Ordinanza n. 867/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Molise; - della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; - dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; - dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; - dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria conclusiva e atti relativi alla prova scritta di una selezione pubblica per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari presso l'Agenzia delle Entrate
Esito
La controversia
La ricorrente, partecipante alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari, ha impugnato, per le parti di interesse, l'avviso di pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori, la graduatoria degli idonei, gli esiti della prova scritta, la prova stessa, i verbali di correzione e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la sospensione della loro efficacia, l'accertamento del diritto al riesame del punteggio assegnato nella prova scritta e la conseguente ricollocazione in graduatoria. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i vizi di legittimità dedotti a sostegno della contestazione del punteggio. Il TAR ha rilevato che il ricorso contro la graduatoria non era stato notificato ad almeno un controinteressato, individuabile tra i soggetti potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento delle domande. La ricorrente aveva tuttavia documentato di avere presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso contenente, tra l'altro, la richiesta dei nominativi dei soggetti da essa individuati come controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha ancora esaminato l'ammissibilità del ricorso né il merito delle censure relative alla prova scritta e alla graduatoria. Ha disposto la regolarizzazione del contraddittorio processuale: l'Amministrazione deve mettere a disposizione della ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i nominativi e i recapiti dei controinteressati indicati nell'istanza di accesso; la ricorrente deve quindi notificare il ricorso ad almeno un controinteressato entro i 30 giorni successivi alla ricezione di tali dati e depositare la prova della notifica entro i successivi 10 giorni. Il prosieguo del giudizio è rimesso alle iniziative processuali della ricorrente. Le spese sono state dichiarate nulle.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
almeno un controinteressato
Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità secondo la disciplina processuale applicabile, ad almeno un controinteressato, ossia a un soggetto individuabile dagli atti impugnati che possa essere effettivamente pregiudicato dall'accoglimento delle domande.
Massime di principio
- Quando è impugnata una graduatoria o un altro atto conclusivo di una procedura selettiva, il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti impugnati e concretamente pregiudicabile dall'eventuale accoglimento della domanda.
- Se il ricorrente non dispone dei nominativi e dei recapiti dei controinteressati, ma dimostra di avere chiesto all'Amministrazione l'accesso ai dati necessari per individuarli, il giudice può disporre la regolarizzazione del contraddittorio ordinando all'Amministrazione di fornire tali informazioni e assegnando successivamente al ricorrente un termine per la notificazione.
- La mancata notificazione a un controinteressato non impone necessariamente una decisione immediata sull'ammissibilità del ricorso quando il contraddittorio può essere regolarizzato mediante specifici incombenti a carico dell'Amministrazione e del ricorrente.
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