Circolare numero 23 del 02-02-2018
Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. Indice 1. Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018 2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 1° gennaio 2018, il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,3% annuo. La nuova misura incide sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, limitatamente ai contributi con scadenza dal 1° gennaio 2018, e sugli interessi applicati alle prestazioni pensionistiche e previdenziali poste in pagamento dalla stessa data. Per le esposizioni debitorie già pendenti, il calcolo segue i tassi vigenti nelle rispettive decorrenze.
Variazione del saggio di interesse legale allo 0,3% dal 1° gennaio 2018 e relativi effetti contributivi e previdenziali
Variazione del saggio di interesse legale allo 0,3% dal 1° gennaio 2018
La circolare comunica l’adeguamento del saggio degli interessi legali, che dal 1° gennaio 2018 è fissato allo 0,3% annuo ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile. La variazione produce effetti sia in materia contributiva sia in relazione alle prestazioni pensionistiche e previdenziali poste in pagamento dall’Istituto.
Nuova misura del saggio di interesse legale
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017, stabilisce la nuova misura del saggio legale pari allo 0,3% in ragione d’anno, con decorrenza 1° gennaio 2018.
Riflessi sulle sanzioni civili per contributi omessi o tardivi
La circolare richiama l’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente la riduzione delle sanzioni civili previste dal comma 8 alla misura degli interessi legali. Tale riduzione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In caso di pagamento dilazionato, la condizione si considera soddisfatta solo dopo l’accoglimento della domanda di dilazione, che richiede a sua volta il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dello 0,3% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018. Per le esposizioni debitorie già pendenti a tale data, il calcolo degli interessi dovuti deve avvenire secondo i tassi via via vigenti alle rispettive decorrenze temporali.
Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento incide anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2018. La misura dello 0,3% si applica quindi alle prestazioni pensionistiche, alle prestazioni di fine servizio e alle prestazioni di fine rapporto poste in pagamento a decorrere da quella data.
Punti principali
Nuova misura del saggio di interesse legale
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017, il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c. è stato fissato allo 0,3% in ragione d’anno con decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Effetti sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi
La riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali, prevista dall’articolo 116, comma 15, della legge n. 388/2000, opera solo a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti. In caso di domanda di dilazione, tale condizione si considera realizzata solo dopo l’accoglimento dell’istanza, che presuppone il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti.
Applicazione ai contributi con scadenza dal 1° gennaio 2018
La misura dello 0,3% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018. Per le esposizioni debitorie pendenti a tale data, gli interessi devono essere calcolati secondo i tassi vigenti nelle diverse decorrenze temporali considerate.
Effetti sulle prestazioni pensionistiche, previdenziali e di fine rapporto
Il nuovo tasso di interesse legale si applica anche alle somme poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2018. In particolare, riguarda le prestazioni pensionistiche, le prestazioni di fine servizio e le prestazioni di fine rapporto in pagamento da tale data.
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