Circolare numero 25 del 05-02-2018
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 17 novembre 2017 tra INPS e CISLA per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità di disoccupazione di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulla prestazione. Vengono disciplinate le modalità di delega, i termini di efficacia, i pagamenti all’organizzazione sindacale, il costo del servizio, le responsabilità delle parti, le ipotesi di sospensione o recesso e le istruzioni contabili per la rilevazione delle somme trattenute e dei relativi rimborsi spese.
Convenzione INPS-CISLA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-CISLA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) il 17 novembre 2017, relativa alla riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il documento disciplina sia gli aspetti operativi della delega e dei pagamenti, sia le regole contabili e le clausole di responsabilità, durata e recesso.
Ambito di applicazione e destinatari
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione o il trattamento speciale di disoccupazione agricola. Tali soggetti possono versare i contributi associativi dovuti alla CISLA tramite trattenuta direttamente sulla prestazione erogata dall’INPS.
Modalità di conferimento della delega
L’autorizzazione alla trattenuta è rilasciata mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega redatta secondo il modulo allegato al modello di richiesta della prestazione. La delega deve:
- essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- essere accompagnata dalla copia del documento d’identità;
- riportare la sigla CISLA;
- indicare espressamente la misura del contributo dovuto.
La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non prende in considerazione le deleghe che pervengano successivamente alla domanda di prestazione.
Effetti della delega e vicende della prestazione
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già incassate a titolo di contributo sindacale trattenute sulla prestazione.
Qualora sorgano controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle somme e gestione informatica
L’INPS versa all’organizzazione sindacale gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:
- delle spese di cui all’articolo 8 della convenzione;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti sono effettuati con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
L’Istituto rende disponibile all’organizzazione, nell’area servizi online, l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", tramite la quale sono consultabili:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali.
La stessa applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e per le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio
L’organizzazione sindacale corrisponde all’INPS il costo del servizio di esazione, determinato in € 0,45 per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione, l’organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, manleve e rapporti con terzi
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il lavoratore e l’organizzazione sindacale.
L’Istituto è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’organizzazione stipulante sulle somme oggetto della convenzione, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti dalla legge;
- se intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’organizzazione;
- in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti alla CISLA sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25663, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della CISLA;
- GPA11663, per la rilevazione del debito verso la CISLA, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Il rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi deve essere imputato al conto GPA24042.
I versamenti delle somme trattenute, registrati in DARE del conto GPA11663, devono essere eseguiti a favore dell’organizzazione con la periodicità prevista dall’articolo 6 della convenzione.
Sede dell’organizzazione
La sede legale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) è indicata in via Roma n. 41, Crotone (KR).
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione, stipulata il 17 novembre 2017 e redatta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con Determinazione commissariale n. 129 del 30 luglio 2014, riguarda la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA). Possono aderirvi i lavoratori agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione o il trattamento speciale di disoccupazione agricola, consentendo il pagamento dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni.
Delega per la trattenuta e modalità di autorizzazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia del documento d’identità. Deve inoltre riportare la sigla CISLA e indicare espressamente la misura del contributo dovuto. La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e l’INPS non considera le deleghe inviate dopo la domanda di prestazione.
Effetti della delega e casi di revoca o contenzioso
La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute. Se vi sono controversie sul valido rilascio della delega e l’organizzazione risulta soccombente, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Flussi di pagamento e servizi informatici INPS
L’INPS versa all’organizzazione sindacale gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, al netto delle spese previste dall’articolo 8 della convenzione e di eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione gli elenchi dei soggetti per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. L’applicativo è utilizzato anche per l’invio delle fatture relative al costo dei servizi e per le comunicazioni connesse alla convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’organizzazione sindacale corrisponde all’INPS un costo del servizio pari a € 0,45 per ciascuna delega. Le eventuali variazioni annuali del costo sono comunicate separatamente e, dopo tale comunicazione, l’organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, manleva e controversie
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione, compresi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge oppure se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei versamenti alla CISLA sono stati istituiti i conti GPA25663, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11663, per la rilevazione del debito verso la Confederazione in contropartita del conto GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione deve essere imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, a debito del conto GPA11663, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’articolo 6 della convenzione.
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