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Circolare

Circolare numero 27 del 12-02-2018

Premessa Contribuzione IVS sul minimale di reddito Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale Massimale imponibile di reddito annuo Contribuzione a saldo Imprese con collaboratori Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 Termini e modalità di versamento

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 2018, le aliquote e i massimali contributivi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti INPS. Vengono indicati il contributo IVS sul minimale e sulla quota eccedente, il massimale di reddito, la contribuzione aggiuntiva per i commercianti, il contributo maternità, le regole per collaboratori familiari e le principali scadenze di versamento. È inoltre confermata la proroga del regime contributivo agevolato con riduzione del 35% e sono richiamate le modalità operative di pagamento tramite F24 e Cassetto previdenziale.

Contribuzione INPS 2018 per artigiani e commercianti

Contribuzione INPS 2018 per artigiani e commercianti

La circolare aggiorna per l’anno 2018 il quadro dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni autonome INPS degli artigiani e dei commercianti, indicando aliquote, minimali, massimali, scadenze di versamento e principali regole applicative. Il documento richiama inoltre alcune agevolazioni e discipline speciali già vigenti, confermandone l’operatività per il periodo d’imposta considerato.

Aliquote contributive e contributi aggiuntivi

Per effetto dell’articolo 24, comma 22, del decreto-legge n. 201/2011, le aliquote contributive pensionistiche per artigiani e commercianti sono state progressivamente incrementate fino a raggiungere il 24% nel 2018.

Per il 2018:

  • l’aliquota IVS è pari al 24% per gli artigiani e al 24,09% per i commercianti, per effetto dell’aliquota aggiuntiva dello 0,09% prevista per questi ultimi;
  • continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni già pensionati presso le gestioni INPS, ai sensi dell’articolo 59, comma 15, della legge n. 449/1997;
  • per i soli iscritti alla Gestione commercianti resta dovuto lo 0,09% aggiuntivo per l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, istituito dal d.lgs. n. 207/1996 e prorogato fino al 31 dicembre 2018;
  • è dovuto anche il contributo per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

L’ISTAT ha comunicato una variazione dell’1,1% dell’indice dei prezzi al consumo tra gennaio-dicembre 2016 e gennaio-dicembre 2017. In conseguenza di ciò, per il 2018 il reddito minimo annuo da prendere a base del calcolo contributivo è pari a 15.710,00 euro.

Il valore deriva dall’applicazione dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione vigente al 1° gennaio 2018, pari a 48,20 euro, e aggiungendo 671,39 euro ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 415/1991.

Le aliquote sul minimale risultano così articolate:

  • artigiani titolari e coadiuvanti/coadiutori oltre i 21 anni: 24%;
  • commercianti titolari e coadiuvanti/coadiutori oltre i 21 anni: 24,09%;
  • artigiani coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni: 21%;
  • commercianti coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni: 21,09%.

La riduzione al 21% per gli artigiani e al 21,09% per i commercianti si applica fino al mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

La circolare riporta anche gli importi annui e mensili dovuti sul minimale, comprensivi della contribuzione maternità, distinguendo tra:

  • titolari e collaboratori oltre i 21 anni;
  • collaboratori fino a 21 anni.

Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ciascun singolo soggetto che opera nell’impresa.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Per il 2018 il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nello stesso anno, per la quota eccedente il minimale di 15.710,00 euro, fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari a 46.630,00 euro.

Per i redditi superiori a 46.630,00 euro annui, resta confermato l’aumento di un punto percentuale previsto dall’articolo 3-ter della legge n. 438/1992.

Le aliquote sul reddito eccedente risultano quindi:

  • fino a 46.630,00 euro: 24% per artigiani titolari e collaboratori oltre i 21 anni, 24,09% per commercianti; 21% e 21,09% per i collaboratori fino a 21 anni;
  • oltre 46.630,00 euro: 25% per artigiani titolari e collaboratori oltre i 21 anni, 25,09% per commercianti; 22% e 22,09% per i collaboratori fino a 21 anni.

Questo contributo è definito contributo a conguaglio e, sommato a quello dovuto sul minimale, costituisce un acconto rispetto alla contribuzione complessivamente dovuta sui redditi d’impresa del 2018.

