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Circolare

Circolare numero 202 del 18-12-2015

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 27 ottobre 2015, a seguito della deliberazione assunta in data 29 giugno 2015 dal Consiglio direttivo dell’Associazione FENALCA, ha disposto lo scioglimento del patronato FENALCA in quanto l’impossibilità da parte di detto patronato di raggiungere gli obiettivi fissati dall’art. 3 della legge n. 152 del 2001 integra la fattispecie di cui all’art. 16, comma 2, lettera a) della medesima legge. Si forniscono di seguito le relative istruzioni operative.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito del decreto ministeriale del 27 ottobre 2015, il Patronato FENALCA è stato sciolto e il relativo codice 31 non è più utilizzabile. Vengono indicate le conseguenze per le sedi periferiche, per gli assistiti e per le pratiche ancora aperte, inclusi gli obblighi di comunicazione, restituzione della documentazione e cancellazione del codice nelle pratiche non definite. Si chiarisce inoltre che gli operatori del Patronato non possono più svolgere attività di patrocinio presso l’Istituto, salvo passaggio a un altro ente di patronato abilitato.

Scioglimento del Patronato FENALCA e conseguenze operative

Scioglimento del Patronato FENALCA e conseguenze operative

La circolare dà atto dello scioglimento dell’Istituto di patronato e assistenza sociale "FENALCA", disposto con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2015, con effetto dalla data del provvedimento. Il documento disciplina gli effetti organizzativi e gestionali conseguenti alla cessazione dell’attività del patronato, sia nei rapporti con l’amministrazione sia nella gestione delle pratiche ancora pendenti.

Provvedimento di scioglimento e inquadramento del Patronato

Il Patronato FENALCA era stato costituito in via definitiva con decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, su iniziativa della Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani. Il Consiglio direttivo aveva poi deliberato, in data 29 giugno 2015, la cessazione dell’attività e la messa in liquidazione. Con il decreto del 27 ottobre 2015, il Ministero ha formalizzato lo scioglimento dell’ente.

Effetti sul codice identificativo del Patronato

A seguito dello scioglimento, il codice 31, attribuito al Patronato FENALCA, non è più acquisibile. Ciò comporta che il relativo codice non possa essere utilizzato per nuove acquisizioni o per la prosecuzione ordinaria dell’attività del Patronato.

Obblighi delle strutture periferiche per i controlli ministeriali

Per consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di verificare l’attività svolta dalle sedi locali del Patronato, le strutture periferiche devono mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro:

  • le rilevazioni statistiche;
  • le liste nominative delle pratiche accolte;
  • ogni altro elemento utile alla ricostruzione dell’attività espletata dal Patronato disciolto.

Comunicazioni agli assistiti e restituzione della documentazione

La circolare richiama l’obbligo, previsto dall’art. 15 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, di informare dello scioglimento:

  • gli assistiti;
  • le amministrazioni erogatrici delle prestazioni;
  • per l’estero, le autorità diplomatiche e consolari.

Il Patronato deve inoltre restituire tutta la documentazione in suo possesso relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti alla data dello scioglimento.

Gestione delle pratiche non concluse

Le strutture territoriali dell’Istituto devono cancellare il codice del Patronato FENALCA in tutte le pratiche ancora aperte, inclusi i ricorsi amministrativi e giudiziari. Nei casi in cui non sia stato rilasciato un successivo mandato ad altro Istituto di Patronato, devono anche notificare al domicilio dell’assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazione.

Limiti per gli operatori del Patronato

Gli operatori del Patronato FENALCA non possono più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto. L’unica eccezione riguarda coloro che abbiano instaurato un rapporto di lavoro con un altro Ente di Patronato in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Punti principali

Scioglimento del Patronato FENALCA

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2015 è stato sciolto l’Istituto di patronato e assistenza sociale FENALCA, promosso dalla Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani. La costituzione definitiva del Patronato era stata approvata con decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 e il Consiglio direttivo aveva deliberato la cessazione dell’attività e la messa in liquidazione il 29 giugno 2015.

Inutilizzabilità del codice identificativo

Dal momento dell’efficacia del provvedimento, il codice 31 corrispondente al Patronato FENALCA non è più acquisibile, quindi non deve essere utilizzato per nuove pratiche o identificazioni del Patronato.

Verifiche ministeriali sull’attività svolta

Per consentire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di verificare l’attività svolta dalle sedi locali del Patronato, le strutture periferiche devono mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte e ogni altro elemento utile alla ricostruzione dell’attività del Patronato disciolto.

Obblighi verso assistiti, amministrazioni ed estero

Ai sensi dell’art. 15 del D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, il Patronato FENALCA deve comunicare lo scioglimento agli assistiti, alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni e, per l’estero, alle autorità diplomatiche e consolari. Deve inoltre restituire tutta la documentazione relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti alla data dello scioglimento.

Gestione delle pratiche ancora aperte

Le strutture territoriali devono cancellare il codice del Patronato FENALCA in tutte le pratiche non ancora definite, comprese quelle oggetto di ricorsi amministrativi e giudiziari. Se non è stato conferito un nuovo mandato a un diverso Istituto di Patronato, devono notificare al domicilio dell’assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazione.

Limiti per gli operatori del Patronato

Gli operatori del Patronato FENALCA non possono più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto, salvo il caso in cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro con un altro Ente di Patronato in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.

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