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Circolare

Circolare numero 18 del 31-01-2018

Con la presente circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. Indice 1. Aliquote contributive e di computo 1.1 Collaboratori e figure assimilate 1.2 Professionisti 1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie 1.4 Tabelle 2. Ripartizione dell’onere contributivo 2.1 Aziende committenti 2.2 Liberi professionisti 3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018 4. Massimale e Minimale

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le aliquote contributive e di computo dovute alla Gestione Separata per l’anno 2018, distinguendo tra collaboratori e figure assimilate, liberi professionisti e soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme obbligatorie. Indica inoltre la ripartizione dell’onere contributivo, le modalità di versamento, il trattamento dei compensi erogati entro il 12 gennaio 2018 e i valori di massimale e minimale per l’accredito contributivo. Sono riportate anche le aliquote aggiuntive legate alla DIS-COLL e alle tutele per maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e congedo parentale.

Aliquote contributive Gestione Separata INPS per il 2018

Aliquote contributive e di computo della Gestione Separata per il 2018

La circolare definisce le aliquote contributive e di computo dovute alla Gestione Separata INPS per l’anno 2018, distinguendo tra collaboratori e figure assimilate, liberi professionisti e soggetti già titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Vengono inoltre precisati la ripartizione dell’onere contributivo, le modalità di versamento, il regime applicabile ai compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2018 e i valori di massimale e minimale di reddito rilevanti per l’accredito contributivo.

Collaboratori e figure assimilate

Per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e di computo è elevata al 33% per il 2018, in applicazione dell’articolo 2, comma 57, della legge n. 92/2012. A tale aliquota si aggiungono, per i soggetti interessati, ulteriori contributi previsti da normative speciali:

  • 0,51% a decorrere dal 1 luglio 2017 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari di uffici di amministrazione, i sindaci e i revisori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, in relazione alla DIS-COLL;
  • 0,50% per il finanziamento di maternità, assegni per il nucleo familiare e malattia anche in caso di non degenza ospedaliera;
  • 0,22% previsto dal decreto ministeriale 12 luglio 2007 in attuazione della legge finanziaria 2007.

Ne deriva che, per l’anno 2018, le aliquote complessive sono pari a:

  • 34,23% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è dovuta anche la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 33,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Liberi professionisti

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, la legge n. 232/2016 ha fissato dal 2017 l’aliquota contributiva nella misura del 25%. La circolare precisa che resta invariata l’ulteriore aliquota dello 0,72%, già prevista per il finanziamento delle tutele di maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

Pertanto, per il 2018 l’aliquota complessiva è pari al 25,72% per i professionisti non assicurati altrove. Per quelli già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota resta pari al 24%.

Ripartizione dell’onere contributivo e obblighi di versamento

Per i collaboratori, l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura di un terzo e due terzi. Il versamento dei contributi è a carico dell’azienda committente, che deve provvedere entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Le modalità di pagamento indicate sono:

  • F24 telematico per i datori privati;
  • F24 EP per le Amministrazioni pubbliche.

Per le Amministrazioni pubbliche che continuano a versare tramite mandato di tesoreria, la circolare rinvia ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 23 dell’8 febbraio 2013 e con il messaggio n. 8460/2013.

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata, invece, l’onere contributivo è interamente a loro carico e il versamento deve essere effettuato tramite F24 telematico alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, cioè saldo 2017 e primo e secondo acconto 2018.

Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2018

La circolare richiama il principio di cassa allargato di cui all’articolo 51 del TUIR, secondo cui le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Ne consegue che i contributi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017, ma pagate entro il 12 gennaio 2018, devono essere calcolati con le aliquote previste per l’anno d’imposta 2017.

Le aliquote richiamate sono:

  • 24% per i titolari di pensione e per i soggetti già assoggettati ad altra previdenza obbligatoria;
  • 32,72% per chi è privo di altra previdenza obbligatoria e non è tenuto all’aliquota aggiuntiva DIS-COLL;
  • 33,23% per i soggetti per i quali, dal 1 luglio 2017, è dovuta anche l’aliquota aggiuntiva DIS-COLL.

