Sentenza del 21/12/2016 n. 26549 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della cartella di pagamento relativa alle sanzioni per omesso versamento IVA della società, sostenendo che non gli fosse stato previamente notificato l’avviso di accertamento e deducendo, tra l’altro, la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale. Ha denunciato la violazione di norme costituzionali, civilistiche e tributarie, ritenendo illegittima la pretesa nei suoi confronti quale socio illimitatamente responsabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la cartella di pagamento è distinta dall’avviso di mora e che la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale non è rilevante rispetto alla cartella, non trattandosi di un atto esecutivo. La responsabilità solidale e illimitata del socio di una società in nome collettivo deriva direttamente dall’art. 2291 c.c.; pertanto, non è necessario notificargli previamente l’avviso di accertamento o la cartella notificata alla società, essendo sufficiente la notifica dell’avviso di mora, impugnabile anche insieme agli atti presupposti. Nel caso concreto, al socio era stata notificata la cartella, atto motivato che gli consentiva un’ampia difesa, ma egli non aveva contestato nel merito il debito tributario sociale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.800 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 2291 c.c.
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
La responsabilità del socio per i debiti tributari della società deriva direttamente dalla responsabilità solidale e illimitata prevista per i soci di una società in nome collettivo.
Art. 2304 c.c.
I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Il beneficio di preventiva escussione riguarda la fase esecutiva e non impedisce la notifica della cartella di pagamento al socio, poiché la cartella non costituisce un atto esecutivo.
Art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
L’atto successivo notificato al contribuente può essere impugnato anche con riferimento agli atti presupposti non precedentemente notificati, consentendo al socio di contestare la pretesa tributaria insieme all’atto ricevuto.
Art. 24 Cost.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
La notifica della cartella motivata al socio è stata ritenuta sufficiente a garantire il diritto di difesa, permettendogli di contestare la pretesa e il debito tributario sottostante.
Art. 1306 c.c.
La disciplina delle obbligazioni solidali è stata richiamata dal ricorrente, ma non ha condotto all’accoglimento della sua tesi, poiché la responsabilità del socio discende specificamente dall’art. 2291 c.c.
Art. 2909 c.c.
Il principio del giudicato è stato invocato dal ricorrente, ma non è stato ritenuto ostativo alla pretesa nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
Artt. 6 e 7, L. n. 212/2000
Le disposizioni sullo Statuto dei diritti del contribuente sono state richiamate in relazione agli obblighi di informazione e motivazione, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della cartella notificata al socio.
Massime di principio
- Nelle società in nome collettivo, il socio risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti tributari sociali, anche se l’accertamento o la cartella originaria sono stati notificati alla società.
- La preventiva escussione del patrimonio sociale non è necessaria per notificare una cartella di pagamento al socio, perché il beneficio di escussione opera nella fase esecutiva e non nella formazione o notificazione della pretesa.
- La notifica al socio di una cartella motivata può consentirgli di contestare anche gli atti presupposti non notificati, purché formuli specifiche censure contro la pretesa tributaria.
- È essenziale distinguere tra cartella di pagamento, avviso di accertamento, avviso di mora e atti esecutivi: ciascun atto ha funzione e regime di impugnazione diversi.
- Il socio che impugna l’atto ricevuto deve contestare concretamente anche il merito, la validità o la prescrizione del debito tributario; la sola doglianza sulla mancata preventiva notifica dell’accertamento può non essere sufficiente.
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