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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28351/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda la fase esecutiva di una confisca di valore disposta con sentenza di cognizione nei confronti della ricorrente, per la quota di sua spettanza relativa a un compendio immobiliare. La Guardia di Finanza, incaricata dell’esecuzione, aveva chiesto alla Corte d’appello di Lecce di poter limitare l’ablazione al valore di un’unità immobiliare individuata come capiente, di poco inferiore all’importo confiscato. La Corte d’appello aveva aderito alla richiesta con provvedimento del 31.1.2025. Successivamente, la destinataria della misura aveva chiesto la restituzione dell’immobile/confisca e il Tribunale di Brindisi aveva declinato la competenza ritenendo l’istanza opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. avverso il precedente provvedimento della Corte d’appello, dichiarandola però tardiva. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione degli artt. 666 e 667 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che non vi era stato un vero incidente di esecuzione, perché la richiesta proveniva dalla polizia giudiziaria, soggetto non legittimato a promuovere l’incidente ex art. 666 c.p.p.; pertanto non sarebbe stata proponibile un’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., dovendosi applicare l’art. 86 disp. att. c.p.p. sulle modalità esecutive della confisca. Con il secondo motivo si denunciava violazione dell’art. 240 c.p. e vizio di motivazione, assumendo che la confisca sarebbe stata illegittima perché colpiva un bene mai sequestrato e mai confiscato in precedenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati, affermando che il provvedimento della Corte d’appello del 31.1.2025 non poteva essere qualificato come decisione resa in un procedimento di esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p.p., poiché l’iniziativa proveniva dalla polizia giudiziaria e non dal pubblico ministero o dall’interessato. Da ciò deriva che non era proponibile l’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. e che era errata la declaratoria di inammissibilità dell’istanza successiva per asserita tardività. La Suprema Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce per un nuovo esame conforme ai principi indicati. Non ha invece deciso nel merito sulla dedotta illegittimità sostanziale della confisca.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Il procedimento di esecuzione può essere promosso solo su richiesta del pubblico ministero o dell’interessato, anche tramite difensore; una richiesta proveniente dalla polizia giudiziaria non è idonea a instaurare un incidente di esecuzione.

  • art. 667 c.p.p.

    L’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. presuppone un provvedimento emesso nell’ambito di un vero incidente di esecuzione; se il precedente atto non ha tale natura, l’opposizione non è il rimedio corretto e non può esserne dichiarata la tardività.

  • art. 676 c.p.p.

    È richiamato dalla requisitoria come norma che attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere in ordine alla confisca.

  • art. 86 disp. att. c.p.p.

    È indicato dalla difesa come norma di riferimento per le questioni relative agli adempimenti esecutivi della confisca, quando il giudice conserva il potere di risolvere tali questioni senza che ciò dia luogo a un ordinario incidente di esecuzione.

  • art. 240 c.p.

    È invocato dal ricorrente per sostenere l’illegittimità della confisca disposta su un bene che si assume mai sequestrato e quindi mai validamente confiscato.

Massime di principio

  • La richiesta di instaurazione di un incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. è riservata al pubblico ministero e all’interessato; non ogni soggetto che intervenga nell’esecuzione di una confisca è legittimato a promuoverlo.
  • Un provvedimento reso per disciplinare modalità esecutive di una confisca, se originato da una richiesta della polizia giudiziaria e non da un vero incidente di esecuzione, non è automaticamente qualificabile come decisione ex art. 666 c.p.p.
  • L’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. è esperibile soltanto contro i provvedimenti che definiscono un procedimento di esecuzione; se tale presupposto manca, non può essere dichiarata inammissibile per tardività un’istanza che non era soggetta a quel rito.
  • Nelle confische di valore, l’individuazione dei beni o cespiti da aggredire richiede l’iniziativa del pubblico ministero per la selezione dei beni confiscabili e per la verifica della corrispondenza di valore rispetto al profitto da ablare; il destinatario può poi contestare al giudice dell’esecuzione i criteri adottati.
  • Quando il giudice dell’esecuzione venga adito sulla base di un’erronea qualificazione processuale del precedente provvedimento, la conseguente declaratoria di inammissibilità deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame conforme alla corretta natura dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione

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