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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37544/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta dell'INPS di contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 nei confronti di un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa forense. La Corte d'appello aveva escluso il credito dell'INPS ritenendo che il reddito prodotto nell'anno fosse inferiore a 5.000 euro e che ciò fosse indice di attività non abituale, con conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo. L'INPS ha impugnato la decisione denunciando violazione di legge, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge quando l'attività sia abituale, a prescindere dal reddito, mentre la soglia dei 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale; ha inoltre dedotto che la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare la partita IVA e il mancato inserimento del reddito tra i redditi diversi nel modello Unico come indici di abitualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, per il professionista iscritto ad albo che non versi alla cassa di categoria il contributo dovuto e svolga l'attività in modo abituale, l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria; la soglia di 5.000 euro è invece rilevante solo per il lavoro autonomo occasionale. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva correttamente effettuato un apprezzamento di merito, valorizzando il reddito inferiore a 5.000 euro e l'assenza di altri elementi probatori offerti dall'INPS per dimostrare l'abitualità. Il ricorso tendeva inoltre a sollecitare una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. L'INPS è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per incardinare la censura di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    fonte dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti nei casi previsti

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011

    richiamato dall'INPS come interpretazione autentica del sistema dell'iscrizione alla Gestione separata

  • art. 53 D.P.R. 917/1986

    norma richiamata in tema di redditi di lavoro autonomo

  • artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980

    richiamati nel quadro normativo evocato dall'INPS

  • art. 21, comma 10, L. 247/2012

    richiamato dall'INPS nel sistema previdenziale forense

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003

    riferito dalla Corte come disciplina del lavoro autonomo occasionale, con soglia di 5.000 euro, non applicabile all'attività abituale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo si collega allo svolgimento abituale dell'attività libero-professionale, ancorché non esclusiva, quando il relativo reddito non sia assoggettato a contribuzione presso la cassa di categoria.
  • La soglia di euro 5.000 rileva come presupposto per il lavoro autonomo occasionale, ma non è decisiva quando l'attività presenti i caratteri dell'abitualità.
  • Ai fini dell'accertamento dell'abitualità possono essere valorizzati indici presuntivi diversi, come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione professionale, ma nessuno di essi ha valore automaticamente निर्णinante; il giudizio richiede una valutazione complessiva delle risultanze di fatto.
  • La censura che miri a contestare la mera valutazione delle prove o l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito non integra di per sé violazione di legge e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto nei modi consentiti.
  • Quando il giudice di merito ha valutato gli indici di abitualità e ha ritenuto non dimostrato il credito contributivo, la Corte di cassazione non può sostituire un diverso apprezzamento del fatto a quello compiuto in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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