Sentenza n. 7601/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del decreto Ministero dell'Interno pot. -OMISSIS- del 25.11.20210, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente in data 09.07.2008 per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della L. n.91/1992, nonché per l'annullamento di ogni altro atto sconosciuto, presupposto e connesso e di tutti gli atti consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 6 e 8 della legge n. 91/1992, carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e natura meramente presuntiva o dubitativa degli elementi posti a fondamento del diniego. Ha lamentato l'impossibilità di conoscere le ragioni concrete della decisione, l'assenza del parere del Consiglio di Stato e la mancata indicazione del periodo temporale cui si riferivano gli elementi istruttori. Ha inoltre negato l'appartenenza ad organizzazioni e prodotto il certificato del casellario giudiziale, assumendo l'assenza di precedenti rilevanti. Il diniego era motivato dal Ministero sulla base di informazioni attestanti la contiguità del richiedente a movimenti con scopi incompatibili con la sicurezza della Repubblica, precisando che la verifica poteva estendersi alla prevenzione dei reati e non richiedeva necessariamente l'accertamento di fatti penalmente rilevanti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata acquisizione del parere del Consiglio di Stato, chiarendo che l'art. 8 della legge n. 91/1992, nella disciplina rilevante, concerneva le ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio e non la concessione per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f). Nel merito, ha qualificato la concessione della cittadinanza come esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione: la residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, non un diritto al conseguimento dello status. Il sindacato giudiziale è quindi limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione amministrativa. Il Collegio ha ritenuto legittimo il ricorso a elementi riservati acquisiti dagli organismi di sicurezza e una motivazione sintetica, anche mediante richiamo ob relationem, quando la divulgazione delle informazioni possa compromettere fonti, attività di intelligence o esigenze di sicurezza nazionale. Nel caso concreto, la relazione ministeriale, ostensibile in giudizio con le cautele proprie degli atti classificati, aveva documentato contatti telefonici e altri elementi comprovanti la contiguità del ricorrente con soggetti appartenenti a un'associazione con finalità terroristiche. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a fondare una prognosi di pericolo secondo un criterio probabilistico e preventivo, senza necessità di condanne o precedenti penali e senza che occorresse raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il certificato del casellario non era quindi decisivo. La sicurezza della Repubblica è stata ritenuta prevalente sull'interesse dello straniero all'acquisto della cittadinanza. Le spese sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni, anche in considerazione della natura riservata degli elementi conosciuti dal ricorrente solo dopo l'incombente istruttorio.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto al conseguimento della cittadinanza; la concessione resta oggetto di ampia valutazione discrezionale, anche in rapporto alla sicurezza della Repubblica e all'integrazione del richiedente.
art. 8 l. 91/1992
Il parere del Consiglio di Stato previsto dalla disposizione non è richiesto per le domande di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), riguardando le ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio richiamate dalla norma.
art. 97 Cost.
Il richiamo al principio di buon andamento non conduce all'annullamento del diniego, ritenuto adeguatamente istruito e motivato.
art. 52 Cost.
La sicurezza dello Stato-comunità, la sua integrità e indipendenza costituiscono interessi di rilievo costituzionale, idonei a prevalere sull'interesse individuale all'acquisto della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione: la residenza legale decennale è soltanto il presupposto per presentare la domanda e non fonda un diritto al conseguimento dello status.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la sicurezza della Repubblica costituisce un interesse prevalente rispetto all'interesse dello straniero all'acquisto dello status civitatis; il diniego può fondarsi anche su una valutazione prognostica e preventiva del rischio, senza necessità di condanne o precedenti penali a carico del richiedente.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate degli organismi di sicurezza, l'amministrazione può motivare sinteticamente e mediante richiamo ob relationem agli elementi istruttori, se la loro integrale divulgazione comprometterebbe fonti informative o attività di intelligence. La tutela difensiva può essere assicurata attraverso l'ostensione degli atti in giudizio con le cautele previste per i documenti classificati.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza è estrinseco e formale e riguarda il sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la coerenza, logicità e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione discrezionale dell'amministrazione.
- Ai fini del diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza, la contiguità documentata con soggetti appartenenti a organizzazioni aventi finalità terroristiche può essere sufficiente a fondare una prognosi di pericolo secondo il criterio del più probabile che non; non è necessario raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio né dimostrare l'appartenenza formale del richiedente all'organizzazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →