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Circolare

Circolare numero 201 del 16-12-2015

con la presente circolare si illustra la disciplina dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 148/2015, quale misura di sostegno al reddito, assicurata dai Fondi di solidarietà bilaterali, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in favore dei lavoratori operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la nuova disciplina dell’assegno ordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali dopo il riordino operato dal D.lgs. 148/2015. Vengono chiariti ambito soggettivo e oggettivo, causali ammissibili, misura della prestazione, durate massime, contribuzione correlata e addizionale, termini e modalità di presentazione della domanda, gestione dei rapporti con attività lavorativa e con altre prestazioni, oltre alle regole del flusso amministrativo, del pagamento e del periodo transitorio.

Disciplina dell’assegno ordinario nei Fondi di solidarietà ex D.lgs. 148/2015

Assegno ordinario nei Fondi di solidarietà dopo il D.lgs. 148/2015

La circolare descrive la nuova disciplina dell’assegno ordinario previsto dai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 148/2015. Il provvedimento chiarisce il rapporto tra la nuova normativa e la disciplina previgente, soffermandosi su causali, durata, importi, contribuzione e modalità operative di accesso e pagamento.

Quadro normativo e finalità della prestazione

Il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ha riordinato la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, abrogando le norme incompatibili con il nuovo Testo Unico, tra cui l’art. 3, comma 31, della legge 92/2012. Nell’impianto del decreto, i Fondi di solidarietà bilaterali conservano la funzione di garantire una tutela al reddito in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i settori esclusi dalla cassa integrazione.

L’art. 30 del decreto prevede che i Fondi assicurino, in relazione alle causali delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, una prestazione di assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale. La disciplina è quindi modellata, per analogia, sulla cassa integrazione, con una razionalizzazione delle causali e una differenziazione della durata in base all’evento che determina la sospensione o riduzione dell’attività.

Campo di applicazione oggettivo e soggettivo

La circolare precisa che l’ambito di applicazione dei singoli Fondi è determinato nei relativi decreti istitutivi, sulla base degli accordi o contratti collettivi stipulati dalle parti sociali. Per una piena individuazione del perimetro soggettivo e oggettivo, e quindi della concreta possibilità di accedere all’assegno ordinario, occorre fare riferimento alle circolari specifiche di ciascun Fondo.

Sul piano soggettivo, l’art. 26, comma 7, rende i Fondi obbligatori per tutti i settori che non rientrano nel Titolo I del decreto, con riferimento ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. Le prestazioni e gli obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente, salvo espressa previsione.

Per i Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto, l’art. 26, comma 8, prevede l’adeguamento alle nuove regole entro il 31 dicembre 2015 solo per i Fondi che presentino disposizioni difformi rispetto al comma 7. I Fondi già conformi non richiedono adeguamenti, fermo restando che i rinvii alle norme abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs. 148/2015. La circolare richiama anche il criterio per cui l’inciso "Fondi già costituiti ai sensi del comma 1" comprende sia i Fondi costituiti ai sensi dell’abrogato comma 4 dell’art. 3 della legge 92/2012, sia quelli adeguati ai sensi dei successivi commi 42 e 45.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’art. 47 stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 24 settembre 2015. In base all’art. 44, salvo diversa indicazione, le disposizioni si applicano ai trattamenti richiesti da tale data, anche quando riguardano eventi di sospensione o riduzione iniziati prima.

Per le domande di assegno ordinario presentate dal 24 settembre 2015 si applicano, tra le altre, le regole su misura della prestazione, durata, modalità di erogazione, contributi di finanziamento, contribuzione correlata e disposizioni generali. Per gli eventi iniziati prima o comunque antecedenti alla data di entrata in vigore, ai fini del computo delle durate si considerano soltanto i periodi di sospensione o riduzione decorrenti dal 24 settembre 2015.

La circolare distingue anche il trattamento dei periodi richiesti prima dell’entrata in vigore: ai fini della durata massima complessiva, si computa solo la parte del periodo autorizzato successiva al 24 settembre 2015. Viene inoltre chiarito che, per le domande presentate dal 24 settembre 2015, non trovano applicazione le norme transitorie eventualmente previste nei singoli decreti di adeguamento dei Fondi, poiché riferite al superato art. 3 della legge 92/2012.

