Cassazione Civile, Ordinanza n. 24775/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito per far dichiarare inefficace nei propri confronti la compravendita con cui uno dei debitori/fideiussori aveva trasferito ai genitori la nuda proprietà di un immobile su cui questi ultimi già avevano l'usufrutto. La banca sosteneva di essere creditrice di somme derivanti da saldi di conto corrente, rate di mutui chirografari ed esborsi per fideiussioni, garantite anche da fideiussione personale del fideiussore poi alienante; il credito era stato poi consacrato in decreto ingiuntivo definitivo non opposto. I ricorrenti hanno impugnato la decisione d'appello che aveva confermato la revocatoria, deducendo: 1) violazione delle regole sulle presunzioni e dell'art. 2901 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provati consilium fraudis e scientia damni mediante presunzioni prive, a loro dire, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 2) analogo vizio quanto alla consapevolezza del pregiudizio in capo ai terzi acquirenti, desunta solo dal rapporto di parentela e dal conferimento dell'immobile in fondo patrimoniale; 3) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla mancata ammissione di prove testimoniali dirette a dimostrare che il fideiussore era amministratore solo formale e ignaro della reale situazione economica della società garantita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente accertato i presupposti dell'azione revocatoria: l'esistenza e l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, l'eventus damni, inteso anche come semplice aggravamento della difficoltà di soddisfazione coattiva del credito, e la scientia damni in capo al debitore e ai terzi, desunta da una valutazione complessiva di elementi indiziari. Ha inoltre escluso che la censura sulle presunzioni potesse tradursi in una diversa ricostruzione del merito, ribadendo che il controllo di legittimità non consente un nuovo esame delle prove. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; per accoglierla occorre l'accertamento dell'esistenza del credito, dell'eventus damni e, nei casi di atto a titolo oneroso, della scientia damni del debitore e del terzo.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni consentono di risalire da fatti noti a fatti ignoti; il giudice deve fondare l'inferenza su elementi indiziari logicamente significativi.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione richiede un esame sia analitico sia complessivo degli indizi.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro invocato per dedurre violazione di legge in tema di presunzioni e revocatoria.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro invocato per denunciare la pretesa nullità della sentenza per omessa motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per affermare che l'omesso ragionamento presuntivo, se deducibile, può venire in rilievo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 702 bis c.p.c.
Indica il rito sommario con cui la banca ha introdotto la domanda di merito in primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto dispositivo diminuisce in modo effettivo il patrimonio del debitore, ma anche quando ne rende più difficile o meno agevole la soddisfazione coattiva del credito.
- Per l'accoglimento dell'azione revocatoria, la scientia damni può essere provata anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati sia singolarmente sia nel loro complesso e risultino gravi, precisi e concordanti.
- La conoscibilità del debito e la posizione rivestita dal debitore in rapporto alla situazione patrimoniale possono concorrere, insieme ad altri elementi, a fondare la prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore.
- Chi contesta una decisione basata su presunzioni non può limitarsi a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio in cassazione: il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove, ma solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione.
- L'omesso utilizzo di un ragionamento presuntivo non è normalmente denunciabile come violazione di legge, ma solo entro i limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24702/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24703/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24704/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24705/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24706/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24707/2023 del 17/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →