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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10006/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990. Il ricorrente lamentava: mancata attualità del pericolo di reiterazione (ultimi fatti risalenti a circa due anni prima; attività di spaccio limitata a due mesi e spontaneamente interrotta); carenza del quadro indiziario e assenza di prove di cessioni di droga a suo carico; contraddittorietà e illogicità della motivazione, in particolare rispetto agli argomenti sulla sua inaffidabilità (contatti con il D'Alterio agli arresti domiciliari) e alla possibilità che, se posto ai domiciliari, potesse ricevere clienti in casa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la mancata conferma delle misure sui reati-fine non escluda la configurabilità del reato associativo ai fini del fumus. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 74 D.P.R. 309/1990 richiede una partecipazione anche minima, purché causale, e ha applicato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., rilevando che la difesa non ha fornito elementi efficaci a confutare tale presunzione. Sono stati ritenuti idonei a sostenere la gravità indiziaria: la presenza continuativa nell'abitazione del capo del sodalizio, il contributo al reperimento di stupefacente e di denaro per i pagamenti, frequenti interazioni con i sodali con conoscenza dei ruoli, referto di aggressione collegato alla vicenda debitoria, intercettazioni che documentano attività di distribuzione e cessioni e l'assenza di un'attività lavorativa stabile. Per questi motivi la custodia è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    La norma è interpretata come reato che punisce condotte collegate al traffico di stupefacenti; ai fini dell'art. 74 la partecipazione associativa può essere dimostrata anche da un contributo minimale e causale alla struttura del sodalizio, senza necessità della prova della consumazione dei reati-fine da parte del singolo.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per taluni reati (tra cui quelli connessi allo spaccio/associazione), spiegando che tale presunzione obbliga la difesa a fornire prove contrarie: il giudice non deve dimostrare in positivo il pericolo, salvo che la difesa non superi la presunzione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata in rapporto all'art. 275: la Corte ritiene prevalente, per i reati elencati, la presunzione di pericolosità cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, rispetto al principio generale dell'esigenza di dimostrare l'attualità del pericolo di cui all'art. 274.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite all'estensione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dall'art. 173 disp. att.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata conferma delle misure cautelari sui reati-fine non impedisce di ritenere sussistente, ai fini cautelari, la partecipazione associativa se vi sono elementi indiziari specifici di adesione alla consorteria.
  • Per i reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. sussiste una presunzione di necessità della custodia cautelare: la difesa ha l'onere di portare elementi concreti che superino tale presunzione.
  • La partecipazione associativa può essere provata anche da contributi materiali o organizzativi minimi ma causali rispetto alla vita del sodalizio; non è richiesta la prova della consumazione dei reati-fine da parte del singolo partecipante.
  • La distanza temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare non esclude l'attualità del pericolo se ricorrono elementi che ne giustifichino una prognosi di reiterazione (modalità della condotta, ruolo nell'organizzazione, intercettazioni, assenza di lavoro stabile, ecc.).
  • Contestazioni generiche e massime giurisprudenziali ripetute dalla difesa non sono sufficienti a scalfire una motivazione ricca di indici probatori: è necessario fornire elementi concreti contrari alla valutazione del giudice.

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