Causali ammesse e condizioni di utilizzo

L’assegno ordinario può essere riconosciuto per le causali previste dalla normativa sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie. A titolo esemplificativo, la circolare indica le seguenti ipotesi:

  • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale, con esclusione, dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo;
  • contratto di solidarietà;
  • procedure concorsuali con continuazione dell’attività d’impresa, fino al 31 dicembre 2015.

Per le prime due causali, l’art. 16, comma 2, demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri di esame delle domande. In attesa di tale decreto, la circolare interpreta la disciplina nel senso di limitare l’intervento alle sole situazioni in cui l’integrazione sia necessaria per una ripresa dell’attività produttiva. La prestazione è quindi concepita come strumento per la salvaguardia occupazionale e per il recupero dei livelli produttivi.

Per le causali straordinarie, l’art. 21 del decreto definisce i contenuti essenziali dei programmi. Il programma di riorganizzazione aziendale deve indicare interventi volti a superare inefficienze della struttura gestionale o produttiva, con investimenti ed eventuale formazione, e deve mirare a un consistente recupero occupazionale. Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento per fronteggiare squilibri produttivi, finanziari, gestionali o derivanti da condizionamenti esterni, con interventi correttivi e obiettivi concretamente raggiungibili per la continuità aziendale e la tutela dell’occupazione.

Il contratto di solidarietà, stipulato tramite contratti collettivi aziendali ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 81/2015, deve ridurre l’orario di lavoro per evitare o attenuare esuberi. La riduzione media oraria non può superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, mentre per ciascun lavoratore la riduzione complessiva non può superare il 70% nell’intero periodo del contratto. Gli accordi devono inoltre regolare le modalità con cui l’impresa può aumentare temporaneamente l’orario ridotto nei limiti del normale orario, con corrispondente riduzione del trattamento.

Misura della prestazione

L’art. 30 stabilisce che l’assegno ordinario debba avere un importo almeno pari all’integrazione salariale. La circolare evidenzia che il legislatore rimette alle parti la determinazione concreta dell’importo, fermo restando il minimo inderogabile. Ciascun Fondo può quindi stabilire una misura diversa, anche derogando al massimale mensile previsto dall’art. 3, comma 5, del decreto.

Su indicazione del Ministero del Lavoro, la riduzione dell’integrazione salariale prevista dall’art. 26 della legge 41/1986 non si applica ai Fondi di solidarietà, salvo espressa previsione del decreto istitutivo. La ragione è che tale riduzione era finalizzata al contenimento della spesa pubblica, finalità non presente nelle prestazioni finanziate dai contributi di datori di lavoro e lavoratori.

Gli importi dell’assegno ordinario e la retribuzione mensile di riferimento sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° gennaio, nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Per il contratto di solidarietà, la circolare richiama la misura generale prevista dall’art. 3, comma 1, con i relativi massimali, come conseguenza dell’abrogazione della precedente disciplina di cui alla legge 863/1984 e all’art. 13 della legge 223/1991.

Durata massima della prestazione

La durata minima dell’assegno ordinario è fissata in 13 settimane in un biennio mobile. La durata massima dipende dalla causale invocata e non può superare i limiti previsti per le corrispondenti causali di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Per le causali riferibili alla CIGO:

  • eventi transitori e non imputabili;
  • situazioni temporanee di mercato;

la prestazione può essere concessa fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a 52 settimane complessive. Se l’impresa ha fruito di 52 settimane continuative, una nuova domanda per la medesima unità produttiva può essere presentata solo dopo 52 settimane di normale attività lavorativa. Resta fermo il limite di 52 settimane in un biennio mobile, con esclusione dal computo dei trattamenti dovuti a eventi oggettivamente non evitabili. Inoltre, non possono essere autorizzate ore eccedenti un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento ai lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente la domanda.

