Sentenza n. 8453/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del d.m. 3 maggio 2024 (-OMISSIS-), notificato in data 4 giugno 2024 con il quale veniva rigettata l’istanza di richiesta della cittadinanza italiana presentata in data 23.02.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato con la condanna penale del figlio convivente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e contraddittorio procedimentale, aveva respinto l’istanza rilevando che il figlio convivente era stato condannato per detenzione illecita di armi e per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Il ricorso deduceva il vizio di motivazione e l’omessa compiuta valutazione della posizione personale del richiedente, della sua integrazione sociale e dell’assenza di suoi precedenti penali, contestando che egli potesse subire conseguenze amministrative per una vicenda penale riferibile esclusivamente al figlio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e richiede una valutazione complessiva dell’integrazione dell’aspirante cittadino, sotto i profili lavorativo, economico, familiare e dell’irreprensibilità della condotta. Tale valutazione può estendersi, anche in chiave indiziaria, al nucleo familiare, soprattutto quando ricorrano convivenza e stretto grado di parentela. Nel caso concreto, la condanna del figlio convivente, intervenuta per reati non risalenti e lesivi della sicurezza e della salute pubblica, è stata ritenuta elemento idoneo a incidere negativamente sul giudizio prognostico di integrazione e meritevolezza del richiedente. L’assenza di precedenti penali del padre non è stata considerata decisiva, poiché il diniego non gli ha imputato la responsabilità penale del figlio, ma ha valutato oggettivamente i possibili riflessi della condotta familiare sull’integrazione del nucleo e sul rischio per la collettività, anche in relazione ai benefici connessi allo status di cittadino. La motivazione è stata quindi ritenuta sufficiente e immune dai vizi dedotti. La domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza collegiale. Spese compensate per la specificità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale e presuppone una valutazione complessiva dell’integrazione e della meritevolezza dell’istante.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi e il contraddittorio procedimentale risultano espletati prima dell’adozione del diniego.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 30, comma 1, lett. c), per evidenziare la rilevanza dei rapporti familiari e dei benefici connessi alla presenza di parenti cittadini italiani.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata per sottolineare che i rapporti familiari possono produrre benefici in materia di soggiorno, rilevanti nella valutazione del possibile impatto della concessione della cittadinanza.
art. 2 l. 895/1967
La condanna del figlio convivente per detenzione illecita di armi è stata considerata elemento sintomatico negativo nell’ambito della valutazione dell’integrazione familiare.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La condanna del figlio convivente per produzione, traffico e detenzione di stupefacenti è stata considerata elemento sintomatico negativo, in ragione della rilevanza dei beni della sicurezza e della salute pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata applicata per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità e deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sull’integrazione effettiva e sulla meritevolezza dell’aspirante cittadino.
- La valutazione dell’integrazione ai fini della naturalizzazione può estendersi alla condizione e alla condotta del nucleo familiare, anche sotto il profilo indiziario, quando si tratti di familiari stretti conviventi con il richiedente.
- La condotta penalmente rilevante di un figlio convivente può legittimamente concorrere a motivare il diniego della cittadinanza del genitore, se la natura dei reati, la loro non risalenza e il rapporto familiare risultano idonei a incidere sul giudizio di integrazione del nucleo e sulla prognosi di rischio per la collettività.
- Il diniego fondato sulla condotta di un familiare non viola il principio della personalità della responsabilità penale quando l’Amministrazione non attribuisce al richiedente la responsabilità del reato, ma valuta soltanto, sul piano amministrativo, gli elementi oggettivi indicativi dell’integrazione familiare e dei possibili effetti della concessione dello status.
- L’assenza di precedenti penali del richiedente non impone il rilascio della cittadinanza quando emergano, nell’ambito della valutazione discrezionale complessiva, elementi familiari recenti e qualificati idonei a fondare un giudizio negativo di meritevolezza.
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