Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 497/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) della valutazione pari a 21,08 punti della prova scritta della ricorrente relativa alla Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell’area dei funzionari presso l’Agenzia delle Entrate, indetta dal Direttore dell’Agenzia con provvedimento prot. n. 272034/2023; b) dei quesiti n. 5 e 69 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a); c) della graduatoria del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso la Direzione Regionale del Veneto, pubblicata in data 14/05/2024 e rettificata il 21/05/2024, nella parte in cui colloca la ricorrente alla posizione 1316° con punti 21,08 per quanto di ragione: e) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a); f) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente nonché per l’accertamento: g) del diritto della ricorrente all’assegnazione di 1,02 punti ulteriori per l’annullamento dei quesiti n. 5 e 69, aggiuntivi rispetto ai 21,08 già conseguiti all’esito della prova scritta. h) del conseguente diritto della ricorrente all’aggiornamento della posizione occupata in graduatoria indicata sub c); e, quanto ai motivi aggiunti, per l''annullamento: a) in parte qua, della graduatoria definitiva di merito rettificata, relativa alle posizioni bandite presso la Direzione regionale per il Veneto, della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell’area dei funzionari presso l’Agenzia delle Entrate, indetta dal Direttore dell’Agenzia con provvedimento prot. n. 272034/2023, approvata con provvedimento della Direttrice Regionale prot. 45354 del 9 agosto 2024 e depositata nel fascicolo processuale il 3 dicembre 2024; b) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente

Giustizia amministrativa202407581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione della prova scritta, quesiti n. 5 e 69 e graduatoria definitiva rettificata del concorso per 3970 funzionari dell’Agenzia delle Entrate

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante per i posti banditi nella Regione Veneto, aveva conseguito 21,08/30 nella prova scritta, composta da 70 quesiti a risposta multipla, con attribuzione di +0,43 punti per la risposta esatta, 0 per la risposta omessa e -0,08 per la risposta errata. Ha contestato i quesiti n. 69 e n. 5, sostenendo che nessuna delle opzioni del quesito n. 69 fosse corretta e che anche il quesito n. 5 non contenesse una risposta conforme all’art. 2464 c.c. Poiché aveva scelto, per entrambi, una risposta diversa da quella indicata dall’Amministrazione come esatta, ha chiesto l’attribuzione di ulteriori 1,02 punti, corrispondenti al riconoscimento del punteggio positivo e alla rimozione delle penalità, nonché la rettifica della graduatoria. L’Amministrazione ha eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse per mancata prova di resistenza, poiché anche con l’incremento massimo la candidata non avrebbe raggiunto una posizione utile tra i vincitori o gli idonei.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per difetto di interesse processuale e mancata prova di resistenza. Ha rilevato che, anche accogliendo entrambe le censure, il punteggio sarebbe salito da 21,08 a 22,10 e la candidata si sarebbe collocata, in base ai titoli di precedenza, tra le posizioni 905 e 920 della graduatoria regionale. Poiché i posti banditi in Veneto erano 689 e l’idoneità comprendeva soltanto i candidati collocati entro il 20% dei posti successivi all’ultimo posto bandito, fino alla posizione 827, la ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcun concreto bene della vita neppure nell’ipotesi di integrale accoglimento. Tale carenza di interesse doveva essere esaminata prima della tempestività dell’impugnazione, sicché il TAR non ha esaminato l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti. In via meramente subordinata, il Collegio ha precisato che, nel merito, il quesito n. 5 sarebbe stato illegittimo per assenza di una risposta esatta, mentre il quesito n. 69 sarebbe stato legittimo; pertanto, alla ricorrente sarebbe spettato comunque soltanto un incremento di 0,43 punti, con collocazione ancora più distante dalle posizioni utili. Spese compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Il ricorso amministrativo richiede un interesse ad agire concreto e attuale; in mancanza, l’azione è inammissibile.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    La disciplina richiamata dal bando considera idonei i candidati collocati entro il 20% dei posti successivi all’ultimo posto bandito.

  • art. 1-bis d.l. 44/2023, convertito dalla l. 74/2023

    La disposizione integra la disciplina dell’idoneità concorsuale richiamata dal bando.

  • art. 7 del bando di concorso

    Sono considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi.

    Il limite dell’idoneità regionale era individuato, per 689 posti banditi, nella posizione 827.

  • art. 2464 c.c.

    La norma è stata utilizzata come parametro per valutare la correttezza del quesito relativo ai conferimenti nella società a responsabilità limitata; il TAR ha ritenuto che il quesito n. 5 non presentasse risposte esatte.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione rilevata d’ufficio relativa alla possibile improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria rettificata.

Massime di principio

  • In una controversia concorsuale, l’interesse a impugnare una prova o una graduatoria sussiste solo se l’eventuale accoglimento delle censure è concretamente idoneo a procurare al candidato un bene della vita, quale l’inclusione tra i vincitori o gli idonei.
  • La prova di resistenza impone al candidato di dimostrare che il punteggio conseguibile mediante l’accoglimento delle censure consentirebbe una collocazione utile nella graduatoria; se anche il massimo incremento astrattamente ottenibile non permette di raggiungere tale posizione, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
  • La verifica dell’attualità e concretezza della lesione e dell’interesse ad agire precede l’esame della tempestività del ricorso: solo chi ha interesse a impugnare è gravato dall’onere di rispettare il termine decadenziale.
  • Quando il bando stabilisce una soglia di idoneità collegata a una percentuale dei posti banditi, il candidato deve confrontare la posizione conseguibile anche nel caso di integrale accoglimento delle censure con il limite numerico degli idonei; una collocazione oltre tale limite esclude l’interesse processuale.
  • Se un quesito a risposta multipla non presenta alcuna risposta esatta, l’eventuale illegittimità può giustificare il riconoscimento del punteggio relativo alla risposta corretta; tale riconoscimento, tuttavia, non supera il difetto di interesse quando non consente comunque una collocazione utile in graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.