo procedimento, nella quale possono essere riesaminate le questioni relative alla fondatezza della domanda indennitaria.
- L'erronea indicazione del Ministero convenuto, quando si tratti di distinte soggettività pubbliche patrocinate dall'Avvocatura dello Stato, non comporta automaticamente l'inammissibilità o la definitività del decreto, ma impone al giudice di assegnare un termine per la rinnovazione della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio.
- La sanatoria dell'errore di identificazione del Ministero opera sul piano della regolarizzazione del contraddittorio; non produce però una 'stabilizzazione' degli effetti di una notifica effettuata nei confronti del soggetto sbagliato.
- In materia di equa riparazione, la nullità della notificazione del decreto non consente di ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento, che resta riservata ai casi di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente.
- Nel procedimento accelerato di definizione dei ricorsi, la Corte può applicare l'ulteriore condanna pecuniaria prevista dall'art. 96 c.p.c. quando la decisione resa coincide con la proposta di definizione.
- rami
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