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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 22497 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la rettifica del valore fiscale di un ramo d’azienda denominato "I.C.", ceduto dalla S. S.p.A. alla C. S.p.A. con atto del 30 marzo 2004. L’Agenzia delle Entrate aveva determinato il valore del ramo in Euro 395.674,00, rispetto ai circa Euro 19.145,00 dichiarati, liquidando una maggiore imposta di registro di Euro 11.288,00. La rettifica era fondata principalmente sulla rideterminazione del valore dell’avviamento e delle attrezzature. La CTP aveva ridotto il valore a Euro 72.000,00 e la CTR aveva confermato tale decisione con una motivazione estremamente sintetica. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando omessa pronuncia, carenza o insufficienza della motivazione e violazione delle norme sul contenuto delle sentenze tributarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse implicitamente respinto la censura relativa alla nullità della sentenza di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza d’appello era nulla per carenza assoluta di motivazione, poiché si era limitata a confermare la decisione della CTP senza esaminare criticamente le specifiche censure dell’Agenzia, comprese quelle relative alla motivazione della sentenza di primo grado e alla valutazione dell’avviamento e dei beni strumentali. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della CTR della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita in via definitiva la correttezza del valore di Euro 72.000,00.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La Corte ha escluso l’omessa pronuncia perché il rigetto implicito della pretesa dell’Agenzia può risultare dalla decisione complessiva, anche senza una statuizione espressa su ogni singola censura.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

    La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice; una motivazione meramente apparente non è sufficiente.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    La sentenza d’appello è nulla quando non espone le ragioni per cui le censure dell’appellante sono state esaminate e respinte.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

    Nel processo tributario anche la sentenza della commissione tributaria deve indicare, seppur sinteticamente, le ragioni della decisione; la semplice adesione alla sentenza impugnata non basta se non dimostra l’esame dei motivi d’appello.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 61

    Le regole sulla motivazione delle sentenze si applicano anche al giudizio d’appello tributario; la CTR deve confrontarsi con le specifiche doglianze proposte.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione per relationem è ammissibile solo quando il giudice d’appello dimostri di avere esaminato la decisione impugnata e le critiche formulate, non quando si limiti a una adesione acritica.

  • Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione tributario l’omesso deposito degli atti contenuti nei fascicoli già acquisiti al fascicolo d’ufficio non determina automaticamente l’improcedibilità, purché sia stata richiesta la trasmissione del fascicolo.

  • Art. 366, n. 6, c.p.c.

    L’onere di indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti deve essere interpretato tenendo conto della particolare struttura del processo tributario e della disponibilità dei fascicoli nel fascicolo d’ufficio.

Massime di principio

  • Una sentenza d’appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado con una formula generica: deve esaminare, anche sinteticamente, le specifiche censure contenute nell’atto d’appello.
  • La motivazione per relationem è valida solo se il giudice richiama una motivazione effettivamente esaminata e dimostra di avere valutato le contestazioni dell’appellante; la mera adesione acritica rende la sentenza nulla.
  • L’omessa pronuncia non ricorre necessariamente quando manca una risposta espressa a una censura: può esservi rigetto implicito se il contenuto complessivo della decisione è incompatibile con la pretesa dedotta.
  • Quando la Cassazione rileva una carenza assoluta di motivazione della sentenza d’appello, normalmente cassa la decisione e rinvia la causa a un diverso giudice di merito, senza decidere direttamente la fondatezza della pretesa fiscale.
  • In controversie sulla stima fiscale di aziende o rami d’azienda, il giudice deve indicare le ragioni concrete della valutazione degli elementi patrimoniali e dell’avviamento, confrontandosi con i dati e le argomentazioni delle parti.

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