Sentenza n. 4/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, n. 23/2025 del 4.02.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 854/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Larino, giudice del lavoro, n. 23/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per complessivi euro 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Larino e la persistente inerzia dell'Amministrazione nel dare esecuzione alla condanna al riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, attestato dal Tribunale di Larino il 30 luglio 2025, la notificazione all'Amministrazione della sentenza in copia conforme tramite PEC il 21 febbraio 2025 e l'inesecuzione dell'obbligo di pagamento. La richiesta relativa a interessi o rivalutazione è stata esclusa, poiché non riconosciuta dal titolo giudiziale e verosimilmente frutto di un refuso nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile l'azione perché il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all'Amministrazione in copia conforme e consisteva in una sentenza del giudice ordinario rientrante tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Larino mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un valore complessivo di euro 1.000,00, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Non ha riconosciuto interessi o rivalutazione, non essendo previsti nel titolo da eseguire. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 40 giorni per l'esecuzione a seguito di istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 450,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria [...] devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, per le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all'originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato, tra l'altro, la disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale prevista dall'art. 475 c.p.c.
l. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina transitoria e applicativa delle modifiche all'art. 475 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notificazione all'amministrazione debitrice di una copia attestata conforme all'originale, secondo l'art. 475 c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve rispettare il contenuto oggettivo del titolo esecutivo e non può riconoscere somme, interessi o rivalutazioni non attribuiti dalla sentenza da eseguire.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato in ragione dell'ufficio ricoperto, conferendogli il potere di provvedere all'esecuzione su istanza della parte vittoriosa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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