Per modalità e termini di versamento dei contributi relativi a tali compensi la circolare rinvia alla circolare n. 10/2002.

Massimale e minimale di reddito

Per l’anno 2018 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 101.427,00 euro. Le aliquote sopra indicate si applicano ai redditi degli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento di tale limite.

Il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a 15.710,00 euro. In relazione a tale minimale, l’accredito dell’intero anno si ottiene con i seguenti contributi annui minimi:

  • 3.770,40 euro per l’aliquota del 24%;
  • 4.040,61 euro, di cui 3.927,50 euro ai fini pensionistici, per i liberi professionisti con aliquota del 25,72%;
  • 5.297,41 euro, di cui 5.184,30 euro ai fini pensionistici, per i collaboratori e figure assimilate con aliquota del 33,72%;
  • 5.377,53 euro, di cui 5.184,30 euro ai fini pensionistici, per i collaboratori e figure assimilate con aliquota del 34,23%.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti normativi:

  • articolo 2, comma 57, legge n. 92/2012, per l’incremento progressivo dell’aliquota fino al 33% dal 2018;
  • articolo 7 della legge n. 81/2017, per l’estensione della DIS-COLL e l’aliquota aggiuntiva dello 0,51%;
  • articolo 1, comma 165, legge n. 232/2016, per l’aliquota del 25% dei professionisti;
  • articolo 1, comma 491, legge n. 147/2013, per la conferma del 24% per i soggetti già pensionati o assicurati altrove;
  • articolo 59, comma 16, legge n. 449/1997, e decreto ministeriale 12 luglio 2007, per le aliquote aggiuntive destinate alle tutele di maternità e altre prestazioni.

La circolare conclude con il richiamo alle precedenti istruzioni applicative e alla tabella riepilogativa delle aliquote per il 2018.

Punti principali

Aliquote 2018 per collaboratori e figure assimilate

Per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e di computo è fissata al 33% per il 2018. A questa si aggiungono, per i soggetti interessati, l’aliquota dello 0,51% prevista dal 1 luglio 2017 per DIS-COLL e le aliquote aggiuntive dello 0,50% e dello 0,22% già in vigore per specifiche tutele. Le aliquote complessive risultano pari al 34,23% per i soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL, e al 33,72% per quelli non assicurati per i quali tale contribuzione non è dovuta.

Aliquote 2018 per professionisti

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25% dal 2017. Resta ferma l’ulteriore aliquota dello 0,72% per le tutele di maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale. L’aliquota complessiva per il 2018 è quindi pari al 25,72%.

Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali

Per collaboratori/figure assimilate e per liberi professionisti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2018 è confermata al 24%.

Ripartizione dell’onere contributivo e versamenti

Per i collaboratori, l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura di 1/3 e 2/3. Il versamento è a carico dell’azienda committente, che deve provvedervi entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, con F24 telematico per i privati e F24 EP per le Amministrazioni pubbliche. I professionisti versano invece il contributo a proprio carico, con F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi.

Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2018

Ai sensi del principio di cassa allargato dell’articolo 51 del TUIR, le somme corrisposte entro il 12 gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i contributi sui compensi erogati entro il 12 gennaio 2018 riferiti a prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2017 devono essere calcolati con le aliquote del 2017: 24% per pensionati o assicurati presso altre forme obbligatorie; 32,72% per chi non è soggetto ad altra previdenza obbligatoria e non è tenuto alla quota DIS-COLL; 33,23% per i soggetti soggetti anche alla quota DIS-COLL dal 1 luglio 2017.

Massimale e minimale di reddito 2018

Il massimale di reddito per il 2018 è pari a 101.427,00 euro: le aliquote si applicano ai redditi conseguiti fino a tale limite. Il minimale di reddito è pari a 15.710,00 euro; in base a tale valore, l’accredito dell’intero anno avviene con un contributo annuo minimo di 3.770,40 euro per l’aliquota del 24%, di 4.040,61 euro per i professionisti al 25,72%, di 5.297,41 euro per i collaboratori al 33,72% e di 5.377,53 euro per i collaboratori al 34,23%.

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