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Sentenza

Sentenza n. 1110/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di acquisizione al patrimonio comunale di un vicolo e sugli impegni emersi nell'interlocuzione del 4 dicembre 2025; in via ordinaria, comunicazione di avvio del procedimento, nota comunale e determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di targhe e targhette per la toponomastica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di un'abitazione situata alla fine di un vicolo privato a fondo chiuso, avevano chiesto al Comune l'acquisizione del vicolo al patrimonio comunale, il suo inserimento nella toponomastica e l'attribuzione di un numero civico. La Giunta comunale aveva deliberato di procedere all'acquisizione del vicolo per consentire l'accesso alle proprietà private e la realizzazione dei sottoservizi. Dopo ulteriori sollecitazioni e una videoconferenza del 4 dicembre 2025, nella quale erano state prospettate due possibili soluzioni — acquisizione e urbanizzazione del vicolo oppure realizzazione di una diversa viabilità di accesso — il Comune non aveva assunto una determinazione conclusiva sull'acquisizione dei mappali. I ricorrenti hanno dedotto, con riguardo al silenzio, la violazione dei doveri di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, la falsa applicazione dell'art. 2 l. 241/1990, la violazione dell'art. 42 Cost., la violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, della l. 10/1977 e degli artt. 16 e seguenti d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà. Hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Con l'azione di annullamento hanno contestato la comunicazione di avvio del procedimento, la nota del Comune e la determinazione a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura di targhe, sostenendo che la numerazione civica attribuita all'abitazione avrebbe seguito un ordine illogico e materialmente disfunzionale.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità e tardività sollevate dal Comune. Ha ritenuto che l'obbligo di provvedere derivasse dall'istanza originaria del 2 novembre 2021, successivamente sviluppata e sollecitata mediante ulteriori interlocuzioni, compresa la videoconferenza del 4 dicembre 2025. La controversia è stata qualificata come volta a porre fine alla situazione di incertezza determinata dagli impegni programmatici assunti dall'amministrazione, imponendole di assumere una determinazione conclusiva sulla sorte del vicolo. Il silenzio non è stato ravvisato con riferimento alla denominazione della via e all'attribuzione del numero civico, poiché il Comune aveva adottato atti su tali aspetti, sebbene non condivisi dai ricorrenti. È stato invece accertato il silenzio-inadempimento sull'istanza di acquisizione dei mappali costituenti il vicolo. Il Comune è stato quindi condannato a provvedere integralmente sull'istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, assumendo una posizione chiara sulle soluzioni prospettate oppure adottando una diversa determinazione congruamente motivata e idonea a eliminare l'incertezza. La nota del 14 marzo 2026, che si limitava a mantenere sospesa l'acquisizione, è stata ritenuta inidonea perché priva di un ragionevole orizzonte temporale e di motivazione. La nomina del commissario ad acta non è stata disposta allo stato, restando possibile riproporla con istanza ex art. 117, comma 3, c.p.a. in caso di persistente inottemperanza. Quanto all'azione ordinaria di annullamento, il TAR ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., rinviando la causa al ruolo ordinario per la trattazione in udienza pubblica. Le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    principi di collaborazione e buona fede

    L'amministrazione deve comportarsi secondo collaborazione e buona fede anche nella gestione di un procedimento protrattosi nel tempo e deve eliminare, con una posizione chiara e motivata, l'incertezza determinata dalle proprie condotte e interlocuzioni.

  • art. 2 l. 241/1990

    L'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso quando permane una situazione procedimentale non definita.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione avverso il silenzio è stato ritenuto non decorso, poiché la videoconferenza del 4 dicembre 2025 e la relativa nota del 10 dicembre 2025 costituivano un'ulteriore istanza sollecitatoria.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta può essere richiesta con semplice istanza qualora, dopo la condanna a provvedere, l'amministrazione persista nell'inottemperanza.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Quando nel medesimo giudizio è proposta anche un'azione ordinaria di annullamento, il rito può essere convertito per consentire la prosecuzione della causa nelle forme ordinarie.

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    La norma è richiamata quale base giuridica della determinazione comunale di affidamento diretto della fornitura di targhe e targhette; la relativa legittimità non è stata definita con la presente sentenza non definitiva.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione all'acquisizione del vicolo, ma la sentenza non ne ha definito in concreto l'applicazione.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio può essere utilizzata per ottenere la conclusione di un procedimento quando l'amministrazione abbia assunto impegni programmatici o avviato interlocuzioni senza adottare una determinazione finale, anche se abbia già definito soltanto alcuni aspetti della vicenda.
  • In presenza di un'istanza originaria non ancora integralmente definita, le successive sollecitazioni e interlocuzioni formalizzate con l'amministrazione possono costituire un ulteriore impulso procedimentale idoneo a impedire la decorrenza del termine per l'azione avverso il silenzio.
  • Il riscontro parziale dell'amministrazione su alcuni profili dell'istanza non esclude il silenzio-inadempimento rispetto agli ulteriori oggetti rimasti privi di una decisione conclusiva.
  • Il dovere di collaborazione e buona fede impone all'amministrazione di assumere una posizione chiara sulle soluzioni prospettate oppure di adottare una diversa decisione congruamente motivata; una mera sospensione dell'istanza priva di motivazione e di un ragionevole termine per la decisione non è sufficiente.
  • Quando il giudice accerta il silenzio-inadempimento, può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine senza sostituirsi ad essa nella scelta discrezionale del contenuto del provvedimento; la nomina del commissario ad acta può essere rinviata alla fase successiva in caso di persistente inottemperanza.
  • La contemporanea proposizione dell'azione avverso il silenzio e dell'azione ordinaria di annullamento può comportare la conversione del rito per consentire la prosecuzione della domanda impugnatoria nelle forme ordinarie.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioPartecipazione al procedimentoDecisione e riti specialiOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PATermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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