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Ordinanza

Ordinanza n. 536/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento prot. N. 0012974 del 20 maggio 2026 della Prefettura di Grosseto con il quale l’Amministrazione rigettava la richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro; -del Decreto della Prefettura di Grosseto del 23 aprile 2026 prot. p-GR/L/Q/2026/100079, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta del dipendente.

Giustizia amministrativa202601341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare incidentalmente proposta. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris in ragione della mancata instaurazione, sin dall'origine, del rapporto di lavoro e, conseguentemente, ha ritenuto non integrati i requisiti richiesti dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro e revoca del nulla osta del lavoratore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento della Prefettura di Grosseto che aveva rigettato la richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro e il decreto prefettizio di revoca del nulla osta. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la domanda cautelare è stata ritenuta priva del necessario fumus boni iuris, poiché non risultava instaurato ab origine il rapporto di lavoro cui la richiesta di subentro si riferiva. Non sono ulteriormente specificati nel testo gli altri eventuali motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma; nel caso concreto il TAR ha escluso il fumus boni iuris e ha quindi respinto la domanda di sospensione.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo deve essere negata quando il ricorso non presenta il necessario fumus boni iuris, anche senza procedere alla concessione della sospensione richiesta.
  • La richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro presuppone, almeno ai fini della valutazione cautelare, la dimostrazione dell'effettiva instaurazione originaria del rapporto di lavoro; la sua mancata instaurazione esclude il fumus boni iuris della domanda diretta a conservare o trasferire gli effetti del nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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