Cassazione Penale, Sentenza n. 17993/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Riccio impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso la proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis, denunciando carenza/insufficienza di motivazione. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale non aveva valutato correttamente le sue ammissioni di responsabilità e il contributo processuale (riduzione della pena e applicazione delle attenuanti), che secondo la difesa dimostravano una dissociazione/effettivo distacco dal clan e avrebbero dovuto incidere sulla "capacità" di mantenere collegamenti esterni; lamentava inoltre omessa valutazione di documenti e del comportamento intramurario e l'assenza di prova che il clan potesse effettivamente riallacciare rapporti con lui.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha motivato adeguatamente la conferma della proroga del 41-bis richiamando il percorso criminale del detenuto, la sua posizione verticistica nel clan Amato-Pagano e la perdurante operatività del sodalizio sul territorio; ha valutato le confessioni come "strumentali" e non indicative di un effettivo ravvedimento o collaborazione idonea a escludere il rischio di collegamenti esterni. La Corte ha confermato che, ai fini della proroga, non è necessario che emergano fatti sopravvenuti, ma la persistenza delle condizioni di pericolo originarie; la motivazione del Tribunale è stata giudicata non apparente. Condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
"elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva"; riferimento al "comma 2-bis" per la verifica della 'capacità' di mantenere i collegamenti
La proroga del regime differenziato può essere disposta anche senza fatti nuovi, ove permangano le condizioni di pericolo che giustificarono l'adozione originaria; la verifica riguarda la "capacità" di mantenere collegamenti, tenendo conto di parametri non esaustivi (profilo criminale, posizione nell'associazione, perdurante operatività dell'organizzazione, nuove incriminazioni, esiti del trattamento, tenore di vita dei familiari). Le confessioni o la dissociazione sono rilevanti se validamente riscontrate, ma non sono automaticamente decisive.
art. 606, comma 1, lett. b) codice di procedura penale
Richiamato come norma di impugnazione per censurare la motivazione (inosservanza o erronea applicazione della legge), ossia il motivo dedotto in cassazione relativo alla mancanza di motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione ai limiti della motivazione e all'enunciazione del motivo di impugnazione in Cassazione; il ricorso è stato trattato nei limiti consentiti da tale disposizione.
Massime di principio
- Per la proroga del 41-bis non è necessario dimostrare fatti sopravvenuti: è sufficiente che permanga la condizione di pericolo originaria e la "capacità" del detenuto di mantenere collegamenti esterni
- La valutazione del tribunale sul significato di confessioni, dissociazioni o atti processuali è rimessa in larga misura alla discrezionalità del giudice di merito e sindacabile in Cassazione soltanto se la motivazione sia apparente o mancante
- La confessione o la riduzione della pena, se non accompagnate da riscontri concreti di collaborazione o di un effettivo distacco dall'organizzazione, possono essere ritenute strumentali e non sufficienti a escludere il regime speciale
- Il detenuto che intende far valere il venir meno della pericolosità deve produrre elementi concreti e attualizzati (comportamento intramurario esente da contatti illeciti, iniziative di collaborazione effettiva, evidenze che il clan non sia più operativo o che non possa riallacciare rapporti)
- Il mero decorso del tempo o argomentazioni generiche non bastano: il giudice deve motivare in concreto perché ritiene che permangano i rischi di collegamento con il sodalizio
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