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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08704/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un'area in fregio al lungomare che il Comune assumeva occupata senza titolo da un soggetto che ne aveva la gestione. Il Comune aveva chiesto l'accertamento dell'occupazione illegittima, il rilascio dell'area, il pagamento di un'indennità per l'occupazione e il risarcimento del danno. Il soggetto convenuto aveva resistito eccependo l'usucapione dell'area e, in un giudizio riunito, aveva anche chiesto l'accertamento della prescrizione dei diritti dell'ente locale. Dopo un primo accoglimento della domanda comunale in Tribunale, una prima sentenza d'appello era stata cassata con rinvio; in sede di rinvio la Corte territoriale aveva nuovamente rigettato l'appello del condominio, confermando la decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione il condominio deduceva: violazione dei limiti del giudizio di rinvio e del principio di diritto già enunciato; erronea valutazione della prova dell'usucapione, della continuità del possesso, dell'estensione dell'area e dell'animus possidendi; erronea interpretazione di una missiva del 1992, che secondo il ricorrente non avrebbe integrato rinuncia all'usucapione né riconoscimento del diritto del Comune; infine, contestava la prova e la quantificazione del danno da occupazione, ritenendo illegittimo l'uso di una perizia di parte come base della decisione e lamentando difetto di motivazione e violazione del principio di specificità, oltre a dedurre questioni di novità e giudicato interno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di rinvio si era correttamente attenuto ai limiti tracciati dalla precedente cassazione e poteva rivalutare i fatti già acquisiti nei punti rimessi al suo esame. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi all'usucapione e all'interpretazione della missiva del 1992, perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. Ha inoltre ritenuto inammissibili, perché nuove e non specificamente coltivate nei gradi precedenti, le censure sulla quantificazione del danno da occupazione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il condominio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli ulteriori oneri previsti dal contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Viene richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ribadisce che tali censure non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 383 c.p.c.

    Richiamato per i limiti del giudizio di rinvio dopo cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma può rivalutare i fatti nei limiti della sentenza rescindente e delle questioni devolute.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato in relazione allo svolgimento del giudizio di rinvio e ai suoi limiti.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta delle prove e la loro valutazione sono riservate al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte lo tratta come censura sul merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di possesso e usucapione.

  • art. 1146 c.c.

    Richiamato in tema di accessione nel possesso ai fini dell'usucapione; la Corte rileva che la prova dell'accessione non era stata raggiunta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che il ricorrente non supera il vaglio di ammissibilità perché contesta in realtà l'apprezzamento del merito.

  • art. 2937 c.c.

    Richiamato in relazione alla tesi secondo cui la missiva non costituirebbe riconoscimento della pretesa altrui; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché chiede una diversa lettura del documento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel blocco di censure sulla prova del danno, ma le doglianze sono dichiarate nuove/inammissibili.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. e all'art. 132 c.p.c. in relazione alla pretesa nullità per difetto di motivazione, ma la Corte esclude il vizio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte ritiene la motivazione della decisione di merito sufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte esclude che la motivazione sia apparente o manchi del minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 2041 c.c.

    Non citato nel testo della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di rivalutare i fatti già acquisiti quando la cassazione abbia investito anche profili motivazionali o punti decisivi non congruamente esaminati.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del fatto; l'apprezzamento del materiale istruttorio resta riservato al giudice di merito.
  • L'usucapione richiede la prova di un possesso continuo, non interrotto, inequivoco e corrispondente all'esercizio di un potere di fatto uti dominus sull'intero bene per il tempo di legge; la prova dell'estensione del possesso e dell'animus possidendi non può essere surrogata da mere affermazioni di parte.
  • Un atto o una corrispondenza successiva ai fatti asseritamente utili all'usucapione può essere valorizzato dal giudice di merito come elemento incompatibile con l'idea di un possesso già consolidato o come indice di mancata signoria piena sul bene.
  • Le censure che introducono per la prima volta in cassazione questioni non coltivate nei precedenti gradi di giudizio sono inammissibili per novità e difetto di specificità, specie quando si assumano coperte da giudicato interno.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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