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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27774/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di cartelle di pagamento relative a IRPEF, IVA e IRAP per gli anni d'imposta 2009, 2011 e 2013. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica delle cartelle. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate perché la sua costituzione era avvenuta tramite avvocato del libero foro, ritenuta radicalmente nulla. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 11, 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016 e dell'art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019, sostenendo che l'ente può avvalersi di avvocati del libero foro; con il secondo, in via subordinata, ha dedotto la violazione degli artt. 182 c.p.c. e 11 e 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che il giudice di appello avrebbe dovuto assegnare un termine per regolarizzare il mandato alle liti. Il contribuente non si è costituito in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui l'Agenzia delle entrate può stare in giudizio anche tramite avvocati del libero foro senza necessità di specifiche formalità ulteriori, quando la scelta del patrocinio deriva dalla riconduzione della controversia alle ipotesi previste o dall'indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato. Ha quindi affermato che la CTR non si è attenuta a tale principio nel dichiarare inammissibile l'appello per la sola presenza di un avvocato del libero foro. Ha inoltre osservato che la lite riguardava la prova della notifica di cartelle per un valore complessivo di euro 23.514,07 e non una questione di massima o di notevoli riflessi economici. Il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione.

  • artt. 11, 12 e 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati per contestare l'affermazione della CTR sulla legittimazione dell'ente a farsi assistere da avvocati del libero foro nel processo tributario.

  • art. 1 d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    Richiamato a sostegno della disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia.

  • art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019

    Richiamato dalla ricorrente quale disposizione rilevante sulla difesa in giudizio dell'ente.

  • art. 182 c.p.c.

    Invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per la regolarizzazione del mandato alle liti.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamati nel passaggio relativo ai criteri di scelta degli avvocati del libero foro da parte dell'ente.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016

    Richiamato quale base dei criteri generali per l'affidamento del patrocinio a legali esterni.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    Menziionato come norma che disciplina l'ipotesi di apposita delibera motivata nei casi speciali riservati all'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle entrate può essere assistita in giudizio da avvocati del libero foro, senza necessità di formalità ulteriori, quando la scelta sia coerente con i presupposti normativi e convenzionali che consentono tale patrocinio.
  • Nel processo tributario, la costituzione dell'ente a mezzo di avvocato del libero foro implica la sussistenza del relativo presupposto di legge e non richiede, di per sé, allegazione o prova specifica del motivo della scelta difensiva.
  • La nullità o l'inammissibilità dell'impugnazione non può essere dichiarata solo perché l'ente si è avvalso di un difensore del libero foro, se la disciplina normativa consente tale modalità di rappresentanza.
  • Il giudice di merito deve verificare correttamente la disciplina applicabile alla difesa dell'ente pubblico e non può fondare l'inammissibilità dell'appello su un presupposto giuridico errato.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto perché assorbente, i motivi ulteriori restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame anche sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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