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Sentenza

Sentenza n. 266/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, dell’ordinanza del 16.01.2024, prot.-OMISSIS-, notificata in data 21.05.2024, con cui il Comune di Palermo ha ingiunto al ricorrente la demolizione delle opere ivi dettagliatamente indicate ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica della stessa;

Giustizia amministrativa202401035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie abusive

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Palermo gli aveva ingiunto la demolizione di opere abusive e il ripristino dei luoghi entro novanta giorni. Con il primo motivo ha dedotto, relativamente alle opere insistenti su una particella catastale, la violazione della disciplina edilizia regionale e statale e l’errore nei presupposti, sostenendo la regolarizzabilità o comunque la diversa qualificazione degli interventi. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 13 della legge regionale n. 16/2016 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, assumendo che il Comune avrebbe dovuto verificare previamente la concreta possibilità tecnica di demolire i manufatti senza pregiudicare opere legittime e, in caso negativo, applicare la fiscalizzazione dell’abuso. Con il terzo motivo ha sostenuto che le opere relative a un’altra particella fossero state autorizzate da un permesso di costruire del 2018 e, comunque, fossero suscettibili di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001; ha inoltre dedotto che la presentazione dell’istanza di sanatoria impedisse l’adozione o l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al primo motivo, poiché il Comune aveva accolto l’istanza di accertamento di conformità concernente le opere della particella interessata. Il terzo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l’istanza di accertamento di conformità presentata il 7 agosto 2024 non era stata definita espressamente, ma il decorso del termine di sessanta giorni aveva determinato il silenzio-diniego ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Tale diniego tacito non risultava impugnato; pertanto, le contestazioni sulla sanabilità delle opere avrebbero dovuto essere rivolte contro di esso. Il TAR ha inoltre precisato che l’ingiunzione di demolizione, sospesa nella sua efficacia durante il termine di definizione dell’istanza di sanatoria, riacquista efficacia una volta formatosi il diniego tacito. Il secondo motivo è stato rigettato: nell’ipotesi di ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, le deduzioni concernenti l’impossibilità tecnica di eseguire la demolizione riguardano la fase esecutiva e non incidono sulla legittimità dell’ordinanza. Le spese sono state compensate per la particolare natura delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando sopravviene una situazione che soddisfa integralmente la pretesa fatta valere; il TAR lo ha applicato alle opere per le quali l’istanza di accertamento di conformità è stata accolta.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base normativa del decreto presidenziale con cui è stata inizialmente concessa inaudita altera parte la tutela cautelare.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l’ingiunzione di demolizione per gli interventi di ristrutturazione edilizia abusiva; le questioni relative all’impossibilità concreta di eseguire la demolizione attengono alla fase esecutiva e non alla legittimità dell’ingiunzione.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’istanza di accertamento di conformità deve essere definita entro sessanta giorni; il silenzio dell’amministrazione determina un provvedimento tacito di diniego.

  • art. 14 legge regionale Sicilia n. 16/2016

    Recepisce nell’ordinamento regionale siciliano l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, rendendo applicabile il meccanismo del silenzio-diniego sull’accertamento di conformità.

  • art. 12 legge regionale Sicilia n. 16/2016

    Norma edilizia regionale invocata dal ricorrente in relazione alla qualificazione e alla regolarizzabilità delle opere; il motivo concernente una delle particelle è stato definito per cessazione della materia del contendere.

  • art. 13 legge regionale Sicilia n. 16/2016

    Norma regionale invocata in relazione alla necessità di verificare la concreta eseguibilità della demolizione e alla possibile fiscalizzazione dell’abuso; il TAR ha ritenuto tali profili attinenti alla fase esecutiva.

  • art. 3 legge 241/1990

    Invocato dal ricorrente con riferimento all’obbligo di motivazione e all’istruttoria dell’ordinanza; il motivo è stato respinto poiché l’impossibilità tecnica di demolizione non incide sulla legittimità dell’ingiunzione.

Massime di principio

  • Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità edilizia determina, decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, un provvedimento tacito di diniego, che deve essere tempestivamente impugnato se il privato intende contestare la non sanabilità delle opere.
  • La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità sospende l’efficacia dell’ingiunzione di demolizione fino alla definizione dell’istanza; una volta formatosi il silenzio-diniego, l’ingiunzione riacquista efficacia e può essere eseguita.
  • Nelle ipotesi di ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, la verifica della concreta possibilità tecnica di eseguire la demolizione senza pregiudicare parti legittime dell’edificio attiene alla fase esecutiva e non costituisce, di per sé, un vizio di legittimità dell’ordinanza.
  • Se l’amministrazione accoglie l’istanza di accertamento di conformità relativa alle opere oggetto di impugnazione, viene meno l’interesse alla decisione sul motivo concernente tali opere e il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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