Cassazione Penale, Sentenza n. 21953/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva ammesso l'imputata al rito abbreviato per i reati commessi il 21/07/2021 e, opponendosi alla richiesta del difensore, aveva escluso la prosecuzione nei confronti della stessa per un altro reato di tentata rapina commesso il 12/07/2021, restituendo gli atti al P.M. per procedere separatamente. Il ricorrente sostiene che il reato del 12/07/2021 è connesso a quello del 21/07/2021 ai sensi dell'art. 12 co.1 lett. b) c.p.p., perciò doveva essere trattato congiuntamente; contesta quindi l'operato del Giudice come abnorme e contrario alle norme sul rito direttissimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato. La Corte ha richiamato e interpretato il principio di cui all'art. 449 co.6 c.p.p.: quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo è connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni per il medesimo rito, si procede separatamente per gli altri reati salvo che la separazione pregiudichi gravemente le indagini; se la riunione è indispensabile, prevale il rito ordinario. Nei casi come quello in esame l'opzione è fra separazione dei processi o adozione del rito ordinario se la riunione è indispensabile. L'ordinanza del Tribunale che ha disposto la separazione non ha creato stasi processuale né si è posta al di fuori del sistema processuale e quindi non è qualificabile come atto abnorme. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 449 cod. proc. pen. co. 6
Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario
La norma consente al giudice di separare i procedimenti quando il reato per il direttissimo è connesso ad altri per i quali non sussistono le condizioni del direttissimo, a meno che la separazione non pregiudichi gravemente le indagini; solo se la riunione è indispensabile deve prevalere il rito ordinario. La Corte ha ritenuto che la separazione adottata dal Tribunale rientri in questa opzione normativa e non sia abnorme.
art. 12 cod. proc. pen. co. 1 lett. b)
Riferita alla nozione di connessione fra reati (es. analogia di modo di esecuzione, temporalità e cagione), è stata citata dal ricorrente per sostenere la necessità di riunire i procedimenti; la Corte ha però valutato che la sussistenza della connessione non impone automaticamente la riunione se ricorrono le condizioni per la separazione previste da art. 449 co.6.
art. 517 cod. proc. pen.
Richiamata nell'ordinanza di merito come norma ritenuta non applicabile dal Tribunale per il secondo reato; non essendo centrale nel motivo di cassazione, la Corte non ha ritenuto che la mancata applicazione costituisse vizio tale da rendere abnorme il provvedimento.
Massime di principio
- Quando un reato sottoposto a giudizio direttissimo è connesso con altri reati per i quali non sussistono condizioni per il direttissimo, il giudice può scegliere tra la separazione dei procedimenti o la prevalenza del rito ordinario se la riunione è indispensabile.
- La mera sussistenza di elementi di connessione non impone automaticamente la riunione dei procedimenti: bisogna valutare l'interesse alla tempestività del direttissimo rispetto al possibile pregiudizio per le indagini.
- La decisione di separare i processi, se conforme ai criteri di art. 449 co.6 c.p.p., non è atto abnorme e difficilmente annullabile in cassazione se non sorretta da elementi che provino un grave pregiudizio o l'insussistenza dei presupposti normativi.
- In casi simili il pubblico ministero deve motivare chiaramente perché la riunione sia indispensabile o perché la separazione arrechi pregiudizio grave alle indagini; altrimenti il provvedimento che dispone la separazione è legittimo.
- Il rimedio in cassazione contro scelte discrezionali del giudice di merito è limitato: i ricorsi sono spesso dichiarati inammissibili quando il motivo è manifestamente infondato o l'atto rientra nelle opzioni previste dalla legge.
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