Cassazione Civile, Ordinanza n. 28274/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione, da parte di un contribuente, di avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007 e 2008. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente per il vizio assorbente del difetto di sottoscrizione degli atti, ritenendo non prodotta la delega di firma o di funzioni. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo applicabile il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia contestava tale decisione; il contribuente resistendo eccepiva, tra l'altro, problemi di notificazione del ricorso via PEC, difetto di autosufficienza e erronea formulazione del motivo ex art. 360 n. 3 anziché n. 4 c.p.c., oltre a sostenere la tardività dell'appello sulla base delle risultanze della spedizione del plico. Prima dell'esame nel merito, però, la Corte ha rilevato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata per le annualità oggetto di causa e aveva assolto gli oneri di sospensione previsti dalla normativa, senza che risultasse istanza di trattazione entro il termine finale previsto; perciò il processo doveva essere dichiarato estinto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018, rilevando che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata per le annualità oggetto del giudizio e che non risultava presentata istanza di trattazione entro il termine stabilito. In conseguenza dell'estinzione, le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, con richiamo al regime speciale previsto dalla norma per le liti definite in via agevolata e con esclusione del recupero del contributo unificato prenotato a debito.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
richiamato dalla CTR per dichiarare tardivo l'appello dell'Ufficio, in applicazione del termine semestrale per impugnare
d.l. 119/2018, art. 6, comma 13
"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente"
nei giudizi sospesi per definizione agevolata, in assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo si estingue automaticamente
art. 391 c.p.c.
richiamato per la declaratoria conclusiva di estinzione del processo in sede di legittimità
art. 158 d.P.R. 115/2002
richiamato per escludere il recupero del contributo unificato prenotato a debito nelle liti definite in via agevolata
Massime di principio
- Nei giudizi tributari rientranti nella definizione agevolata e sospesi per effetto della relativa domanda, il processo si estingue se la parte interessata non deposita istanza di trattazione entro il termine finale stabilito dalla disciplina speciale.
- L'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione opera a prescindere dall'esame dei motivi di ricorso o delle questioni di merito e processuali controverse tra le parti.
- Per le liti definite in via agevolata le spese restano a carico di chi le ha anticipate; inoltre, in tale regime è escluso il recupero del contributo unificato prenotato a debito, non essendo configurabile una condanna della controparte alla rifusione delle spese.
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