Sentenza del 27/01/2016 n. 1481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato il diritto di M.T. al rimborso dell’IRAP versata per il 2003. Ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al contribuente provare l’assenza di un’autonoma organizzazione; dall’altro, l’insufficienza della motivazione sull’accertamento di tale assenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi: il giudice di merito non aveva negato che l’onere probatorio gravasse sul contribuente, ma aveva valutato la dichiarazione dei redditi e ulteriore documentazione da questi presentata; inoltre, l’accertamento di fatto era congruamente motivato e le censure dell’Agenzia non erano specifiche né decisive. Resta quindi confermato il diritto al rimborso dell’IRAP per il 2003. Nessuna statuizione sulle spese. Decisione assunta il 13 novembre 2015 e depositata il 27 gennaio 2016.
Norme richiamate
Da un lato, infatti, il giudice di merito non ha affatto negato che l'onere della prova spettasse al contribuente, essendosi basato sull'esame della dichiarazione dei redditi e di "ulteriore documentazione presentata" dal M.
L’onere di provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione grava sul contribuente. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente considerato documenti presentati dal contribuente, senza disconoscere tale regola.
Massime di principio
- Nel giudizio sul rimborso IRAP fondato sull’assenza di autonoma organizzazione, il contribuente deve fornire elementi probatori a sostegno della propria richiesta; il giudice può valutarli sulla base della dichiarazione dei redditi e della documentazione prodotta.
- La valutazione circa l’esistenza di un’autonoma organizzazione è un accertamento di fatto. In Cassazione non basta contestarne genericamente l’esito: le censure devono essere specifiche e decisive e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
- Una motivazione congrua sull’assenza di dipendenti e sull’impiego di beni strumentali non eccedenti quelli normalmente necessari per l’attività intellettuale può sostenere il riconoscimento del rimborso IRAP, se l’accertamento di merito è adeguatamente fondato sugli elementi documentali.
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