Massimale imponibile e contributo massimo

La circolare richiama la disciplina del massimale di reddito annuo su cui possono essere calcolati i contributi IVS.

Per il 2018:

  • il massimale ordinario è pari a 77.717,00 euro, dato dalla somma di 46.630,00 euro e 31.087,00 euro;
  • tale limite si applica ai soggetti iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996, o che possono far valere anzianità contributiva a tale data;
  • per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari a 101.427,00 euro e non è frazionabile mensilmente.

I limiti sono individuali e devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso.

La circolare indica i contributi IVS massimi annui dovuti nelle varie ipotesi, distinguendo tra:

  • lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva;
  • soggetti sopra o sotto i 21 anni;
  • artigiani e commercianti.

Contribuzione a saldo e differimento del pagamento

La contribuzione IVS dovuta da artigiani e commercianti, ai sensi della legge n. 438/1992:

  • si calcola sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, non solo su quelli derivanti dall’attività che ha dato titolo all’iscrizione;
  • si riferisce ai redditi prodotti nello stesso anno cui il contributo afferisce, quindi per il 2018 ai redditi 2018 da dichiarare fiscalmente nel 2019.

Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio già versati risulta inferiore al dovuto complessivo, deve essere versato un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

La circolare ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 2 del d.l. n. 63/2002, i contributi con scadenza collegata ai termini IRPEF possono essere versati con un differimento fino a 30 giorni, applicando la sola maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi. Tale maggiorazione si applica, secondo l’orientamento confermato dall’Istituto, a tutte le ipotesi di compensazione mediante F24 e non solo ai casi in cui residui un debito a carico del contribuente.

Imprese con collaboratori familiari

Quando il titolare si avvale dell’attività di familiari collaboratori, la determinazione dei contributi eccedenti il minimale segue regole distinte.

Per le imprese familiari legalmente costituite:

  • sia il contributo del titolare sia quello dei collaboratori si calcolano in base alla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 230-bis c.c. e dell’articolo 5, comma 4, del TUIR.

Per le aziende non costituite in impresa familiare:

  • il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato ai fini fiscali;
  • la somma delle quote attribuite non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa;
  • i contributi del titolare e dei collaboratori vanno determinati sulla base delle quote assegnate a ciascuno.

Soggetti esclusi dal minimale annuo

La circolare precisa che gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito.

Per questi soggetti:

  • non si applica il contributo calcolato sul minimale;
  • è dovuto solo il contributo IVS in percentuale sull’effettivo reddito;
  • resta aggiunto il contributo maternità di 0,62 euro mensili.

Regime contributivo agevolato

La legge di Bilancio 2018 non ha modificato il regime contributivo agevolato introdotto dalla legge n. 190/2014 e successivamente modificato dalla legge n. 208/2015. In assenza di abrogazione espressa, il regime si considera quindi prorogato anche per il 2018.

Il regime:

  • consiste in una riduzione contributiva del 35%;
  • ha natura facoltativa;
  • richiede una domanda dell’interessato che attesti il possesso dei requisiti di legge.

La circolare distingue tre ipotesi:

  • i soggetti già beneficiari nel 2017 continuano ad applicare il regime nel 2018, se permangono i requisiti fiscali e non è stata presentata rinuncia;
  • chi ha intrapreso nel 2017 una nuova attività d’impresa e intende usufruirne nel 2018 deve presentare adesione entro il 28 febbraio 2018;
  • chi avvia una nuova attività nel 2018 deve comunicare la volontà di aderire con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione, per consentire la corretta tariffazione annuale.

Termini e modalità di versamento

Il pagamento dei contributi deve avvenire tramite modello F24.

Le scadenze indicate per le rate dovute sul minimale sono:

  • 16 maggio 2018;
  • 21 agosto 2018;
  • 16 novembre 2018;
  • 18 febbraio 2019.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale seguono invece i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, con riferimento a:

  • saldo 2017;
  • primo acconto 2018;
  • secondo acconto 2018.

Dal 2013 l’Istituto non invia più le comunicazioni cartacee con dati e importi utili al pagamento, poiché tali informazioni sono disponibili nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti tramite la funzione “Dati del mod. F24”. Tramite questa funzione è possibile anche visualizzare e stampare il modello F24 da utilizzare per il versamento.