Per le causali riferibili alla CIGS:

  • riorganizzazione aziendale: massimo 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
  • crisi aziendale: massimo 12 mesi, anche continuativi, con nuova istanza non prima di un periodo pari ai due terzi della precedente autorizzazione;
  • contratto di solidarietà: massimo 24 mesi in un quinquennio mobile.

Per riorganizzazione e crisi aziendale, le sospensioni possono essere autorizzate entro il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nel periodo di programma autorizzato. La circolare precisa che tale limite non si applica nei primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Durata massima complessiva e combinazione delle causali

L’art. 4, comma 1, stabilisce che per ciascuna unità produttiva il trattamento concesso per le causali CIGO e CIGS non può superare 24 mesi complessivi in un quinquennio mobile, salvo l’eccezione dell’art. 22, comma 5. Quest’ultimo consente, a determinate condizioni, di arrivare fino a 36 mesi nel quinquennio mobile, tenendo conto del fatto che il contratto di solidarietà è computato nella misura della metà entro il limite di 24 mesi e per intero oltre tale soglia.

La circolare riepiloga, a titolo esemplificativo, alcune combinazioni possibili:

  • 12 mesi di CIGO + 12 mesi di CIGS = 24 mesi;
  • 12 mesi di CIGO + 24 mesi di contratto di solidarietà = 36 mesi;
  • 12 mesi di CIGS per crisi + 24 mesi di contratto di solidarietà = 36 mesi;
  • 36 mesi di contratto di solidarietà = ammissibili;
  • 6 mesi di CIGO + 12 mesi di contratto di solidarietà: residuano ulteriori spazi, nei limiti previsti, per CIGS o ulteriore solidarietà.

Ai fini del calcolo nel quinquennio mobile, si considera la prima settimana di sospensione e, a ritroso, le 259 settimane precedenti. Se in tale arco risultano già autorizzate 104 settimane, il trattamento non può essere riconosciuto. Il conteggio si ripete per ciascuna settimana richiesta. Anche in questo caso, i periodi anteriori al 24 settembre 2015 non sono considerati.

Contribuzione correlata e contributo addizionale

Durante i periodi di erogazione dell’assegno ordinario è dovuta, a carico del Fondo, la contribuzione correlata alla prestazione, versata alla gestione di iscrizione del lavoratore. Essa è utile sia per il diritto alla pensione, compresa quella anticipata, sia per la determinazione della misura della prestazione pensionistica.

Il datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell’attività è tenuto a versare un contributo addizionale in rapporto alle retribuzioni perse, in misura non inferiore all’1,5%. La concreta percentuale è definita nei decreti istitutivi dei singoli Fondi.

Per il Fondo di integrazione salariale, la contribuzione addizionale è fissata dall’art. 29, comma 8, nella misura del 4% della retribuzione persa.

Presentazione della domanda

La domanda di assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa. Si tratta di termini ordinatori: la presentazione anticipata comporta l’irricevibilità, mentre la presentazione tardiva non fa perdere il diritto ma fa slittare la decorrenza del trattamento.

In caso di tardività, per effetto del richiamo all’art. 15, comma 3, della disciplina CIGO, il trattamento non può decorrere per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda. Il datore di lavoro deve quindi comunicare all’Istituto, tramite il modello allegato, le ore di sospensione effettuate nei periodi non indennizzabili.

La domanda va inoltrata esclusivamente online secondo la procedura richiamata dalla circolare 122/2015. In fase transitoria, la procedura non consentirà l’inoltro di domande presentate prima del termine iniziale di 30 giorni. Per l’invio delle informazioni integrative richieste dal nuovo impianto normativo, l’Istituto ammette autocertificazioni e un file CSV contenente i dati dei lavoratori, utilizzabile anche successivamente all’invio della domanda, ma necessario per l’avvio dell’istruttoria.

Assegno ordinario, attività di lavoro e obblighi comunicativi

La circolare applica all’assegno ordinario il principio già previsto per la CIGO: il lavoratore che svolga attività autonoma o subordinata durante il periodo di integrazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il divieto di cumulo non è assoluto, ma può determinare una parziale incumulabilità, secondo i criteri già illustrati nella circolare INPS n. 130/2010.

