Circolare numero 26 del 07-02-2018
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2017 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.280 del 30 novembre 2017) per l’anno 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018, gli importi delle prestazioni antitubercolari collegati per legge alla dinamica del trattamento minimo pensionistico. Riporta i nuovi valori delle indennità giornaliere, post-sanatoriali e dell’assegno di cura o sostentamento, precisa l’adeguamento della procedura automatizzata di liquidazione per il 2018 e chiarisce che, per le indennità giornaliere in godimento, se l’indennità di malattia risultasse inferiore al minimo fissato, deve essere corrisposta quest’ultima misura fissa.
Aggiornamento 2017-2018 degli importi delle indennità antitubercolari
Aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari
La circolare comunica l’adeguamento degli importi delle prestazioni antitubercolari in conseguenza della perequazione del trattamento minimo pensionistico. L’aggiornamento produce effetti dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018 e incide sia sulle indennità giornaliere sia sull’assegno di cura o di sostentamento.
Base normativa e criteri di rivalutazione
Gli importi fissi delle indennità antitubercolari sono collegati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 419/1975 e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987.
L’aggiornamento richiamato dalla circolare deriva dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2017, relativo alla perequazione delle pensioni per l’anno 2018 in via provvisoria e al valore definitivo per il 2017, che sostituisce la precedente misura provvisoria pari allo 0,0% stabilita con il D.M. 17 novembre 2016.
Percentuali di variazione applicate
Le percentuali di variazione indicate sono:
- 0,0% dal 1° gennaio 2017;
- 1,1% dal 1° gennaio 2018.
Tali percentuali costituiscono il presupposto per la determinazione dei nuovi valori delle prestazioni.
Nuovi importi delle prestazioni
La circolare riporta i seguenti importi aggiornati:
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: € 13,14 dal 1° gennaio 2017 e € 13,28 dal 1° gennaio 2018;
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: € 6,57 dal 1° gennaio 2017 e € 6,64 dal 1° gennaio 2018;
- indennità post-sanatoriale giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: € 21,90 dal 1° gennaio 2017 e € 22,14 dal 1° gennaio 2018;
- indennità post-sanatoriale giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari: € 10,95 dal 1° gennaio 2017 e € 11,07 dal 1° gennaio 2018;
- assegno di cura o di sostentamento mensile: € 88,37 dal 1° gennaio 2017 e € 89,34 dal 1° gennaio 2018.
Adeguamento procedurale e regola applicativa
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata per tenere conto dei nuovi importi validi per il 2018.
La circolare precisa inoltre che l’aggiornamento deve essere applicato, sempre dal 1° gennaio 2018, anche alle indennità giornaliere già in corso di godimento alla stessa data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Importo minimo da garantire
Viene infine chiarito che, qualora l’indennità di malattia da corrispondere sia inferiore alla misura fissa dell’indennità giornaliera di € 13,28, deve essere riconosciuta ed erogata quest’ultima importo fisso.
Punti principali
Base normativa dell’aggiornamento
Gli importi fissi delle indennità antitubercolari sono correlati per legge alla variazione del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in forza dell’art. 4 della legge n. 419/1975 e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987. L’aggiornamento è determinato sulla base del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 novembre 2017, che recepisce la perequazione delle pensioni per il 2018 e il valore definitivo per il 2017, in sostituzione della misura provvisoria pari allo 0,0% fissata con il D.M. 17 novembre 2016.
Percentuali di variazione applicate
Le percentuali di variazione indicate sono pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2017 e all’1,1% dal 1° gennaio 2018. Tali variazioni determinano la rimodulazione degli importi delle prestazioni antitubercolari riportati nella circolare.
Nuovi importi delle prestazioni antitubercolari
Dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018 risultano aggiornati i seguenti importi: indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati pari a € 13,14 e poi € 13,28; indennità giornaliera per familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari, pari a € 6,57 e poi € 6,64; indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati pari a € 21,90 e poi € 22,14; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari, pari a € 10,95 e poi € 11,07; assegno di cura o di sostentamento mensile pari a € 88,37 e poi € 89,34.
Adeguamento della procedura e disciplina per le indennità in corso
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con riferimento al 2018 ai nuovi importi. L’aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2018 anche sulle indennità giornaliere già in godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Regola di salvaguardia sull’importo minimo
La circolare precisa che, in ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera fissata nella misura di € 13,28, deve essere erogata quest’ultima misura fissa.
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