Cassazione Penale, Sentenza n. 34956/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne pronunciate dal Tribunale di Vicenza: Poropat e De Rosa per furto continuato (capo 1) e concorso con Nicetto nella sottrazione di numerosissimi moduli di assegno; Longhi e Angeli per concorso in tentata truffa (capo 8) con assegno circolare contraffatto destinato alla negoziazione in Romania. Le censure sono varie: Poropat e De Rosa contestano la mancata riqualificazione del fatto da furto in ricettazione e la carenza di valutazione critica delle dichiarazioni dei coimputati; De Rosa altresì contesta il diniego delle attenuanti generiche alla luce della recidiva; Longhi deduce reato impossibile e falso grossolano (inidoneità dell'assegno a essere incassato) e carenza probatoria/attendibilità dei testi che lo collegano all'assegno, oltre a fornire un alibi; Angeli contesta la mancanza dell'elemento materiale e soggettivo della truffa, il travisamento della prova circa il presunto coinvolgimento di funzionari della banca rumena, la rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore/"agente provocatore" Dal Conte e chiede il riconoscimento di attenuanti e benefici. Sono anche dedotte questioni processuali sulla modalità di valutazione della prova e sulla inammissibilità di motivi non dedotti tempestivamente in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e/o manifestamente infondati. In particolare: - Ha ritenuto infondati i motivi che invocavano la riqualificazione in ricettazione (Poropat e De Rosa), confermando la correttezza del percorso probatorio dei giudici di merito e la loro ricostruzione cronologica e logica; - Ha respinto le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche per De Rosa come non fondate, richiamando la recidiva qualificata e la gravità del ruolo svolto; - Ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi relativi alla presunta configurabilità del reato impossibile e del falso grossolano (Longhi e Angeli), richiamando il principio secondo cui l'inidoneità deve essere assoluta ed esaminando i concreti elementi che rendevano plausibile la negoziazione dell'assegno (contatti, corrispondenza del numero seriale, disponibilità di funzionari collusi ecc.); - Ha ritenuto infondate le censure generiche sulla valutazione complessiva della prova e ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità che non consente una rivalutazione dei fatti se non in presenza di manifesta illogicità. Sono dunque confermate le decisioni di merito e le condanne così come precedentemente determinate.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Principio della continuazione tra reati (uso nella qualificazione del furto continuato).
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: utilizzato per attribuire partecipazione agli imputati.
art. 624 cod. pen.
Furto: norma sostanziale applicata al capo 1) per la sottrazione dei moduli di assegno.
art. 625, n. 5, cod. pen.
Circostanza aggravante applicata ai furti in questione (più reati o modalità aggravanti previste dal n. 5).
art. 56 cod. pen.
Tentativo: norma richiamata per la valutazione della configurabilità della tentata truffa.
art. 640 cod. pen.
Truffa: norma sostanziale relativa al capo 8) (tentata truffa con assegno falso).
art. 49, comma secondo, cod. pen.
Reato impossibile: richiamato il principio che esclude punibilità quando l'azione è assolutamente inidonea alla produzione dell'evento.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: norma valutata in relazione al diniego motivato con la recidiva e la gravità del fatto.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Recidiva qualificata: elemento considerato ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e per la motivazione del giudice sul loro riconoscimento o diniego.
artt. 191, 192, 195, 526 cod. proc. pen.
Norme sul mezzo di prova, valutazione e valutazione degli elementi indiziari: richiamate in relazione ai criteri di valutazione della prova e alla necessità che indizi siano gravi, precisi e concordanti.
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante specifica (richiamata dalle difese in relazione a possibili benefici): contestata e trattata nei motivi ma non riconosciuta.
art. 131-bis cod. pen.
Sospensione condizionale della pena e misure alternative: dedotta ma non decisiva nel ricorso, valutata alla luce dei precedenti penali.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Principi sul giusto processo e diritto a un equo processo: invocati dall'Angeli in relazione alla utilizzazione degli atti investigativi e alla posizione del collaboratore Dal Conte.
D. Lgs. n. 231/2007
Richiamato marginalmente nelle doglianze (riferimento a responsabilità amministrativa d'impresa), non decisivo nella sentenza di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato: non è consentita una rivalutazione dei fatti se non quando la motivazione sia manifestamente illogica, contraddittoria o mancante.
- La ricostruzione alternativa proposta dalla difesa deve essere inconfutabile e basata su elementi processuali acquisiti; una mera ipotesi alternativa non basta a fondare l'annullamento.
- La riqualificazione del reato da furto a ricettazione richiede prova chiara della temporalità e della natura del coinvolgimento (se l'intervento dell'imputato è anteriore alla sottrazione o successivo alla stessa: se successivo, può configurarsi ricettazione).
- Il reato impossibile (art. 49, comma 2) è configurabile solo se l'azione è assolutamente ed intrinsecamente inidonea a produrre l'evento, valutata ex ante sulle caratteristiche dell'azione; la possibilità che controlli, diligenza o interventi esterni impediscano l'evento non è sufficiente.
- La nozione di 'falso grossolano' esclude la punibilità solo quando la falsificazione sia ictu oculi riconoscibile da chiunque; valutazioni tecniche o controlli bancari possono rendere non evidente la falsità e quindi non escludere il reato.
- Le dichiarazioni dei collaboratori o testi assistiti vanno valutate con i normali criteri di attendibilità e possono essere utilizzate se riscontrate da elementi individualizzanti; tuttavia la difesa può contestarne l'uso se risultano decisive e prive di riscontri.
- Le doglianze sollevate per la prima volta in memoria in appello o non dedotte tempestivamente sono difficilmente recepibili in Cassazione; le questioni devono essere oggetto del gravame per essere esaminate in legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice del merito motiva richiamando elementi ritenuti decisivi (es. recidiva qualificata, ruolo cruciale nel fatto, mancata presa di distanza), e tale motivazione non è sindacabile se non manifestamente viziata.
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