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Circolare

Circolare numero 207 del 28-12-2015

Premessa Quadro normativo Compatibilità e cumulabilità delle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi degli enti locali con l’indennità di mobilità Istruzioni operative

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende alle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi di regioni, province e comuni la disciplina già applicata alle cariche elettive: le indennità percepite sono compatibili e cumulabili con l’indennità di mobilità, nei limiti previsti dall’art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991. Vengono richiamati il quadro normativo sugli assessori esterni, il mantenimento della contribuzione figurativa e le istruzioni operative per i casi di totale o parziale incumulabilità e di totale cumulabilità. Sono fornite indicazioni applicative anche per il settore aeroportuale e per i casi contenziosi pendenti.

Compatibilità tra cariche pubbliche non elettive e indennità di mobilità

Compatibilità tra cariche pubbliche non elettive e indennità di mobilità

La circolare interviene per estendere alle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi di regioni, province e comuni la disciplina di compatibilità e cumulabilità con l’indennità di mobilità già riconosciuta per le cariche elettive. L’obiettivo è adeguare l’azione amministrativa all’evoluzione normativa e assicurare parità di trattamento ai sensi dell’art. 3 della Costituzione.

Quadro normativo

La circolare richiama il contesto giuridico che consente la nomina di componenti non eletti negli organi esecutivi locali e regionali:

  • per le regioni, l’art. 122 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1/1999, consente al Presidente della Giunta regionale di nominare e revocare i componenti della Giunta, salvo diversa previsione statutaria, e gli statuti hanno introdotto la figura degli assessori "esterni";
  • per province e comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la nomina di assessori anche fuori dal consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità;
  • per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l’art. 47, comma 4, del T.U.E.L. consente allo statuto di prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, con i medesimi requisiti.

Viene inoltre ricordato che l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede un’indennità di funzione per i componenti degli organi esecutivi di comuni e province e che l’art. 50 del D.P.R. n. 917/1986 la assimila ai redditi da lavoro dipendente.

Compatibilità e cumulabilità con l’indennità di mobilità

La circolare afferma che anche l’indennità spettante per l’espletamento di cariche politiche non elettive negli organi esecutivi di regioni, province e comuni è compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991.

Il cumulo è ammesso solo fino a garantire un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità, secondo i criteri già illustrati dalla circolare INPS n. 229 del 21 novembre 1996. Rimane fermo il diritto all’accredito della contribuzione figurativa collegata all’indennità di mobilità.

Obblighi delle strutture territoriali

Le strutture territoriali devono assicurare la corretta applicazione della circolare anche nei procedimenti in contenzioso amministrativo o giudiziario già pendenti, in modo da uniformare il trattamento dei casi analoghi.

Istruzioni operative

Una volta accertata la compatibilità, occorre determinare la quota di cumulabilità tra l’indennità di funzione e l’indennità di mobilità. La circolare distingue tre ipotesi:

  • Totale incumulabilità: non deve essere corrisposto alcun importo a titolo di indennità di mobilità, ma va comunque riconosciuta la contribuzione figurativa per il periodo interessato. Operativamente si deve inserire una sospensione "aperta" dall’inizio della carica non elettiva; se la carica è anteriore alla domanda, la sospensione coincide con la decorrenza della prestazione. La domanda va tenuta in evidenza fino alla fine del periodo di mobilità; al termine si inserisce un recupero in conto mobilità pari a quanto sarebbe spettato in via ordinaria durante la sospensione, seguito dalla decadenza e dal pagamento pari a zero, utile però ai fini dell’accredito figurativo.

  • Parziale cumulabilità: deve essere calcolata la quota mensile di incumulabilità utilizzando le istruzioni del punto D della scheda operativa e il foglio di calcolo allegato al messaggio INPS n. 27237 del 4 dicembre 2008, opportunamente adattato al caso concreto. La quota di incumulabilità va inserita come recupero in conto mobilità. Poiché l’operazione si ripete mensilmente, si suggerisce, ove possibile, di effettuare pagamenti semestrali o trimestrali in base all’importo dovuto.