Il lavoratore che svolge altra attività è tenuto a comunicarne preventivamente l’inizio alla sede territoriale INPS, salvo che l’obbligo sia assolto tramite le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese di somministrazione. La circolare chiarisce che sono valide anche le comunicazioni UNILAV SOMM. Permane invece l’obbligo di comunicazione per i casi in cui il datore non abbia assolto l’obbligo o per l’attività autonoma.

Inoltre, per i lavoratori con sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolata su un periodo di 12 mesi, è previsto il patto di servizio personalizzato a seguito di convocazione presso i centri per l’impiego.

Assegno ordinario e altre prestazioni

Per effetto del richiamo all’applicabilità della disciplina della CIGO, si applica anche all’assegno ordinario il principio di prevalenza della cassa integrazione sulla malattia. Se la malattia insorge durante la sospensione totale dal lavoro, il lavoratore continua a percepire l’integrazione salariale. Se la malattia è già in corso prima della sospensione, il regime varia a seconda che l’intero reparto o ufficio sia sospeso oppure no: nel primo caso il lavoratore entra in CIG dalla data di inizio della sospensione, nel secondo continua a percepire l’indennità di malattia, se prevista.

Nel caso di riduzione dell’orario di lavoro, la circolare conferma che prevale l’indennità economica di malattia. Le medesime regole, nei limiti della compatibilità, si applicano agli altri istituti come infortunio e maternità.

Flusso amministrativo e pagamento delle prestazioni

L’iter amministrativo è composto da due fasi: una istruttoria centralizzata, svolta dalla Direzione generale e finalizzata alla delibera del Comitato amministratore del Fondo, e una fase territoriale, svolta dalle sedi competenti per il pagamento ai lavoratori. La domanda è unica per entrambe le fasi e la gestione avverrà tramite una procedura dedicata in corso di implementazione.

Una volta deliberata la concessione, il Comitato trasmette il provvedimento alla sede competente, che rilascia l’autorizzazione al conguaglio. Tale autorizzazione è indispensabile per la corresponsione della prestazione. La delibera viene comunicata anche all’azienda ed è resa disponibile nel cassetto bidirezionale.

Di regola, il pagamento avviene direttamente a cura del datore di lavoro, che anticipa le somme ai dipendenti e le recupera tramite conguaglio nel flusso Uniemens. Il pagamento diretto da parte dell’INPS è possibile soltanto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta della stessa. La circolare ricorda inoltre i termini perentori di sei mesi per il conguaglio o la richiesta di rimborso, decorrenti, a seconda dei casi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata, dalla data del provvedimento di concessione o dalla data di entrata in vigore del decreto per i trattamenti conclusi prima di essa.

Gestione della domanda nel periodo transitorio

Per assicurare continuità di tutela nella fase di avvio del nuovo sistema, il periodo tra l’entrata in vigore del decreto e la pubblicazione della circolare è neutralizzato ai soli fini della presentazione della domanda. Per gli eventi verificatisi prima del decreto o nel periodo neutralizzato, il termine di 15 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare.

Per gli eventi successivi alla pubblicazione della circolare, si applica integralmente la nuova disciplina, con il termine di 15 giorni che decorre dalla data di inizio della sospensione o riduzione. In attesa dell’implementazione completa delle procedure, i datori di lavoro possono trasmettere le nuove informazioni mediante autocertificazioni e file CSV con la lista dei lavoratori in forza all’unità produttiva, contenente le informazioni richieste dalla nuova normativa.

La circolare ribadisce, infine, che il parametro di riferimento per la sussistenza del diritto alla prestazione è l’unità produttiva, rilevante sia per il computo dei limiti massimi di durata sia per l’individuazione della struttura INPS territorialmente competente. L’istanza di accesso deve quindi essere presentata in riferimento all’unità produttiva interessata dai lavoratori sospesi o ad orario ridotto.

