Circolare numero 203 del 18-12-2015
Con la presente circolare si forniscono le modalità per la presentazione on-line delle domande di accesso all’assegno emergenziale per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 e ss del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la procedura unica per presentare le domande di assegno emergenziale previste dai Fondi di solidarietà del credito ordinario e del credito cooperativo. Vengono richiamati il quadro normativo dei fondi di solidarietà bilaterali, l’ambito di operatività iniziale della procedura, le modalità di accesso al servizio telematico INPS, la documentazione da allegare e il flusso di istruttoria e protocollazione delle domande. Si precisa inoltre che le precedenti istruzioni sono superate dalla data di pubblicazione della circolare e che ulteriori indicazioni operative saranno fornite con successivi messaggi per gli altri fondi.
Modalità di presentazione della domanda di assegno emergenziale per i Fondi di solidarietà del credito
Domanda di assegno emergenziale nei Fondi di solidarietà del credito
La circolare disciplina la presentazione telematica delle domande di assegno emergenziale erogato dai Fondi di solidarietà del credito ordinario e del credito cooperativo. Il documento inquadra la misura nel sistema dei fondi di solidarietà bilaterali introdotto dal d.lgs. n. 148/2015 e fornisce le istruzioni operative essenziali per l’accesso al servizio INPS, la compilazione della domanda, gli allegati necessari e il successivo iter istruttorio.
Quadro normativo e finalità dei fondi
Il richiamo iniziale è al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che ha riordinato la normativa sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e sui fondi di solidarietà, sostituendo parte della disciplina previgente contenuta nella legge n. 92/2012. I fondi di solidarietà bilaterali sono indicati come strumenti destinati ai settori non coperti da cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, con finalità di tutela in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale.
La circolare richiama inoltre le ulteriori finalità ammesse dall’art. 26, comma 9, tra cui:
- tutele integrative rispetto a prestazioni pubbliche connesse alla cessazione del rapporto di lavoro;
- trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
- sostegno al reddito per lavoratori coinvolti in processi di agevolazione all’esodo;
- finanziamento di programmi formativi.
Tra le prestazioni integrative connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, la circolare indica espressamente l’assegno emergenziale e l’outplacement.
Ambito di applicazione della procedura
L’oggetto operativo della circolare è la modalità di presentazione della domanda di assegno emergenziale. Viene precisato che esiste una procedura unica per tutti i Fondi di solidarietà che abbiano previsto tale prestazione, ma che al momento l’applicazione è attiva soltanto per i fondi già pienamente operativi nel settore del credito.
I fondi per i quali la procedura è subito disponibile sono:
- Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, istituito con decreto interministeriale n. 82761/2014;
- Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, istituito con decreto interministeriale n. 83486/2014.
Per i restanti fondi la piena operatività sarà comunicata con successivo messaggio. La circolare precisa anche che, dalla data di pubblicazione, devono considerarsi superate le precedenti istruzioni.
Presentazione telematica della domanda
La domanda è disponibile nel portale INPS, all’interno dei Servizi OnLine dedicati agli utenti "Aziende, consulenti e professionisti", nella sezione "Servizi per aziende e consulenti" e nell’opzione "Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà". L’accesso avviene tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
All’interno dell’applicazione è disponibile il manuale per aziende e consulenti, contenente le istruzioni per l’invio telematico della domanda e per l’allegazione della documentazione richiesta.
Destinatario della domanda e documenti da allegare
La domanda di intervento deve essere indirizzata al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà tramite la Sede INPS competente per la matricola di accentramento contributivo, per le aziende che abbiano assolto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva richiamato dalla circolare n. 80 del 25/06/2014, oppure, in subordine, alla sede principale.
Al momento della presentazione, l’azienda deve:
- indicare il Fondo per il quale richiede l’intervento;
- allegare l’accordo sindacale;
- allegare l’elenco dei lavoratori interessati;
- allegare i dati analitici dei lavoratori secondo il prospetto di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante della domanda.
La circolare specifica che la stima della prestazione non deve essere inserita manualmente, perché viene calcolata in automatico dalla procedura sulla base dei dati forniti dall’azienda e resa disponibile nel cassetto bidirezionale.