  • Totale cumulabilità: si procede con la gestione ordinaria della prestazione.

Indicazioni per il settore aeroportuale

Per i lavoratori del settore aeroportuale, la verifica della cumulabilità deve essere effettuata considerando esclusivamente la retribuzione teorica utilizzata per determinare la retribuzione oraria e l’orario contrattuale inserito in dsweb.

Nei casi di totale incumulabilità, pur dovendosi corrispondere la quota integrativa dell’FTA, la circolare suggerisce pagamenti semestrali o trimestrali seguendo le istruzioni del punto 1, con l’unica modifica che il recupero di cui alla lettera c) deve essere ridotto di € 2,50 per consentire l’emissione del pagamento. Tale riduzione deve restare costante nei successivi pagamenti, poiché al termine risulterà un importo indebito non recuperabile, data la sua esiguità.

Per i casi di parziale cumulabilità o di totale cumulabilità, restano ferme le istruzioni già indicate nei punti 2 e 3.

Punti principali

Estensione della disciplina alle cariche non elettive

La circolare chiarisce che la compatibilità e cumulabilità con l’indennità di mobilità, già riconosciuta per i gettoni di presenza relativi a cariche pubbliche elettive, viene estesa anche alle cariche pubbliche non elettive negli organi esecutivi di regioni, province e comuni, alla luce dell’evoluzione normativa e degli adeguamenti statutari degli enti locali.

Quadro normativo di riferimento

Per le regioni, l’art. 122 Cost. consente la nomina e revoca dei componenti della Giunta da parte del Presidente eletto, e gli statuti regionali prevedono assessori esterni. Per province e comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 consente la nomina di assessori anche al di fuori del consiglio. Per i comuni sotto tale soglia, il comma 4 del medesimo articolo consente allo statuto di prevedere assessori esterni. L’indennità di funzione è prevista dall’art. 82 del T.U.E.L. ed è assimilata ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 917/1986.

Limiti di cumulabilità con l’indennità di mobilità

La cumulabilità opera secondo l’art. 9, comma 9, della legge n. 223/1991 e secondo le modalità applicative già illustrate dalla circolare INPS n. 229/1996: il cumulo è ammesso solo nei limiti necessari a garantire un reddito complessivo pari alla retribuzione percepita al momento del collocamento in mobilità. Resta fermo il diritto all’accredito della contribuzione figurativa derivante dall’indennità di mobilità.

Indicazioni per le strutture territoriali e per il contenzioso

Le strutture territoriali devono applicare correttamente la nuova interpretazione anche alle situazioni di contenzioso amministrativo e giudiziario eventualmente pendenti, garantendo uniformità di trattamento.

Istruzioni operative per la gestione dei casi

La circolare distingue tre ipotesi: totale incumulabilità, parziale cumulabilità e totale cumulabilità. Nei casi di totale incumulabilità non va pagata l’indennità di mobilità, ma va accreditata la contribuzione figurativa; sono indicati passaggi operativi come sospensione aperta, tenuta in evidenza della domanda, recupero in conto mobilità e decadenza. Nei casi di parziale cumulabilità va calcolata la quota mensile di incumulabilità con gli strumenti del messaggio n. 27237/2008 e disposti recuperi periodici, suggerendo pagamenti semestrali o trimestrali. Nei casi di totale cumulabilità si procede ordinariamente.

Specifiche per il settore aeroportuale

Per i lavoratori del settore aeroportuale la cumulabilità va verificata tenendo conto della sola retribuzione teorica utilizzata per determinare la retribuzione oraria e dell’orario contrattuale inserito in dsweb. Nei casi di totale incumulabilità, pur dovendo corrispondere la quota integrativa dell’FTA, si suggeriscono pagamenti semestrali o trimestrali con una riduzione costante di € 2,50 del recupero per consentire l’emissione del pagamento; tale importo residuo, al termine, risulta indebito e non recuperabile per la sua esiguità.

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