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Sentenza

Sentenza n. 1283/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione quanto ad entrambi i ricorsi: - dell’esito della prova concorso della ricorrente Dott.ssa Preci valutata con il punteggio totale di 20.375 e dichiarata non superata con nota comunicata sul portale telematico e che si impugna e si deposita; - delle domande n. 4 e n. 13 della busta n.12 estratta il giorno 24/10/2025 per la prova delle ore 8:00 del mattino; - della emananda e non ancora pubblicata graduatoria ammessi al bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia codice concorso (codice 02), nella parte in cui non ha riconosciuto il giusto ed esatto punteggio al ricorrente; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e conseguenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto della ricorrente di essere ammessa nella graduatoria degli idonei; nonchè per la condanna della P.A. a modificare il punteggio della ricorrente, ammettendola nella emananda graduatoria degli idonei; e per l’accertamento e la condanna, ex art. 30 c.p.a. della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria degli idonei - anche previa correzione del punteggio della ricorrente; nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, e per l’accertamento e la condanna al pagamento del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202515272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta di un concorso pubblico, con attribuzione di 20,375/30 e dichiarazione di non idoneità, nonché quesiti a risposta multipla e graduatoria degli idonei

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso per il reclutamento di 2.600 assistenti destinati al supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, contestando la formulazione e la soluzione ufficiale di alcuni quesiti a risposta multipla e chiedendo la rideterminazione del punteggio, l’inserimento nella graduatoria degli idonei e, in subordine, il risarcimento del danno. La candidata, che aveva conseguito 20,375/30 a fronte della soglia minima di 21/30, ha sostenuto che le risposte da lei indicate ai quesiti contestati fossero logicamente corrette. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia. Il TAR ha esaminato due ricorsi connessi: quanto al ricorso n. 14404/2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare, senza notificare la rinuncia alle amministrazioni; quanto al ricorso n. 15272/2025, ha insistito sulle censure relative ai quesiti. Il giudice ha rilevato una formulazione incoerente dell’epigrafe e della motivazione quanto alla numerazione dei quesiti, ma ha deciso sulla base del quesito n. 5 e del quesito n. 22, come descritti nella motivazione.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, secondo quanto indicato nel dispositivo, e ha ritenuto estranea la Presidenza del Consiglio dei Ministri all’iter concorsuale, dichiarando improcedibile il ricorso n. 14404/2025 per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la rinuncia non era stata ritualmente notificata ma dimostrava comunque l’assenza di un interesse attuale alla decisione. Nel merito, il ricorso n. 15272/2025 è stato parzialmente accolto. Il giudice ha ribadito che la scelta e la valutazione dei quesiti concorsuali rientrano in un’ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di assoluta incomprensibilità, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità. Ha tuttavia precisato che i quesiti a risposta multipla devono essere chiari, completi e non ambigui, poiché l’amministrazione non può costringere il candidato a scegliere la risposta meno errata o soltanto approssimativamente accettabile. Il quesito n. 5 è stato ritenuto non ambiguo e la relativa censura è stata respinta: l’unica risposta corretta era quella indicata dall’amministrazione. Il quesito n. 22, invece, è stato ritenuto erroneamente valutato dall’amministrazione: la risposta fornita dalla candidata, secondo cui tutti i gamma potrebbero essere delta, era quella corretta, mentre la risposta ufficiale era logicamente errata. L’amministrazione è stata quindi obbligata a rideterminare il punteggio, eliminando la penalità e attribuendo il punteggio previsto per la risposta corretta al quesito n. 22. Le spese sono state integralmente compensate, salvo la restituzione del contributo unificato relativo al ricorso n. 15272/2025.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La ricorrente ha invocato il risarcimento in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno da lesione dell’affidamento; il testo non evidenzia tuttavia una specifica decisione favorevole su tali domande risarcitorie.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse; è stato applicato al ricorso n. 14404/2025, la cui rinuncia irrituale è stata comunque considerata dimostrativa della carenza di interesse attuale.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, verificati i presupposti processuali e istruttori.

  • art. 70 c.p.a.

    È stato applicato per riunire i due ricorsi connessi, aventi sostanzialmente il medesimo oggetto.

  • art. 74 c.p.a.

    È stato richiamato per motivare la decisione in forma semplificata mediante rinvio a un precedente conforme della stessa Sezione.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È stato richiamato unitamente all’art. 74 c.p.a. quale base del richiamo al precedente conforme nella motivazione semplificata.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure quando la soluzione prescelta risulti irragionevole, arbitraria o illogica.
  • Nei concorsi con quesiti a risposta multipla l’amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue. Non è legittimo predisporre quesiti che inducano il candidato a scegliere la risposta meno errata o soltanto approssimativamente accettabile.
  • La discrezionalità tecnica nella predisposizione dei quesiti concorsuali incontra il limite della cosiddetta riserva di scienza: quando la risposta ufficiale è logicamente erronea e la risposta del candidato è quella corretta, l’amministrazione deve eliminare la penalità e rideterminare il punteggio.
  • La rinuncia al ricorso non notificata alle amministrazioni intimate è irrituale; tuttavia, se la dichiarazione della parte dimostra il venir meno dell’interesse attuale alla decisione, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il Ministero presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non può essere considerato estraneo al procedimento concorsuale ai fini della legittimazione processuale passiva, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli specifici atti contestati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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