Sentenza n. 2103/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento del diritto dell’istante alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali ai sensi dell’art. 6 bis DL n. 387/1987; il tutto con interessi e rivalutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha sostenuto che il beneficio spetta anche al personale delle Forze di polizia cessato a domanda, purché siano integrati i requisiti anagrafico e contributivo, e che la disciplina si applichi alle Forze di polizia a ordinamento militare in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. L'INPS ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Campania, già respinta con ordinanza, e ha contestato nel merito il diritto, prospettando altresì l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione favorevole al ricorrente per violazione degli artt. 3 e 81 Cost. È stata inoltre esaminata la questione della natura del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, adeguandosi alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ha ritenuto che il beneficio dei sei scatti stipendiali spetti agli appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e con almeno 35 anni di servizio utile. Ha ritenuto applicabile la disciplina anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. Ha inoltre recepito l'orientamento secondo cui l'inosservanza del termine del 30 giugno non determina decadenza. Le censure di incostituzionalità riferite agli artt. 3 e 81 Cost. sono state ritenute infondate, richiamando la specifica base normativa del beneficio, la discrezionalità legislativa nella conformazione delle prestazioni economiche e l'assenza di una manifesta disparità di trattamento. È stato quindi accertato l'obbligo dell'INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali e di corrispondere le somme dovute, oltre interessi legali. La rivalutazione monetaria è stata negata perché il cumulo con gli interessi è escluso dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Il beneficio spetta anche al personale delle Forze di polizia collocato a riposo a domanda, quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno per la domanda non ha natura decadenziale.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disposizione conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
art. 3 Cost.
Non risulta violato, poiché l'omogeneizzazione del trattamento riguarda categorie assimilabili a determinati fini e non determina una manifesta e irragionevole disparità di trattamento.
art. 81 Cost.
Il richiamo è inconferente: la disposizione costituzionale detta principi al legislatore in materia di bilancio e non impedisce una normativa specifica recante benefici economici limitati.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche agli appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua ad applicarsi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, sicché la sua inosservanza non comporta la perdita del beneficio.
- Il riconoscimento dei sei scatti stipendiali, fondato sul combinato disposto delle norme che disciplinano il trattamento del personale del comparto sicurezza, non viola gli artt. 3 e 81 Cost.; la scelta legislativa di equiparare determinate categorie a fini previdenziali rientra nella discrezionalità legislativa, salvo il limite della manifesta irragionevolezza.
- In materia di somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio, il riconoscimento degli interessi legali non può cumularsi con la rivalutazione monetaria quando tale cumulo sia escluso dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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