Sentenza n. 518/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del TAR Catania n. 4009/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 4009/2023, successivamente seguita dall’adozione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Comune non avesse eseguito la sentenza passata in giudicato, con la quale era stato ordinato di adottare, entro 120 giorni, le misure necessarie a far cessare l’occupazione sine titulo dei suoi fondi: emanazione di un provvedimento ablatorio, stipula di un contratto di acquisto oppure adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, l’eventuale determinazione del contenuto del provvedimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo o inosservanza. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di acquisizione sanante e ha poi depositato la determinazione dirigenziale n. 1840 del 15 ottobre 2025, recante il decreto di acquisizione sanante. Il ricorrente ha contestato che il provvedimento riguardasse una superficie inferiore a quella effettivamente occupata e ha proposto un separato ricorso per il suo annullamento, deducendo soprattutto l’incompetenza del dirigente, ritenendo che l’atto spettasse al Consiglio comunale. Ha quindi sostenuto che l’adozione del decreto non integrasse l’esecuzione del giudicato e ha chiesto il rinvio del giudizio o, in subordine, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis costituisce, in sé e indipendentemente dai vizi dedotti dal ricorrente, una delle modalità espressamente previste dalla sentenza da eseguire e comporta quindi l’avvenuta ottemperanza alle statuizioni del giudicato. Le contestazioni relative alla superficie acquisita e all’incompetenza del dirigente attengono alla legittimità del nuovo provvedimento e devono essere esaminate nel distinto giudizio di annullamento già instaurato; la scelta di proporre tale autonomo ricorso è stata ritenuta pienamente legittima. L’adozione dell’atto sopravvenuto ha fatto venir meno l’interesse a coltivare il giudizio di ottemperanza, senza che rilevino, in questa sede, gli eventuali vizi dell’atto. Le spese sono state poste a carico del Comune secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il provvedimento è stato adottato solo dopo la proposizione del ricorso; il Comune è stato condannato alla rifusione del contributo unificato e al pagamento di € 800,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L’acquisizione sanante costituisce una delle modalità possibili di esecuzione della sentenza che aveva imposto all’amministrazione di far cessare l’occupazione sine titulo.
art. 114, comma 6, c.p.a.
il giudice [dell’ottemperanza, n.d.r.] conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza
Il giudice dell’ottemperanza può conoscere delle questioni relative all’esecuzione del giudicato, anche con riguardo alla regolarità degli atti compiuti dall’amministrazione; tuttavia, secondo l’orientamento richiamato, il giudizio di ottemperanza non è generalmente la sede idonea per contestare la legittimità del nuovo provvedimento adottato in esecuzione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione relativa alla possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata sottoposta alle parti prima della decisione.
Massime di principio
- Quando, in esecuzione di un giudicato, l’amministrazione adotta uno dei provvedimenti espressamente indicati dalla pronuncia come modalità possibile di adempimento, il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il nuovo atto è contestato per vizi di legittimità.
- I vizi propri del nuovo provvedimento adottato in esecuzione del giudicato, inclusi i vizi di competenza e le contestazioni relative al suo contenuto materiale, devono essere fatti valere, di regola, mediante autonomo ricorso di annullamento e non nel giudizio di ottemperanza.
- L’adozione dell’atto esecutivo sopravvenuto determina il venir meno dell’interesse al giudizio di ottemperanza indipendentemente dalla fondatezza delle censure rivolte contro tale atto, che restano riservate al giudizio autonomamente instaurato.
- Se il provvedimento esecutivo viene adottato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e porre comunque le spese a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 423/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 424/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →