Cassazione Civile, Ordinanza n. 31320/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni 2007 e 2008 ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, con rideterminazione sintetica del reddito sulla base di indicatori di capacità contributiva (beni, servizi e risparmio). L’Ufficio, dopo autotutela parziale, aveva ridotto la maggiore imposta accertata. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi e, in primo grado, il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata dalla CTR. In cassazione l’Agenzia deduceva due violazioni di legge: con il primo motivo, violazione dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente equiparato il CUD alla dichiarazione dei redditi e quindi aveva ritenuto decaduto l’Ufficio per l’anno 2007 applicando il termine breve; con il secondo motivo, violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, censurando l’affermazione secondo cui l’illegittimità dell’accertamento 2007 avrebbe automaticamente travolto anche quello per il 2008.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo: afferma che il CUD non equivale alla dichiarazione dei redditi e che, se il contribuente era obbligato a presentarla ma l’ha omessa, si applica il termine di decadenza più lungo previsto dall’art. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, cioè il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Poiché il contribuente, pur titolare di redditi da lavoro dipendente certificati dal sostituto d’imposta, risultava avere anche altri redditi e dunque non era esonerato dall’obbligo dichiarativo, l’Ufficio non era decaduto dal potere di accertamento per il 2007. Il secondo motivo viene dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l’accertamento sintetico del reddito in presenza di elementi indicativi di capacità contributiva; nel caso, la legittimità dell’accertamento per il 2008 non poteva essere esclusa in via automatica solo per effetto della decisione sul 2007.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In caso di omessa dichiarazione dei redditi il termine di decadenza per notificare l’avviso di accertamento è quello del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; il CUD non sostituisce la dichiarazione omessa.
art. 1, comma 4, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’esonero dalla dichiarazione riguarda solo i soggetti che possiedono esclusivamente redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta; se vi sono altri redditi, permane l’obbligo dichiarativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzato dall’Agenzia per censurare la decisione di merito.
Massime di principio
- Ai fini del termine di decadenza per l’accertamento, la certificazione dei redditi rilasciata dal sostituto d’imposta non equivale alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Se il contribuente era tenuto a presentare la dichiarazione ma l’ha omessa, si applica il termine di decadenza più lungo previsto per l’omessa dichiarazione, anche quando l’Amministrazione disponga del CUD.
- L’esonero dall’obbligo dichiarativo opera solo quando il contribuente possiede esclusivamente redditi che la legge esonera dalla dichiarazione; la presenza di ulteriori redditi fa sorgere l’obbligo di dichiarare.
- L’illegittimità di un avviso di accertamento per un determinato periodo d’imposta non comporta automaticamente l’illegittimità di un diverso avviso riferito ad altro periodo, se quest’ultimo ha autonoma base motivazionale e fattuale.
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