Ordinanza n. 2610/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. 00842/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva deciso la controversia relativa ai verbali della Commissione medica ospedaliera e della Commissione medica interforze di II istanza, nonché all'assegnazione del dipendente presso la sede di Cagliari-Uta
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna deducendo censure nei confronti dei verbali della Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari e della Commissione Medica Interforze di II Istanza, nonché contestando l'assegnazione presso la sede di Cagliari-Uta a seguito del transito nei ruoli civili, indicata come sede patogena. Il testo non specifica ulteriormente i motivi di appello.
La decisione
Nella sommaria delibazione cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le censure relative ai verbali medici non presentassero sufficiente fumus boni iuris, poiché la discrezionalità tecnica esercitata dalle commissioni non appariva prima facie manifestamente illogica né fondata su un travisamento dei fatti. Ha invece rilevato che le censure sull'assegnazione presso la sede di Cagliari-Uta necessitavano dell'approfondimento proprio della fase di merito. Ha quindi accolto l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata. Ha fissato l'udienza pubblica del 21 gennaio 2027 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione della controversia nel merito
Il giudice può accogliere la domanda cautelare esclusivamente disponendo la sollecita fissazione della trattazione di merito, senza sospendere l'efficacia o l'esecutività del provvedimento impugnato.
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa all'appello cautelare; il testo non esplicita un'ulteriore interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, le valutazioni tecniche delle commissioni mediche possono essere sindacate solo quando risultino prima facie manifestamente illogiche o fondate su un travisamento dei fatti; in assenza di tali evidenze, non sussiste sufficiente fumus boni iuris per sospendere gli effetti dell'atto o della sentenza impugnata.
- Quando una censura, pur non apparendo assistita da sufficiente fumus nella fase cautelare, richiede un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione, il giudice può rinviare la valutazione al merito e tutelare l'interessato mediante la sollecita definizione della causa.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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