La circolare rinvia, per ulteriori dettagli operativi, ai messaggi n. 5769/2012 e n. 11762/2013.

Punti principali

Aliquote contributive 2018

Per il 2018 le aliquote IVS per artigiani e commercianti sono fissate al 24%. Per i commercianti si aggiunge lo 0,09% per l'indennizzo alla cessazione definitiva dell'attività commerciale, prorogato fino al 31 dicembre 2018. Resta inoltre dovuto il contributo maternità di 0,62 euro mensili per iscritti alle due gestioni. Continua ad applicarsi la riduzione del 50% per gli artigiani e commercianti ultrasessantacinquenni già pensionati presso le gestioni INPS.

Contributi sul minimale di reddito

Il reddito minimo annuo per il calcolo del contributo IVS 2018 è pari a 15.710 euro. Sul minimale si applicano le aliquote del 24% per titolari e collaboratori oltre i 21 anni e del 21% per i collaboratori fino a 21 anni; per i commercianti le corrispondenti aliquote sono 24,09% e 21,09% per via dello 0,09% aggiuntivo. Sono indicati anche gli importi annui e mensili dovuti, comprensivi della maternità, distinti per artigiani e commercianti e per fascia di età del collaboratore.

Contributi sul reddito eccedente il minimale

Il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2018 per la quota eccedente 15.710 euro fino alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a 46.630 euro. Per la parte di reddito superiore a tale soglia l'aliquota aumenta di un punto percentuale. La circolare riporta le aliquote applicabili agli artigiani e ai commercianti, distinte per soggetti over e under 21, e chiarisce che il contributo a conguaglio si somma a quello sul minimale come acconto sul dovuto complessivo.

Massimale imponibile e contributo massimo

Per il 2018 il massimale di reddito entro cui sono dovuti i contributi IVS è pari a 77.717 euro per chi ha anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal gennaio 1996 in poi, il massimale annuo è 101.427 euro e non è frazionabile mensilmente. La circolare indica i contributi massimi annui dovuti nelle varie combinazioni di gestione e fascia di età.

Saldo contributivo e differimento

Se i versamenti sul minimale e quelli a conguaglio risultano inferiori al dovuto complessivo sui redditi 2018, è necessario versare un ulteriore saldo entro i termini di pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche. È richiamata la possibilità di differire il pagamento fino a 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, applicabile anche ai casi di compensazione tramite F24, non solo quando residui un debito.

Collaboratori familiari

Per le imprese familiari legalmente costituite, contributi di titolare e collaboratori vanno calcolati sulla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. Per le aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori quote di reddito entro il limite complessivo del 49% del reddito globale d'impresa; anche in tal caso i contributi sono calcolati in base alle quote attribuite.

Soggetti esclusi dal minimale

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Per tali soggetti è dovuto solo il contributo IVS a percentuale sull'effettivo reddito, maggiorato del contributo maternità di 0,62 euro mensili.

Regime contributivo agevolato

È confermata per il 2018 la proroga del regime contributivo agevolato previsto dalla legge n. 190/2014 e modificato dalla legge n. 208/2015, con riduzione contributiva del 35%. Restano valide le modalità di accesso già chiarite nelle circolari INPS richiamate: il regime è facoltativo e richiede apposita domanda. I già beneficiari nel 2017 continuano ad applicarlo se permangono i requisiti e non hanno rinunciato; chi ha avviato una nuova attività nel 2017 deve comunicare l'adesione entro il 28 febbraio 2018; chi avvia una nuova attività nel 2018 deve comunicare la volontà di aderire con tempestività dopo l'iscrizione.

Versamenti e modalità operative

I contributi vanno versati con modello F24 alle scadenze del 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019 per le rate sul minimale. I contributi relativi alla quota eccedente il minimale seguono invece i termini previsti per il pagamento delle imposte IRPEF, anche per saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018. La circolare precisa che l'INPS non invia più le comunicazioni cartacee con dati e importi, che possono essere recuperati dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti tramite la funzione "Dati del mod. F24", con possibilità di visualizzare e stampare il modello di pagamento.

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