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Circolare

Circolare numero 205 del 22-12-2015

Variazione allo 0,2% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2016. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, in base al decreto del MEF dell’11 dicembre 2015, dal 1° gennaio 2016 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,2% annuo ai sensi dell’art. 1284 c.c. La nuova misura incide sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con applicazione ai contributi in scadenza dal 1° gennaio 2016, mentre per i debiti già pendenti occorre applicare i tassi vigenti nelle rispettive decorrenze. La circolare chiarisce inoltre che la stessa misura si applica alle prestazioni pensionistiche poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2016.

Riduzione del saggio di interesse legale allo 0,2% dal 1° gennaio 2016 e relativi effetti su contributi e prestazioni pensionistiche

Variazione del saggio di interesse legale allo 0,2% dal 1° gennaio 2016

La circolare dà attuazione al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015, con il quale il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto allo 0,2% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il provvedimento incide sia sulla materia contributiva sia su quella delle prestazioni pensionistiche.

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omissioni o ritardi contributivi

La circolare richiama l’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente la riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali. Tale riduzione è però subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In caso di domanda di pagamento dilazionato, la condizione dell’integrale pagamento si considera soddisfatta solo a seguito dell’accoglimento della domanda stessa, fermo restando il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

Decorrenza e modalità di calcolo per i contributi

La nuova misura dello 0,2% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2016. Per le esposizioni debitorie già pendenti a tale data, il calcolo degli interessi deve essere effettuato applicando, per ciascun periodo, i tassi legali via via vigenti alle rispettive decorrenze, in considerazione delle variazioni intervenute nel tempo.

Effetti sulle prestazioni pensionistiche

La circolare precisa infine che il decreto produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza, la misura dell’interesse legale dello 0,2% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento da tale data.

Punti principali

Nuova misura del saggio di interesse legale

Dal 1° gennaio 2016 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,2% annuo, per effetto del decreto 11 dicembre 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015.

Effetti sulle sanzioni civili per omissioni o ritardi contributivi

La riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali, prevista dall’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, opera solo se i contributi dovuti sono integralmente pagati. In caso di domanda di pagamento dilazionato, la condizione si considera realizzata con l’accoglimento della domanda, purché siano rispettati i requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti.

Applicazione ai contributi previdenziali e assistenziali

La misura dello 0,2% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2016. Per le esposizioni debitorie già pendenti a tale data, il calcolo degli interessi deve essere effettuato applicando i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, tenendo conto delle variazioni intervenute nel tempo.

Effetti sulle prestazioni pensionistiche

Il provvedimento produce effetti anche sulle somme poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2016: l’interesse legale dello 0,2% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento da tale data.

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