Cassazione Penale, Sentenza n. 26326/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo (poi convertito da sequestro probatorio) della somma di €1.500,00, ritenuta profitto della cessione di 40 grammi di eroina. Il ricorrente deduceva violazione di legge processuale per carenza di motivazione sul periculum in mora, sostenendo che i giudici avevano motivato genericamente richiamando la natura fungibile del denaro senza indicare concrete e specifiche conseguenze irreparabili derivanti dalla mancata adozione della misura cautelare (richiamo alla sentenza Sez. U. "Ellade" e ad altra giurisprudenza che richiede allegazione e prova del periculum in mora).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse una motivazione, seppure sintetica, idonea a provare il periculum in mora: la somma era profitto della cessione di stupefacenti, la condotta era non occasionale (modalità e contesto della cessione), e sussisteva elevata probabilità che l'indagato vivesse abitualmente dei proventi dello spaccio (assenza di redditi leciti), con concreto rischio che la somma venisse consumata o reinvestita, frustrando la finalità della confisca. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Norma delittuosa contestata (cessione di stupefacenti). La somma sequestrata è stata qualificata come profitto del reato previsto da tale disposizione.
art. 257 c.p.p. (richiamo al sequestro probatorio)
Regola il sequestro probatorio; qui il sequestro probatorio è stato convertito in sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Norma sulle ordinanze emesse ai sensi del procedimento cautelare (richiamata in relazione alla possibilità di impugnazione).
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze: può essere proposto soltanto per violazione di legge; il sindacato della Cassazione è quindi limitato.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il provvedimento deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora in relazione all'esigenza anticipatoria della confisca.
Norma sulla confisca; la decisione richiama l'obbligo di motivazione del sequestro quando la confisca è condizionata alla sentenza di condanna.
Richiamato come esempio di ipotesi di confisca per la quale l'obbligo motivazionale del sequestro preventivo è stato esteso dalla giurisprudenza.
art. 416-bis, comma 7, cod. pen.
Citato come altra fattispecie di confisca per la quale la giurisprudenza estende l'obbligo motivazionale del sequestro preventivo.
Imposto l'obbligo motivazionale anche per le ordinanze; la sua inosservanza può integrarsi in 'violazione di legge' ove la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Prevede l'annullamento per manifesta illogicità della motivazione; distingue il rimedio rispetto alla violazione di legge impugnabile ex art. 325.
Consente di disporre il versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità imputabile al ricorrente; applicata per la condanna a €3.000,00.
sentenza Sezioni Unite "Ellade" (Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021)
Sez. U, n. 36959 del 24/6/2021 ("Ellade")
Principio che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione anche sul periculum in mora, rapportata all'esigenza anticipatoria della confisca; non sempre è sufficiente la sola appartenenza del bene al novero dei confiscabili.
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 (Ferazzi)
Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 (Ferazzi)
Precisazione sul concetto di 'violazione di legge' impugnabile in cassazione: comprende mancanza assoluta o motivazione meramente apparente, ma non la mera illogicità che è rimessa ad altri motivi di annullamento.
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Conferma i limiti del sindacato di legittimità e la nozione di vizio motivazionale così radicale da integrare violazione di legge.
Cass. n. 32582 del 5/7/2022
sent. n. 32582 del 5/7/2022
Ha esteso l'obbligo motivazionale anche ai sequestri finalizzati alla confisca ex art. 240-bis e a quelli ex art. 416-bis, comma 7.
Cass. n. 44221 del 29/09/2022
sent. n. 44221 del 29/09/2022
Ha chiarito che per il periculum in mora può essere sufficiente l'indicazione che il bene potrebbe essere modificato, disperso, utilizzato o alienato con sintetica indicazione delle ragioni concrete.
Cass. n. 24612 del 28/05/2024 (Marcello)
sent. n. 24612 del 28/05/2024
Conferma che, nel caso di somme di denaro, la motivazione sul periculum in mora è adeguata se evidenzia che il contante può essere agevolmente speso e reimpiegato e se sono indicate circostanze concrete che rendono attuale tale pericolo.
Cass. n. 41602 del 14/09/2023
sent. n. 41602 del 14/09/2023
Citata dalla difesa per il principio che il periculum in mora non è in re ipsa e deve essere allegato e dimostrato; la Corte ha però ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione fosse sufficiente.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede espressa motivazione anche sul periculum in mora: non basta invocare genericamente la fungibilità del bene, bisogna collegare tale pericolo a circostanze concrete del caso.
- Nel caso di somme di denaro, la sussistenza del periculum può essere adeguatamente motivata indicando la facilità di spesa/trasformazione del contante unita a elementi concreti (es. caratteristiche della cessione, ripetitività dell'attività, assenza di redditi leciti, uso abituale dei proventi) che rendono attuale il rischio di dispersione o reinvestimento illecito.
- La Corte di Cassazione, in sede di ricorso per cassazione avverso ordinanze (art. 325 c.p.p.), esercita un sindacato limitato alla violazione di legge o alla totale mancanza/meramente apparente della motivazione; i vizi di logicità o valutazione dei fatti sono sindacabili con limiti diversi.
- Per opporsi efficacemente a un sequestro di denaro funzionale alla confisca conviene contestare specificamente la prova dei fatti che rendono attuale il pericolo di dispersione (ad es. comprovare fonti di reddito lecite, casualità dell'episodio, assenza di reinvestimento), non solo invocare principi generali.
- Chi propone ricorso infondato rischia non solo la reiezione ma anche la condanna alle spese e, se valutata colpa nella determinazione della inammissibilità, il versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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