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Ordinanza

Ordinanza n. 239/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento (1) della delibera del consiglio di classe, notificata in data 31 agosto 2024, recante la comunicazione dell''esito negativo allo scrutinio finale della classe 3^B del Liceo scientifico statale "-OMISSIS-" nell''a.s. 2023-2024; (2) della delibera del consiglio di classe di attribuzione del debito formativo allo scrutinio finale nelle discipline di fisica e matematica, datata 14 giugno 2024 e pubblicata all''albo on line; (3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e degli ulteriori atti pregressi prodromici e non definitivi connessi presupposti e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202403058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito negativo dello scrutinio finale con attribuzione di debiti formativi in matematica e fisica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorso è stato proposto per l'annullamento della delibera del consiglio di classe, notificata il 31 agosto 2024, recante l'esito negativo dello scrutinio finale della classe terza B di un liceo scientifico statale nell'anno scolastico 2023-2024, nonché della precedente delibera del 14 giugno 2024 relativa all'attribuzione del debito formativo nelle discipline di fisica e matematica e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In questa fase il TAR ha richiesto alla parte ricorrente di precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione di merito, di aggiornare la situazione relativa alla vicenda mediante una breve memoria e di indicare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.

La decisione

Il TAR non decide il merito dell'impugnazione. Dispone un incombente istruttorio, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nelle forme del processo amministrativo telematico, affinché la parte ricorrente dichiari motivatamente la permanenza o meno dell'interesse alla definizione del ricorso e, in caso positivo, aggiorni il giudice sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti e sull'eventuale necessità di istruttoria. Il giudice avverte espressamente che il mancato adempimento potrà essere valutato come comportamento processuale inequivoco di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Ordina inoltre alla segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata in giudizio. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti tutelati dalla normativa sulla privacy.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'attività istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base per valutare il comportamento processuale della parte e trarre argomenti dalla sua mancata collaborazione all'accertamento dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini della possibile declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati idonei a identificarli.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla disciplina nazionale della protezione dei dati personali quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può costituire manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla controversia e fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'ordinanza istruttoria che richiede l'aggiornamento della situazione sostanziale e processuale deve indicare un termine per l'adempimento e può avvertire espressamente che l'inerzia sarà valutata ai fini dell'improcedibilità del ricorso.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base dell'inerzia processuale, il giudice può acquisire dalla parte una specifica dichiarazione sulla persistenza dell'interesse e informazioni aggiornate sugli eventuali fatti o atti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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