Punti principali

Quadro normativo e funzione dell’assegno ordinario

Il D.lgs. 148/2015 riordina gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e abroga la previgente disciplina incompatibile, compreso l’art. 3, comma 31, della legge 92/2012. L’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali svolge la funzione di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i settori non coperti dalla cassa integrazione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

L’ambito di applicazione dei singoli Fondi è definito nei rispettivi decreti istitutivi, sulla base degli accordi collettivi. I Fondi sono obbligatori per i settori non rientranti nel Titolo I del decreto, con riferimento ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti; il personale dirigente è escluso salvo diversa previsione.

Entrata in vigore e regime transitorio

Le disposizioni si applicano, di regola, ai trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto. Per le domande presentate da tale data si applicano le nuove regole su misura, durata, contributi e termini, mentre per gli eventi antecedenti si considerano solo i periodi successivi al 24 settembre 2015 ai fini del computo delle durate. Per la presentazione della domanda è previsto un periodo neutralizzato tra il 24 settembre 2015 e la data di pubblicazione della circolare.

Causali ammesse

L’assegno ordinario può essere richiesto per causali analoghe a quelle della CIGO e della CIGS: eventi transitori e non imputabili, situazioni temporanee di mercato, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà e, fino al 31 dicembre 2015, procedure concorsuali con continuazione dell’attività. Per le prime due causali è prevista una futura definizione ministeriale dei criteri di esame; per le causali straordinarie sono richiamati i contenuti minimi dei programmi di riorganizzazione, crisi e solidarietà.

Misura della prestazione e importi

La prestazione deve essere almeno pari all’integrazione salariale, ma ciascun Fondo può prevedere importi più favorevoli. Non si applica, salvo diversa previsione del decreto istitutivo, la riduzione prevista dall’art. 26 della legge 41/1986. Gli importi dell’assegno e la retribuzione mensile di riferimento sono adeguati annualmente al 100% della variazione ISTAT.

Durata della prestazione e limiti complessivi

La durata minima è di 13 settimane in un biennio mobile; i limiti massimi dipendono dalla causale. Per le causali CIGO sono previste 13 settimane prorogabili fino a 52 nel biennio mobile, con limite di un terzo delle ore lavorabili; per le causali CIGS, 24 mesi per riorganizzazione, 12 mesi per crisi aziendale e 24 mesi per il contratto di solidarietà. In presenza di contratti di solidarietà, ai fini del limite complessivo di 24 mesi nel quinquennio mobile, il periodo è computato in misura ridotta entro tale soglia, consentendo in alcuni casi una durata complessiva fino a 36 mesi.

Contribuzione correlata e contributo addizionale

Durante l’erogazione dell’assegno ordinario è dovuta la contribuzione correlata, utile ai fini pensionistici, a carico del Fondo. Il datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell’attività è tenuto anche al contributo addizionale, in misura non inferiore all’1,5% delle retribuzioni perse; per il Fondo di integrazione salariale la misura è pari al 4%.

Domanda: termini, modalità e tardività

La domanda va presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione e non oltre 15 giorni dall’inizio. I termini sono ordinatori: la presentazione anticipata rende la domanda irricevibile, quella tardiva sposta la decorrenza del trattamento e richiede la comunicazione delle ore non indennizzabili. La domanda si presenta esclusivamente online; in fase transitoria sono ammesse autocertificazioni e file CSV con i dati dei lavoratori.

Compatibilità con lavoro e altre prestazioni

Il lavoratore che svolge attività autonoma o subordinata durante il periodo di integrazione non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Resta l’obbligo di comunicazione preventiva dell’attività lavorativa, assolto per il lavoro subordinato dalle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione. Si applica inoltre il principio di prevalenza della cassa integrazione sulla malattia e, nei limiti di compatibilità, sugli altri istituti come infortunio e maternità.

Flusso amministrativo e pagamento

Il procedimento si articola in una fase istruttoria centralizzata, con delibera del Comitato amministratore del Fondo, e in una fase territoriale di gestione del pagamento. L’azienda effettua di norma il pagamento diretto ai dipendenti e recupera le somme a conguaglio tramite Uniemens; il pagamento diretto INPS è ammesso solo in caso di serie e documentate difficoltà finanziarie, su richiesta del datore di lavoro. Sono previsti termini decadenziali per conguaglio e rimborso entro sei mesi.

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