Circolare numero 24 del 02-02-2018
i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2018, in applicazione dell’articolo 2, comma 3, della L. 5 marzo 1990, n. 45, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle tabelle allegate alla presente circolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2018 i coefficienti da usare nei piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione, in applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge n. 45/1990. L’aggiornamento è basato sul tasso ISTAT 2017 dell’1,1% e sostituisce le tabelle allegate alla circolare n. 30 del 07/02/2017 per le domande presentate nel corso del 2018. Sono fornite le istruzioni operative per calcolare la rata mensile costante e, in caso di sospensione dei pagamenti, il debito residuo da versare in unica soluzione.
Ricongiunzione: tabelle 2018 per rateizzazione e debito residuo aggiornate all’1,1%
Ricongiunzione: tabelle 2018 per la rateizzazione degli oneri e per il calcolo del debito residuo
La circolare aggiorna i coefficienti da utilizzare per la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2018, in attuazione dell’art. 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45. L’aggiornamento tiene conto del tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al 2017, fissato all’1,1%.
Quadro normativo e criterio di aggiornamento
La disciplina richiamata prevede che il pagamento dell’onere di ricongiunzione possa essere effettuato in forma rateale con applicazione di un interesse annuo composto corrispondente al tasso di variazione medio annuo ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato con riferimento al periodo di dodici mesi terminante al 31 dicembre dell’anno precedente. In coerenza con tale meccanismo, ogni anno vengono pubblicate tabelle aggiornate per la predisposizione dei piani di ammortamento delle domande presentate nell’anno di riferimento.
Aggiornamento applicabile al 2018
Per le domande presentate nel corso del 2018, la circolare dispone l’aggiornamento delle tabelle allegate alla circolare n. 30 del 07/02/2017 sulla base del tasso ISTAT 2017 pari all’1,1%. Il tasso indicato costituisce il parametro da applicare ai coefficienti contenuti nelle nuove tabelle per la determinazione delle rate e degli importi residui.
Allegati richiamati
La circolare allega:
- le istruzioni per il corretto utilizzo delle tabelle (allegato 1);
- la tabella I/2018, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’1,1% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità (allegato 2);
- la tabella II/2018, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito, sempre al tasso annuo dell’1,1% (allegato 3).
Modalità di calcolo della rata mensile
Le istruzioni operative chiariscono che, nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, l’importo della rata si ottiene moltiplicando il debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2018 in corrispondenza del numero di rate mensili concesse. La tabella fornisce quindi il coefficiente unitario da applicare al capitale da ammortizzare.
Determinazione del debito residuo in caso di sospensione dei versamenti
Nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito, il coefficiente da utilizzare deve essere ricercato nella tabella II/2018 in base al numero di rate residue che l’assicurato avrebbe ancora dovuto corrispondere per completare la ricongiunzione. Tale numero di rate residue è dato dalla differenza tra le rate originariamente concesse e le mensilità già pagate.
La somma da versare in unica soluzione deve essere calcolata con riferimento alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente corrispondente al numero di rate residue.
Contenuto delle tabelle
Le tabelle allegate coprono un arco da 2 a 120 mensilità e consentono:
- di determinare la rata mensile costante da applicare al capitale da ammortizzare;
- di calcolare il debito residuo da versare in caso di interruzione del piano rateale prima della conclusione dell’ammortamento.
La circolare si limita a fornire i coefficienti e le modalità di utilizzo, senza introdurre ulteriori condizioni o eccezioni rispetto al meccanismo di calcolo indicato.
Punti principali
Base normativa e aggiornamento annuale
Il pagamento rateale dell’onere di ricongiunzione è disciplinato dall’art. 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, che prevede l’applicazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Ogni anno vengono pertanto diffuse tabelle aggiornate per i piani di ammortamento delle domande presentate nell’anno di riferimento.
Aggiornamento per il 2018
Per le domande di ricongiunzione presentate nel 2018, le tabelle allegate alla circolare n. 30 del 07/02/2017 sono state aggiornate sulla base del tasso di variazione medio annuo ISTAT relativo al 2017, pari all’1,1%. Le nuove tabelle riportano i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle rate e del debito residuo.
Documenti allegati
Sono richiamati tre allegati: le istruzioni per l’uso corretto delle tabelle (allegato 1), la tabella I/2018 con l’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’1,1% un capitale unitario da 2 a 120 mensilità (allegato 2), e la tabella II/2018 con i coefficienti per determinare il debito residuo in caso di sospensione del versamento rateale prima dell’estinzione del debito (allegato 3).
Calcolo della rata mensile
In caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione, la rata mensile si ottiene moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente indicato nella tabella I/2018, in corrispondenza del numero di rate mensili concesse.
Calcolo del debito residuo in caso di sospensione
Se i pagamenti rateali vengono sospesi prima dell’estinzione del debito, il coefficiente va individuato nella tabella II/2018 in base al numero di rate residue che l’assicurato avrebbe ancora dovuto pagare. Tale numero si calcola come differenza tra le rate originariamente concesse e le mensilità già corrisposte. La somma da versare in unica soluzione, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente corrispondente.
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