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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31094/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato dalla violenza sulle cose. I ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, deducevano: per uno degli imputati, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose; per un altro, violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; per il terzo, violazione di legge per il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché meramente ripetitivi delle censure già formulate in appello e disattese, privi di specificità e idonei solo apparentemente a criticare la sentenza impugnata. Inoltre, la doglianza sull'aggravante della violenza sulle cose è stata considerata inedita e quindi non proponibile in cassazione, in quanto non devoluta con la necessaria specificità al giudice di merito. Il primo motivo è stato anche ritenuto manifestamente infondato nella parte in cui mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, rilevando la mancanza di specificità delle doglianze, la proposizione di una questione nuova non dedotta in appello e, per il resto, l'inammissibilità di richieste dirette a una rivalutazione del fatto e della prova. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo per censurare il diniego del proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le questioni non devolute con specificità al giudice di appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo eccezioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate contro la sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già disattese in appello integra un motivo solo apparente e quindi inammissibile.
  • Non possono essere dedotte in cassazione questioni nuove, ossia non devolute con la dovuta specificità al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili prima.
  • Nel giudizio di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione degli elementi di prova o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il controllo di cassazione non consente di sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle risultanze processuali reputata più favorevole al ricorrente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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