Cassazione Penale, Sentenza n. 16377/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/01/2024 (riesame) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. il 13/12/2023 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.. Il ricorrente deduceva insufficienza di gravi indizi di colpevolezza: non sarebbe mai stato formalmente affiliato alla consorteria mafiosa e non sarebbero emerse condotte riconducibili ai reati-fine dell'associazione. Sosteneva che i fatti contestati (ad es. aver portato un regalo a Cuttone Antonino, accompagnare il suocero Alario Emilio a vari appuntamenti con esponenti del mandamento) erano atti di cortesia o episodici, che egli non partecipava alle riunioni mafiose e che si sarebbe lamentato con la moglie di tali frequentazioni; contestava inoltre la prova della disponibilità di armi, ritenuta desunta da altri procedimenti e non supportata da intercettazioni che dimostrino la consapevolezza dell'appartenere a un sodalizio armato.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria: Lodato era stato ricostruito come figura stabilmente "messa a disposizione" del sodalizio, svolgendo un ruolo di autista e fornendo supporto a esponenti di vertice (tra cui il suocero) e partecipando, anche se in posizione subordinata, a vicende espressive del controllo mafioso del territorio; intercettazioni e elementi di fatto hanno fornito elementi utili a tale valutazione. Le censure del ricorrente sono state considerate valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità che non è stata dimostrata. Quanto all'aggravante per disponibilità di armi, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse concreto ad impugnare la sua applicazione perché la custodia cautelare si reggeva comunque sui gravi indizi di associazione mafiosa, per cui l'eventuale rimozione dell'aggravante non avrebbe influito sul mantenimento della misura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La Corte ha interpretato la partecipazione all'associazione mafiosa come stabile inserimento e 'messa a disposizione' dell'agente per il perseguimento dei fini del sodalizio; elementi quali ruolo di autista, supporto logistico a esponenti di vertice e interventi nel controllo del territorio sono ritenuti indizi idonei a fondare la gravità indiziaria.
art. 568, comma 4, c.p.p.
Richiamato nel principio dell'interesse ad impugnare: l'interesse deve essere concreto e correlato a un vantaggio pratico derivante dalla riforma dell'atto impugnato, non mera ricerca di perfezione tecnico-giuridica della motivazione.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata quale base per la condanna alle spese processuali a carico dell'impugnante nella pronuncia di inammissibilità.
art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione che impone la trasmissione al Direttore dell'Istituto penitenziario della copia del provvedimento, con implicazione che la decisione non comporta immediata remissione in libertà del detenuto.
Giurisprudenza (Sez. U. e altre pronunce richiamate)
«la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi.»
La Corte applica e conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche ruoli non di vertice (es. autista, collaboratore logistico) possono integrare la partecipazione mafiosa se dimostrano un'apertura di disponibilità stabile e funzionale al sodalizio; l'interpretazione delle intercettazioni e degli elementi di fatto spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se non per manifesta illogicità.
Massime di principio
- La partecipazione all'associazione mafiosa può essere provata anche tramite comportamenti di "messa a disposizione" non formalmente qualificati come 'affiliazione' (es. ruolo di autista, supporto logistico, mediazioni), se risultano stabili e funzionali al sodalizio.
- Le valutazioni sulle intercettazioni e sulle conseguenti deduzioni di fatto sono di competenza del giudice di merito; in sede di Cassazione si può censurare solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa risemantizzazione dei fatti.
- Nel riesame di misure cautelari l'ammissibilità del ricorso in Cassazione è limitata: le questioni di merito e le valutazioni probatorie sono in larga parte insindacabili.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e idoneo a determinare un vantaggio pratico per l'impugnante; contestare un'aggravante che non incide sulla sussistenza della misura cautelare principale può essere privo di interesse e dunque inammissibile.
- La presenza di indizi multipli e coerenti (collegamenti con elementi apicali, condotte ricorrenti, timori espressi dall'imputato di essere arrestato, ruoli di supporto documentati da intercettazioni) rafforza la gravità indiziaria necessaria per la custodia cautelare per mafia.
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