Ordinanza n. 170/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'ordinanza dirigenziale del Comune di Bari, Ripartizione Corpo di polizia locale e protezione civile, PoEQ Servizi amm.vi ex TULPS, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di cessazione immediata dell'attività di pubblico intrattenimento presso un esercizio commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale adottata dal Comune di Bari ai sensi del TULPS, con cui era stata ordinata la cessazione immediata dell'attività di pubblico intrattenimento svolta presso l'esercizio commerciale. Dal testo emerge che il ricorrente aveva presentato un'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 TULPS per pubblici intrattenimenti danzanti e una richiesta di nulla-osta di agibilità ai sensi dell'art. 80 TULPS, ma i relativi procedimenti non erano ancora conclusi per la necessità di integrazioni documentali. Il provvedimento è stato contestato anche in relazione alla qualificazione dell'attività come pubblico spettacolo o intrattenimento, anziché come attività accessoria consentita agli esercizi di somministrazione ai sensi dell'art. 42 della legge regionale Puglia n. 24/2015. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell'ordinanza sulla base degli accertamenti della Polizia locale, del regolamento comunale e della partecipazione difensiva svolta ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza. In base alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse puntualmente motivato e che gli accertamenti della Polizia locale avessero evidenziato la violazione delle condizioni previste per le attività accessorie di intrattenimento negli esercizi di somministrazione. L'art. 42 della legge regionale Puglia n. 24/2015 distingue tra la mera installazione di impianti di diffusione sonora e i piccoli trattenimenti musicali senza ballo, subordinati a specifiche condizioni, mentre l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento richiede la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 68 TULPS. Il TAR ha valorizzato anche il fatto che le istanze autorizzative presentate dal ricorrente non erano state ancora definite e che vi era stata interlocuzione partecipativa e difensiva ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981. Ha inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, oltre all'assenza degli altri requisiti cautelari. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, valutata dal giudice nella fase sommaria in relazione ai presupposti della tutela cautelare.
art. 68 TULPS
Richiede la preventiva autorizzazione per gli spettacoli o intrattenimenti pubblici, secondo la qualificazione dell'attività svolta.
art. 80 TULPS
Riguarda il nulla-osta di agibilità dei locali destinati al pubblico spettacolo o intrattenimento.
art. 42 legge regionale Puglia n. 24/2015
Distingue tra diffusione sonora e piccoli trattenimenti musicali consentiti agli esercizi di somministrazione, da un lato, e attività configuranti pubblico spettacolo o intrattenimento, dall'altro; i piccoli trattenimenti sono ammessi senza ballo, entro i limiti di capienza e afflusso previsti e senza elementi strutturali o organizzativi incompatibili.
art. 9 del Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande
Stabilisce le condizioni per le attività accessorie di intrattenimento, tra cui tonalità moderate, rispetto dei limiti acustici, assenza di ballo e assenza di elementi tali da trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.
art. 18 legge n. 689/1981
È richiamato quale base dell'interlocuzione partecipativa e difensiva intervenuta nel procedimento.
Massime di principio
- La mera installazione di impianti di diffusione sonora in un esercizio di somministrazione non configura di per sé un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, purché i locali non siano appositamente allestiti in modo da assumere tale carattere.
- I piccoli trattenimenti musicali presso esercizi di somministrazione sono consentiti solo nel rispetto cumulativo delle condizioni previste dalla normativa regionale e dalla disciplina comunale, tra cui l'assenza di ballo, il rispetto dei limiti di capienza e afflusso, l'assenza di biglietto d'ingresso o aumento del prezzo delle consumazioni e l'assenza di elementi strutturali o organizzativi propri di un locale di pubblico spettacolo.
- La violazione anche di una sola delle modalità prescritte per i piccoli trattenimenti può comportare la qualificazione dell'attività come pubblico spettacolo o intrattenimento, con conseguente necessità della preventiva autorizzazione prevista dall'art. 68 TULPS.
- La presentazione di un'istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 68 o 80 TULPS non equivale al rilascio del titolo e non legittima lo svolgimento dell'attività quando il procedimento autorizzatorio sia ancora pendente per esigenze di integrazione documentale.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto presuppone la sommaria verifica dei requisiti cautelari e la sussistenza di un danno grave e irreparabile; la puntuale motivazione dell'atto, gli accertamenti della Polizia locale e l'assenza di periculum possono giustificare il rigetto della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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