Protocollazione e iter istruttorio
Una volta completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, la pratica viene protocollata e diventa possibile stampare la ricevuta di presentazione, oltre al prospetto dei dati trasmessi.
Le domande protocollate, attraverso il medesimo flusso telematizzato, vengono inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria e successivamente, per il tramite della Direzione Generale, al Comitato Amministratore.
Nella fase di avvio dell’operatività del fondo, l’intero flusso è gestito dalla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito. Per la gestione da parte delle strutture territoriali saranno emanate apposite istruzioni operative con successivo messaggio.
Effetti sulle istruzioni precedenti
La circolare chiude precisando che le istruzioni precedentemente emanate in materia si intendono superate a decorrere dalla data di pubblicazione del documento.
Punti principali
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare richiama il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che ha riordinato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e dei fondi di solidarietà, abrogando parte della precedente normativa della legge n. 92/2012. I fondi di solidarietà bilaterali sono descritti come strumenti destinati ai settori esclusi dalla cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, con funzione di tutela in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tra le ulteriori finalità previste dall’art. 26, comma 9, sono richiamate le prestazioni integrative rispetto a prestazioni pubbliche connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, le tutele di sostegno al reddito in caso di esodo e il finanziamento di programmi formativi.
Ambito di applicazione della procedura
La circolare precisa che l’oggetto dell’illustrazione è la domanda di assegno emergenziale, prestazione integrativa prevista per i fondi di solidarietà del credito ordinario e del credito cooperativo. La procedura di presentazione è unica per tutti i fondi che abbiano previsto tale prestazione, ma alla data della circolare risulta attiva solo per i fondi già pienamente operativi nel settore del credito cooperativo e del credito ordinario. L’operatività per gli ulteriori fondi sarà comunicata con successivo messaggio.
Fondi per i quali la procedura è attiva
La domanda può essere presentata, al momento, per il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, istituito con decreto interministeriale n. 82761/2014, e per il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, istituito con decreto interministeriale n. 83486/2014. La circolare segnala che, per gli altri fondi, l’avvio della procedura sarà oggetto di successiva comunicazione.
Accesso al servizio telematico INPS
La domanda è disponibile nel portale INPS, nella sezione Servizi OnLine dedicata agli utenti "Aziende, consulenti e professionisti", all’interno dei "Servizi per aziende e consulenti" e con l’opzione "Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà". L’accesso avviene tramite codice fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto. Nella stessa applicazione è disponibile il manuale per aziende e consulenti, con le istruzioni per l’invio telematico e per l’allegazione dei documenti richiesti.
Presentazione della domanda e documentazione
La domanda deve essere indirizzata al Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà tramite la Sede INPS competente per la matricola di accentramento contributivo, per le aziende soggette all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva richiamato dalla circolare n. 80 del 25/06/2014, oppure, in subordine, alla sede principale. Al momento della presentazione l’azienda deve indicare il Fondo per il quale richiede l’intervento e allegare l’accordo sindacale, l’elenco e i dati analitici dei lavoratori secondo il prospetto di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante della domanda. La stima della prestazione non va inserita in domanda, poiché viene calcolata automaticamente dalla procedura sulla base dei dati trasmessi e resa disponibile all’azienda nel cassetto bidirezionale.
Protocollazione, ricevuta e istruttoria
Dopo l’acquisizione e la conferma dell’invio, la domanda viene protocollata e l’utente può stampare la ricevuta di presentazione e il prospetto dei dati trasmessi. Le domande protocollate vengono inoltrate, tramite il medesimo flusso telematizzato, alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria e poi, per il tramite della Direzione Generale, al Comitato Amministratore. Nella fase iniziale di avvio dell’operatività del fondo, l’intero flusso è gestito dalla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, con rinvio a successivi messaggi per le istruzioni operative destinate alle strutture territoriali.
Aggiornamento delle precedenti istruzioni
La circolare stabilisce espressamente che, dalla data di pubblicazione, si considerano superate le istruzioni emanate in precedenza in materia di assegno emergenziale.
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