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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34956/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne pronunciate dal Tribunale di Vicenza: Poropat e De Rosa per furto continuato (capo 1) e concorso con Nicetto nella sottrazione di numerosissimi moduli di assegno; Longhi e Angeli per concorso in tentata truffa (capo 8) con assegno circolare contraffatto destinato alla negoziazione in Romania. Le censure sono varie: Poropat e De Rosa contestano la mancata riqualificazione del fatto da furto in ricettazione e la carenza di valutazione critica delle dichiarazioni dei coimputati; De Rosa altresì contesta il diniego delle attenuanti generiche alla luce della recidiva; Longhi deduce reato impossibile e falso grossolano (inidoneità dell'assegno a essere incassato) e carenza probatoria/attendibilità dei testi che lo collegano all'assegno, oltre a fornire un alibi; Angeli contesta la mancanza dell'elemento materiale e soggettivo della truffa, il travisamento della prova circa il presunto coinvolgimento di funzionari della banca rumena, la rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore/"agente provocatore" Dal Conte e chiede il riconoscimento di attenuanti e benefici. Sono anche dedotte questioni processuali sulla modalità di valutazione della prova e sulla inammissibilità di motivi non dedotti tempestivamente in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e/o manifestamente infondati. In particolare: - Ha ritenuto infondati i motivi che invocavano la riqualificazione in ricettazione (Poropat e De Rosa), confermando la correttezza del percorso probatorio dei giudici di merito e la loro ricostruzione cronologica e logica; - Ha respinto le doglianze sul diniego delle attenuanti generiche per De Rosa come non fondate, richiamando la recidiva qualificata e la gravità del ruolo svolto; - Ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi relativi alla presunta configurabilità del reato impossibile e del falso grossolano (Longhi e Angeli), richiamando il principio secondo cui l'inidoneità deve essere assoluta ed esaminando i concreti elementi che rendevano plausibile la negoziazione dell'assegno (contatti, corrispondenza del numero seriale, disponibilità di funzionari collusi ecc.); - Ha ritenuto infondate le censure generiche sulla valutazione complessiva della prova e ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità che non consente una rivalutazione dei fatti se non in presenza di manifesta illogicità. Sono dunque confermate le decisioni di merito e le condanne così come precedentemente determinate.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Principio della continuazione tra reati (uso nella qualificazione del furto continuato).

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: utilizzato per attribuire partecipazione agli imputati.

  • art. 624 cod. pen.

    Furto: norma sostanziale applicata al capo 1) per la sottrazione dei moduli di assegno.

  • art. 625, n. 5, cod. pen.

    Circostanza aggravante applicata ai furti in questione (più reati o modalità aggravanti previste dal n. 5).

  • art. 56 cod. pen.

    Tentativo: norma richiamata per la valutazione della configurabilità della tentata truffa.

  • art. 640 cod. pen.

    Truffa: norma sostanziale relativa al capo 8) (tentata truffa con assegno falso).

  • art. 49, comma secondo, cod. pen.

    Reato impossibile: richiamato il principio che esclude punibilità quando l'azione è assolutamente inidonea alla produzione dell'evento.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: norma valutata in relazione al diniego motivato con la recidiva e la gravità del fatto.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Recidiva qualificata: elemento considerato ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e per la motivazione del giudice sul loro riconoscimento o diniego.

  • artt. 191, 192, 195, 526 cod. proc. pen.

    Norme sul mezzo di prova, valutazione e valutazione degli elementi indiziari: richiamate in relazione ai criteri di valutazione della prova e alla necessità che indizi siano gravi, precisi e concordanti.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante specifica (richiamata dalle difese in relazione a possibili benefici): contestata e trattata nei motivi ma non riconosciuta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Sospensione condizionale della pena e misure alternative: dedotta ma non decisiva nel ricorso, valutata alla luce dei precedenti penali.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Principi sul giusto processo e diritto a un equo processo: invocati dall'Angeli in relazione alla utilizzazione degli atti investigativi e alla posizione del collaboratore Dal Conte.

  • D. Lgs. n. 231/2007

    Richiamato marginalmente nelle doglianze (riferimento a responsabilità amministrativa d'impresa), non decisivo nella sentenza di legittimità.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato: non è consentita una rivalutazione dei fatti se non quando la motivazione sia manifestamente illogica, contraddittoria o mancante.
  • La ricostruzione alternativa proposta dalla difesa deve essere inconfutabile e basata su elementi processuali acquisiti; una mera ipotesi alternativa non basta a fondare l'annullamento.
  • La riqualificazione del reato da furto a ricettazione richiede prova chiara della temporalità e della natura del coinvolgimento (se l'intervento dell'imputato è anteriore alla sottrazione o successivo alla stessa: se successivo, può configurarsi ricettazione).
  • Il reato impossibile (art. 49, comma 2) è configurabile solo se l'azione è assolutamente ed intrinsecamente inidonea a produrre l'evento, valutata ex ante sulle caratteristiche dell'azione; la possibilità che controlli, diligenza o interventi esterni impediscano l'evento non è sufficiente.
  • La nozione di 'falso grossolano' esclude la punibilità solo quando la falsificazione sia ictu oculi riconoscibile da chiunque; valutazioni tecniche o controlli bancari possono rendere non evidente la falsità e quindi non escludere il reato.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori o testi assistiti vanno valutate con i normali criteri di attendibilità e possono essere utilizzate se riscontrate da elementi individualizzanti; tuttavia la difesa può contestarne l'uso se risultano decisive e prive di riscontri.
  • Le doglianze sollevate per la prima volta in memoria in appello o non dedotte tempestivamente sono difficilmente recepibili in Cassazione; le questioni devono essere oggetto del gravame per essere esaminate in legittimità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice del merito motiva richiamando elementi ritenuti decisivi (es. recidiva qualificata, ruolo cruciale nel fatto, mancata presa di distanza), e tale motivazione non è sindacabile se non manifestamente viziata.

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